IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto lo statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 66, comma 2,
lettera  i), che demanda, tra l'altro, al Direttore amministrativo le
procedure     finalizzate     al     reclutamento    del    personale
tecnico-amministrativo;
    Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle Universita';
    Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n. 125,  concernente le pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la   legge   5   febbraio   1992,  n. 104,  e  successive
modificazioni     ed    integrazioni,    concernente    l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione  e  di  controllo  e successive modifiche introdotte con la
legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visti  i  Contratti  collettivi nazionali di lavoro del personale
tecnico-amministrativo  del comparto Universita' sottoscritti in data
9 agosto 2000, 13 maggio 2003 e 27 maggio 2005;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di   documentazione  amministrativa  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  n. 3/2003  ed  in  particolare  l'art. 7 che ha
integrato  il  citato  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165,
introducendo l'art. 34-bis;
    Visto  il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
norme sul trattamento dei dati personali;
    Visto  il  decreto rettorale 28 marzo 2003, n. 1414, con il quale
e'  stato  approvato il Regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli
del personale tecnico-amministrativo;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15, nonche' dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
    Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che detta disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 105, della
stessa  che  dispone  che le Universita', a decorrere dall'anno 2005,
adottino,   tra  l'altro,  programmi  triennali  del  fabbisogno  del
personale    tecnico-amministrativo,    a    tempo   determinato   ed
indeterminato,  tenuto  conto  delle risorse a tal fine stanziate nei
rispettivi  bilanci  e  che i predetti programmi saranno valutati dal
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca ai fini
della coerenza con le risorse stanziate nel F.F.O., fermo restando il
limite del 90% ai sensi della normativa vigente;
    Visto  il  decreto-legge  31 gennaio  2005,  n. 7, convertito con
modificazioni  dalla  legge  31 marzo  2005, n. 43, ed in particolare
l'art. 1  dello stesso nel quale si dispone che i programmi di cui al
sopracitato  art. 1,  comma 105, legge n. 311/2004, saranno formulati
dalle  Universita'  ed  inviati, per la valutazione di compatibilita'
finanziaria, al M.I.U.R. entro il 31 marzo 2005;
    Vista la delibera del Senato accademico n. 2 del 22 marzo 2005;
    Vista  la  delibera  del  consiglio  di amministrazione n. 45 del
24 marzo 2005;
    Vista  la  nota  prot.  n. 482  del 4 aprile 2005 con la quale il
M.I.U.R.   ha   valutato   positivamente,   per   l'anno   2005,   la
programmazione formulata da questa Universita';
    Visto   il   D.D.   n. 943   dell'8 giugno   2005  con  il  quale
l'amministrazione, accertata la disponibilita' dei posti in organico,
ha   autorizzato   l'avvio,  tra  l'altro,  dell'iter  amministrativo
finalizzato  all'attivazione  del concorso pubblico, per esami, a sei
posti  di  categoria  C, posizione economica C1, area amministrativa,
per le esigenze dell'Amministrazione centrale;
    Vista  la  nota  prot.  n. 43838  del 9 giugno 2005, inoltrata da
questa   Universita'   alla   Giunta  regionale  della  Campania,  in
applicazione   del   citato   art. 34-bis   del  decreto  legislativo
n. 165/2001,   introdotto   dall'art. 7   della   legge   n.  3/2003,
successivamente  inviata  per  i  provvedimenti  di  competenza dalla
Giunta   medesima  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica;
    Visto che il termine dei sessanta giorni di cui all'art. 7, comma
4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' decorso infruttuosamente;
    Vista  altresi'  la  nota prot. n. 43839 del 9 giugno 2005 con la
quale  questa  Universita'  ha  provveduto  ad effettuare la relativa
mobilita'   interuniversitaria   in   applicazione  dell'art. 46  del
Contratto   collettivo   nazionale  di  lavoro  9 agosto  2000,  come
sostituito  dall'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
27 gennaio 2005;
    Considerato  che  anche  la  predetta  mobilita'  ha  avuto esito
negativo;
    Ritenuto,   pertanto,   di  poter  procedere  all'emanazione  del
presente  bando  di  concorso finalizzato alla copertura del suddetto
posto;
    Vista   la   legge   del   12 marzo  1999,  n. 68,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro
dei  disabili,  ed  in  particolare  l'art. 7, comma 2, che dispone a
favore  dei  predetti soggetti la statuizione di una riserva di posti
nei  concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al 50% dei posti messi a concorso;
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni  ed integrazioni, ed in particolare l'art. 18, comma 6,
che eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria a
favore  dei  volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di  cinque  anni  delle  tre  forze armate, congedati senza demerito,
anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 luglio  2003,  n. 236,  ed in
particolare  l'art. 11  che ricomprende nella sopracitata riserva del
30%  anche  gli  ufficiali  di  complemento  in  ferma biennale e gli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
    Considerato,  altresi',  che  in  applicazione  della  richiamata
normativa  si  rende necessaria una riduzione dei posti da riservare,
in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla
riserva;
    Considerato che, ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 del gia' citato
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 487/1994 le riserve dei
posti,  previste  da leggi speciali a favore di determinate categorie
di  cittadini,  non  possono  complessivamente  superare la meta' dei
posti messi a concorso;
    Accertato  pertanto,  che  i  posti  da riservare sono pari a due
unita'  e che, la riduzione proporzionale sopraindicata, determina la
possibilita'  di  riservare  un  posto  a  favore della categoria dei
disabili,  ex  legge  n. 68/1999 ed un posto a favore delle categorie
dei  volontari  in  ferma  breve  o  in ferma prefissata di durata di
cinque  anni  delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche
al  termine  o  durante  le  eventuali  rafferme  contratte  e  degli
ufficiali  di  complemento  in  ferma  biennale ed ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai
sensi  del  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e del decreto
legislativo  31 luglio  2003,  n. 236,  con una ulteriore frazione di
posto  pari  a  0,12  che  sara'  cumulata,  fino  al  raggiungimento
dell'unita',  con  le  successive frazioni di posto che si verranno a
determinare a seguito di future selezioni a tempo determinato bandite
da questo Ateneo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Indizione

    E'  indetto  il  concorso  pubblico,  per  esami,  a sei posti di
categoria C,  posizione  economica  C1,  area  amministrativa, per le
esigenze  dell'Amministrazione  centrale dell'Universita' degli studi
«Federico II»  di  Napoli  di  cui  uno  riservato alla categoria dei
disabili,  ai  sensi  della  legge  n. 68/1999  ed uno riservato alle
categorie  dei  volontari  in  ferma  breve  o in ferma prefissata di
durata  di  cinque  anni  delle  tre  forze  armate,  congedati senza
demerito,  anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte
e  degli  ufficiali  di  complemento in ferma biennale e ufficiali in
ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza  demerito  la  ferma
contratta  ai  sensi del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236 (cod. rif. 05/33).
    Coloro   che  intendano  avvalersi  delle  riserve  previste  dal
presente  articolo  devono  farne  espressa menzione nella domanda di
ammissione al concorso, pena l'inapplicabilita' del beneficio.
    I  posti  riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di  aventi  titolo  saranno  assegnati  agli  altri  concorrenti  non
riservatari utilmente collocati in graduatoria.