IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre; Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, contenente il «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999; Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Universita', emanato con decreto rettorale 01 del 3 gennaio 2005; Visti i propri decreti relativi all'istituzione dei dottorati di ricerca presso l'Ateneo; Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione relative all'istituzione delle scuole dottorali presso l'Ateneo, nonche' i conseguenti decreti istitutivi; Acquisite le delibere dei dipartimenti interessati; Vista la delibera di attivazione del Ciclo assunta dal senato accademico in data 24 maggio 2005; Vista la delibera di attivazione del Ciclo assunta dal consiglio di amministrazione in data 31 maggio 2005; Sentito il direttore amministrativo; Decreta: Art. 1. XXI Ciclo della formazione dottorale: anno accademico 2005/2006 E' attivato il XXI Ciclo della formazione dottorale dell'Universita' Roma Tre, articolato in dottorati di ricerca (di seguito indicati come dottorati) e scuole dottorali (di seguito indicati come scuole), di seguito elencati, aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi Roma Tre, per l'ammissione ai quali e' indetto pubblico concorso per esami. Tutti i corsi hanno durata di tre anni accademici e rilasciano il titolo di dottore di ricerca. Per i posti a titolo oneroso identificati con la dicitura «con tassa a carico del dipartimento» nessun esborso e' richiesto ai dottorandi. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, gli studenti in situazione di handicap con un'invalidita' riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento, qualora vincitori di posto con tassa a carico, saranno esonerati totalmente dal pagamento dietro presentazione di idonea certificazione. L'attribuzione delle borse convenzionate e' subordinata alla effettiva stipula della relativa convenzione con l'ente e/o universita' erogante: in caso di mancata stipulazione le conseguenti determinazioni (riduzione degli ammessi al corso, trasformazione in posto a titolo oneroso o assegnazione di altra borsa) sono rimesse agli organi accademici centrali. Oltre a quelle gia' indicate nel bando potranno rendersi disponibili altre borse di studio triennali (borse convenzionate o borse finanziate dal MIUR su progetti di ricerca di interesse nazionale); l'attribuzione di tali eventuali borse sara' deliberata dal senato accademico su proposta del collegio dei docenti; l'individuazione del dottorando cui attribuire la borsa, che potra' essere esclusivamente uno tra i candidati risultati idonei in questo concorso, seguira' le norme previste dal regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca. ----> vedere TABELLA da pag. 25 a pag. 27 della G.U. <----