IL RETTORE

    Visto lo statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre;
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
    Visto  il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, contenente
il  «Regolamento  recante  norme  in materia di dottorato di ricerca»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999;
    Visto   il   regolamento  in  materia  di  dottorato  di  ricerca
dell'Universita',  emanato  con  decreto  rettorale  01 del 3 gennaio
2005;
    Visti  i propri decreti relativi all'istituzione dei dottorati di
ricerca presso l'Ateneo;
    Viste  le  delibere  del  senato  accademico  e  del consiglio di
amministrazione   relative  all'istituzione  delle  scuole  dottorali
presso l'Ateneo, nonche' i conseguenti decreti istitutivi;
    Acquisite le delibere dei dipartimenti interessati;
    Vista  la  delibera  di  attivazione del Ciclo assunta dal senato
accademico in data 24 maggio 2005;
    Vista  la delibera di attivazione del Ciclo assunta dal consiglio
di amministrazione in data 31 maggio 2005;
    Sentito il direttore amministrativo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

   XXI Ciclo della formazione dottorale: anno accademico 2005/2006

    E'   attivato   il   XXI   Ciclo   della   formazione   dottorale
dell'Universita'  Roma  Tre,  articolato  in dottorati di ricerca (di
seguito  indicati  come  dottorati)  e  scuole  dottorali (di seguito
indicati   come   scuole),   di   seguito   elencati,   aventi   sede
amministrativa   presso  l'Universita'  degli  studi  Roma  Tre,  per
l'ammissione ai quali e' indetto pubblico concorso per esami.
    Tutti i corsi hanno durata di tre anni accademici e rilasciano il
titolo di dottore di ricerca.
    Per  i  posti  a titolo oneroso identificati con la dicitura «con
tassa  a  carico  del  dipartimento»  nessun  esborso e' richiesto ai
dottorandi. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, gli studenti in situazione
di  handicap  con  un'invalidita'  riconosciuta  pari  o superiore al
sessantasei per cento, qualora vincitori di posto con tassa a carico,
saranno  esonerati  totalmente  dal pagamento dietro presentazione di
idonea certificazione.
    L'attribuzione  delle  borse  convenzionate  e'  subordinata alla
effettiva   stipula   della   relativa  convenzione  con  l'ente  e/o
universita'  erogante: in caso di mancata stipulazione le conseguenti
determinazioni  (riduzione  degli ammessi al corso, trasformazione in
posto  a  titolo  oneroso o assegnazione di altra borsa) sono rimesse
agli organi accademici centrali.
    Oltre   a  quelle  gia'  indicate  nel  bando  potranno  rendersi
disponibili  altre  borse  di studio triennali (borse convenzionate o
borse  finanziate  dal  MIUR  su  progetti  di  ricerca  di interesse
nazionale);  l'attribuzione  di tali eventuali borse sara' deliberata
dal   senato   accademico  su  proposta  del  collegio  dei  docenti;
l'individuazione  del  dottorando cui attribuire la borsa, che potra'
essere  esclusivamente uno tra i candidati risultati idonei in questo
concorso,  seguira'  le  norme  previste dal regolamento di ateneo in
materia di dottorato di ricerca.

     ----> vedere TABELLA da pag. 25 a pag. 27 della G.U. <----