IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1957, concernente il regolamento interno dell'Accademia navale e successive modificazioni; Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento dell'aviazione antisommergibile; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, recante, tra l'altro, norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina militare; Vista la legge 7 giugno 1990, n. 144, concernente estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, concernente il regolamento recante le norme di organizzazione dell'Accademia navale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per gli ufficiali piloti della Marina; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, possono essere indicati specifici requisiti psico-fisici nei bandi di concorso; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione Generale della sanita' militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione Generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con direttiva in data 10 aprile 2003; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. l96, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, concernente l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007; Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, in base al quale il reclutamento del personale militare femminile e' effettuato, per l'anno 2006, in tutti i ruoli ed i Corpi senza alcuna limitazione percentuale; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo, con obbligo di ferma di anni dodici, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, ovvero in applicazione delle disposizioni della emananda legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, nonche' in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari della Marina; Ravvisata l'opportunita' che venga svolta una prova di preselezione da parte di tutti i concorrenti e che l'ammissione alle successive prove di abilita' natatoria e di conoscenza della lingua inglese di un numero di concorrenti non superiore a undici volte quello dei posti messi a concorso offra adeguate garanzie di selezione; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto per l'anno 2006, un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di trentatre allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12. I posti sono cosi' ripartiti: - 25 per il Corpo di stato maggiore; - 8 per il Corpo delle capitanerie di porto. 2. Al concorso possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile, anche se gia' alle armi, che di sesso femminile. 3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione delle disposizioni della emananda legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, nonche' in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari della Marina.