IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale in data 11 novembre 1994, concernente il regolamento interno dell'Accademia Aeronautica, e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, recante, tra l'altro, norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Vista la direttiva n. 48 edizione 2002, del Comando Generale delle Scuole dell'Aeronautica militare, concernente norme per la selezione psico-attitudinale e comportamentale dei partecipanti ai concorsi per allievi ufficiali dei ruoli normali dell'Accademia aeronautica e degli allievi ufficiali piloti di complemento e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al succitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso l'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze d'impiego, possono essere indicati specifici requisiti psico-fisici nei bandi di concorso; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'annesso al sopraccitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 16 settembre 2003, concernente l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'; Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, in base al quale il reclutamento del personale militare femminile e' effettuato, per l'anno 2006, in tutti i ruoli, corpi, categorie, specialita' e specializzazioni senza alcuna limitazione percentuale; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007; Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per esami, per il reclutamento di trenta allievi ufficiali di complemento del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica - specialita' piloti, da ammettere ad un corso di pilotaggio aereo, con obbligo di ferma di anni dodici, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, nonche' in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari dell'Aeronautica; Ravvisata l'opportunita' che venga svolta una prova di selezione da parte di tutti i concorrenti e che l'ammissione ai prescritti accertamenti sanitari di un numero di concorrenti non superiore a undici volte quello dei posti messi a concorso offra adeguata garanzia di selezione; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di trenta allievi ufficiali di complemento del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica - specialita' piloti, ad un corso di pilotaggio aereo, con obbligo di ferma di anni dodici. 2. Al concorso possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile, anche se gia' alle armi, che di sesso femminile. 3. Resta ferma la facolta' per l'amministrazione di sospendere o rinviare il concorso in qualunque momento, nonche' di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie di merito, il numero dei posti a concorso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' di quelle della Forza armata connesse con la consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari.