IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  in  data  11 novembre  1994,
concernente  il  regolamento  interno  dell'Accademia  Aeronautica, e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista  la  legge  19 maggio  1986,  n. 224, recante, tra l'altro,
norme  per  il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della Difesa e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli   ufficiali  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Vista  la  direttiva  n. 48  edizione  2002, del Comando Generale
delle  Scuole  dell'Aeronautica  militare,  concernente  norme per la
selezione  psico-attitudinale  e  comportamentale dei partecipanti ai
concorsi  per  allievi  ufficiali  dei  ruoli  normali dell'Accademia
aeronautica  e  degli  allievi  ufficiali  piloti  di  complemento  e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  22 aprile 1999, n. 188, recante
norme  per  l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai  concorsi  per  il reclutamento del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di Finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al succitato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
l'elenco  delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non
idoneita'  al  servizio  militare  che  prevede, tra l'altro, che, in
relazione  alle esigenze d'impiego, possono essere indicati specifici
requisiti psico-fisici nei bandi di concorso;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare,   emanata  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare di cui all'annesso al sopraccitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della  legge  14 novembre  2000, n. 331, e successive modificazioni e
integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto  il  decreto  legislativo  16 settembre  2003,  concernente
l'approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da   adottare   per   l'accertamento   e   la   valutazione  ai  fini
dell'idoneita';
    Visto   il   decreto  ministeriale  27 maggio  2005,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, in base al quale il reclutamento del personale militare
femminile  e'  effettuato,  per l'anno 2006, in tutti i ruoli, corpi,
categorie,  specialita'  e  specializzazioni senza alcuna limitazione
percentuale;
    Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2005-2007;
    Ravvisata  la necessita' di indire un concorso, per esami, per il
reclutamento  di  trenta  allievi  ufficiali di complemento del ruolo
naviganti  speciale  dell'Arma  aeronautica  - specialita' piloti, da
ammettere  ad  un  corso di pilotaggio aereo, con obbligo di ferma di
anni  dodici,  con  riserva di rideterminarne eventualmente il numero
per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, nonche' in
funzione  della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari
dell'Aeronautica;
    Ravvisata  l'opportunita' che venga svolta una prova di selezione
da  parte  di  tutti  i  concorrenti e che l'ammissione ai prescritti
accertamenti  sanitari  di  un  numero di concorrenti non superiore a
undici  volte  quello  dei  posti  messi  a  concorso  offra adeguata
garanzia di selezione;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di trenta
allievi   ufficiali  di  complemento  del  ruolo  naviganti  speciale
dell'Arma aeronautica - specialita' piloti, ad un corso di pilotaggio
aereo, con obbligo di ferma di anni dodici.
    2.  Al  concorso  possono  partecipare  concorrenti  sia di sesso
maschile, anche se gia' alle armi, che di sesso femminile.
    3.  Resta ferma la facolta' per l'amministrazione di sospendere o
rinviare  il  concorso  in  qualunque momento, nonche' di modificare,
fino alla data di approvazione delle graduatorie di merito, il numero
dei   posti  a  concorso  in  ragione  di  esigenze  attualmente  non
valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  di  quelle della Forza armata
connesse con la consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari.