IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione del
20 maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
    Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista   la   legge   n. 241/1990   e   successive   modifiche  ed
integrazioni,  concernente  le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' tra donne e uomini per l'accesso al lavoro;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni,  ed  in  particolare  gli  articoli 4 e 20, concernente
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  ed in particolare l'art. 3; recante norme
sull'accesso  dei  cittadini degli Stati membri dell'U.E. ai posti di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi pubblici;
    Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;
    Vista  la legge n. 28/1999 ed in particolare l'art. 9 che prevede
l'esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti;
    Visto  il  CCNL  1998-2001  siglato il 9 agosto 2000 e pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale   n. 59  del  22 settembre  2000  ed  in
particolare   il  nuovo  sistema  di  classificazione  del  personale
articolato in quattro categorie B, C, D ed EP;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
    Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
    Vista   la   legge   n. 289/2002  recante  «Disposizione  per  la
formazione del bilancio annuale»;
    Vista   la   legge   n. 350/2003  recante  «Disposizione  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
    Vista  la  legge  n. 3/2003  che  modifica il decreto legislativo
n. 165/2001 introducendo art. 34-bis;
    Considerato  che,  in  applicazione  del predetto art. 34-bis del
decreto  legislativo n. 165/2001 con cui l'Universita' di Roma Tre ha
comunicato  le  procedure  concorsuali  che intende attivare, tra cui
anche il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo  indeterminato  di  categoria  C  - posizione economica 1, area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del
dipartimento di ingegneria meccanica ed industriale;
    Preso  atto  del  prescritto  parere  con  cui  la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica ha
comunicato  di non avere, allo stato, personale da assegnare ai sensi
del  predetto art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per le
esigenze segnalate dall'Universita' di Roma Tre;
    Visto  il  D.D.A.  n. 19  del 10 febbraio 2003 di ricognizione di
pianta organica di Ateneo;
    Visto  il  regolamento  per  il reclutamento, la progressione, la
formazione  e  la  mobilita'  del  personale tecnico amministrativo e
bibliotecario  dell'Ateneo approvato dal consiglio di amministrazione
del 25 settembre 2001;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Visto  il  decreto  legislativo  n. 215/2001  ed  in  particolare
l'art. 18,  comma 6, e l'art. 26, comma 5-bis, e successive modifiche
ed  integrazioni  che  prevedono una riserva obbligatoria del 30% dei
posti  messi  a  concorso  a favore degli ufficiali di complemento in
ferma  biennale  e  degli  ufficiali  in  ferma  prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta;
    Visto  l'art.  40, comma 2, della legge 20 novembre 1980, n. 574,
che  prevede  una  riserva  obbligatoria  del  2%  dei  posti messi a
concorso a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma
biennale   di   cui   all'art. 37,  comma  1,  della  suddetta  legge
n. 574/1980;
    Preso  atto  che  in  conformita' a quanto disposto dall'art. 18,
comma  7,  del decreto legislativo n. 215/2001 questa amministrazione
nell'anno 2005 ha cumulato una quota di riserva pari a 1,9 posti;
    Evidenziato  che  ai  sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994  le  riserve dei posti non
possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso
e  che  pertanto la predetta riserva e' inoperante e da' luogo ad una
quota  che  si  cumulera'  con  la riserva relativa ad altri concorsi
banditi da questa amministrazione;
    Accertata  la  vacanza  del  posto da coprire e la disponibilita'
finanziaria;
    Verificato altresi' che non esiste alcuna graduatoria di concorso
a  tempo indeterminato per la categoria di cui trattasi e che occorre
pertanto  procedere  all'emanazione di apposito bando di concorso per
il posto in oggetto;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    Ai  sensi  dell'art.  3  del  regolamento per il reclutamento, la
progressione,  la  formazione  e  la  mobilita' del personale tecnico
amministrativo  e  bibliotecario  dell'Ateneo, e' indetto il seguente
concorso  presso  l'Universita'  degli  studi  di  Roma Tre: concorso
pubblico,  per  esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria
C,  posizione  economica  1  -  area  tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione  dati  per  le  esigenze  del dipartimento di ingegneria
meccanica ed industriale (codice identificativo concorso DIMI3C1T05).