IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto  lo  statuto  di  Ateneo,  emanato  con  D.R.  n.  165  del
15 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle universita';
    Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n. 125,  concernente le pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la   legge   5   febbraio   1992,  n. 104,  e  successive
modificazioni     ed    integrazioni,    concernente    l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'U.E.  ai  posti  di  lavoro  presso  le pubbliche
amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione  e  di  controllo  e successive modifiche introdotte con la
legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visti  il  decreto  ministeriale  n. 509  del  3 novembre  1999 e
successive  modificazioni  ed integrazioni ed il decreto ministeriale
del  4  agosto 2000 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, gia' M.U.R.S.T.;
    Visti  i  contratti  collettivi nazionali di lavoro del personale
tecnico  e  amministrativo  del  comparto universita' sottoscritti in
data 9 agosto 2000, 13 maggio 2003 e 27 gennaio 2005;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di   documentazione  amministrativa  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni  ed integrazioni, in particolare l'art. 30, comma 2/bis
e l'art. 34/bis;
    Visto  il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
norme sul trattamento dei dati personali;
    Visto  il  D.R.  n. 193 del 3 ottobre 2005, con il quale e' stato
emanato  il  regolamento  di  Ateneo  per  l'accesso  nei  ruoli  del
personale tecnico e amministrativo;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15, nonche' dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
    Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che detta disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 105, della
stessa  che  dispone  che le universita', a decorrere dall'anno 2005,
adottino,   tra  l'altro,  programmi  triennali  del  fabbisogno  del
personale    tecnico-amministrativo,    a    tempo   determinato   ed
indeterminato,  tenuto  conto  delle risorse a tal fine stanziate nei
rispettivi  bilanci  e  che i predetti programmi saranno valutati dal
M.I.U.R.  ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel F.F.O.,
fermo restando il limite del 90% ai sensi della normativa vigente;
    Visto  il  decreto-legge  31  gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31 marzo 2005, n. 43, ed in particolare
l'art. 1  dello stesso nel quale si dispone che i programmi di cui al
sopracitato  art. 1,  comma 105, legge n. 311/2004, saranno formulati
dalle  universita'  ed  inviati, per la valutazione di compatibilita'
finanziaria, al M.I.U.R. entro il 31 marzo 2005;
    Vista la delibera del consiglio accademico del 25 marzo 2005;
    Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione del 25 marzo
2005;
    Vista  la  nota  prot.  n. 482  del 4 aprile 2005 con la quale il
M.I.U.R.   ha   valutato   positivamente,   per   l'anno   2005,   la
programmazione formulata da questa Universita';
    Vista  la  delibera  del  consiglio  di  amministrazione n. 3 del
25 luglio  2005,  nella  quale  si  approva  il  dettaglio  del piano
triennale del fabbisogno di personale per l'anno 2005, istituendo tra
l'altro  un  posto  di  categoria  EP,  posizione economica EP1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del
Centro informatico di Ateneo;
    Vista  la  nota  prot.  n. 11506 del 29 luglio 2005, inoltrata da
questa  Universita'  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  in  applicazione del citato
art. 34/bis    del   decreto   legislativo   n. 165/2001   introdotto
dall'art. 7 della legge n. 3/2003, per i provvedimenti di competenza;
    Vista  la nota prot. n. DFP/31350/05/l.2.3.2 del 6 settembre 2005
con  la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, comunica di non avere, allo stato, personale
da  assegnare  per  il  fabbisogno  di  professionalita' segnalato da
questa Universita';
    Ritenuto,   pertanto,   di  poter  procedere  all'emanazione  del
presente  bando  di  concorso finalizzato alla copertura del suddetto
posto;
    Vista   la   legge   del  12  marzo  1999,  n. 68,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro
dei  disabili,  ed  in  particolare  l'art. 7, comma 2, che dispone a
favore  dei  predetti soggetti la statuizione di una riserva di posti
nei  concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al 50% dei posti messi a concorso;
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni  ed integrazioni, ed in particolare l'art. 18, comma 6,
che eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria a
favore  dei  volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di  cinque  anni  delle  tre  Forze armate, congedati senza demerito,
anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
    Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2003,  n. 236, ed in
particolare  l'art. 11  che ricomprende nella sopracitata riserva del
30%  anche  gli  ufficiali  di  complemento  in  ferma biennale e gli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 5,  commi 1 e 2, del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve
dei  posti,  previste  da  leggi  speciali  a  favore  di determinate
categorie  di  cittadini,  non  possono  complessivamente superare la
meta' dei posti messi a concorso;
    Considerato,  altresi',  che  in  applicazione  della  richiamata
normativa  si  rende necessaria una riduzione dei posti da riservare,
in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla
riserva;
    Accertato   che  la  riduzione  proporzionale  sopraindicata  non
determina  il raggiungimento dell'unita' ne' a favore della categoria
dei  soggetti  disabili  ex  legge  n. 68/1999,  ne'  a  favore delle
sopracitate  categorie  di  cui ai decreti legislativi 8 maggio 2001,
n. 215  e  31  luglio  2003,  n. 236,  pur comportando in relazione a
questa  ultima categoria una frazione di posto che sara' cumulata con
le  frazioni  di  posto  gia' determinatesi e che si determineranno a
seguito  di  future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo
Ateneo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Indizione

    E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di   categoria   EP,   posizione   economica   EP1,   area   tecnica,
tecnico-scientifica  ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro
informatico di Ateneo.
    La figura richiesta dovra' svolgere le seguenti attivita':
      coordinamento  di  gruppi di lavoro all'interno della struttura
informatica dell'Ateneo;
      coordinamento  e  assunzione  di  responsabilita'  di  progetti
hardware e software;
      gestione amministrativa e di budgetting nell'area informatica.