IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
                           di concerto con
                  IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
                     DELLE CAPITANERIE DI PORTO
    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  13 giugno  1957, concernente il
regolamento interno dell'Accademia navale e successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento
dell'aviazione antisommergibile;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente disposizioni
per la difesa del mare;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista  la  legge  19 maggio  1986,  n. 224, recante, tra l'altro,
norme  per  il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina militare;
    Vista la legge 7 giugno 1990, n. 144, concernente estensione agli
ufficiali  di  complemento del Corpo delle capitanerie di porto della
normativa  in  materia  di  reclutamento,  stato ed avanzamento degli
ufficiali  piloti  di  complemento  del Corpo di stato maggiore della
Marina militare;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997,   n. 511,  concernente  il  regolamento  recante  le  norme  di
organizzazione dell'Accademia navale;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il  decreto  ministeriale  22 aprile 1999, n. 188, recante
norme  per  l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai  concorsi  per  il reclutamento del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per gli
ufficiali piloti della Marina;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo   1,  comma  5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni ed delle infermita' che sono causa di non
idoneita'  al  servizio  militare,  che prevede, tra l'altro, che, in
relazione alle esigenze di impiego, possono essere indicati specifici
requisiti psico-fisici nei bandi di concorso;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
Generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  Direzione
Generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti  giudicati  idonei al servizio militare, modificata con
direttiva in data 10 aprile 2003;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. l96, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto  il  decreto  ministeriale  16 settembre  2003, concernente
l'approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da   adottare   per   l'accertamento   e   la   valutazione  ai  fini
dell'idoneita';
    Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2005-2007;
    Visto   il   decreto  ministeriale  27 maggio  2005,  emanato  in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  6,  della  sopracitata  legge
20 ottobre  1999,  n. 380,  in  base  al  quale  il  reclutamento del
personale militare femminile e' effettuato, per l'anno 2006, in tutti
i ruoli ed i Corpi senza alcuna limitazione percentuale;
    Ravvisata  l'esigenza di indire un concorso, per titoli ed esami,
per  l'ammissione  di  allievi  ufficiali piloti di complemento della
Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo, con obbligo di ferma
di anni dodici, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero
per  esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, ovvero in
applicazione  delle  disposizioni della emananda legge concernente il
bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno finanziario 2006,
nonche' in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali
ausiliari della Marina;
    Ravvisata   l'opportunita'   che   venga   svolta  una  prova  di
preselezione  da parte di tutti i concorrenti e che l'ammissione alle
successive  prove  di abilita' natatoria e di conoscenza della lingua
inglese  di  un  numero  di  concorrenti non superiore a undici volte
quello  dei  posti  messi  a  concorso  offra  adeguate  garanzie  di
selezione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    1.  E' indetto per l'anno 2006, un concorso, per titoli ed esami,
per l'ammissione di trentatre allievi ufficiali piloti di complemento
della  Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di
ferma di anni 12. I posti sono cosi' ripartiti:
      - 25 per il Corpo di stato maggiore;
      - 8 per il Corpo delle capitanerie di porto.
    2.  Al  concorso  possono  partecipare  concorrenti  sia di sesso
maschile, anche se gia' alle armi, che di sesso femminile.
    3.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  Generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere   o  rinviare  lo  svolgimento  del  concorso  stesso,  di
modificare,  fino  alla  data  di  approvazione  della graduatoria di
merito,  il  numero  dei  posti,  di sospendere l'ammissione al corso
applicativo  dei  vincitori,  in  ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione delle disposizioni
della  emananda  legge  concernente  il  bilancio di previsione dello
Stato   per  l'anno  finanziario  2006,  nonche'  in  funzione  della
consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari della Marina.