IL DIRETTORE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,   con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  Statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  l'art. 1997  della  Costituzione della Repubblica italiana
sull'accesso   alle   pubbliche   amministrazioni   tramite  concorso
pubblico;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante norme a favore dei
privi di vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
    Vista la legge 12 marzo 1998, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127;
    Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone,  senza  distinzione  di  religione,  di convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni     ed    integrazioni,    recante    norme    generali
sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle  pubbliche
amministrazioni;
    Vista  la  legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per
il  riordino  della  dirigenza  statale  e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108,  concernente il regolamento per la disciplina delle modalita'
di  istituzione, organizzazione e funzionamento nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre
2004,  n. 272, che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del citato
decreto  legislativo  n. 165  del  2001,  disciplina  le modalita' di
accesso alla qualifica di dirigente;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 dicembre
2003,   n. 385,   con   il  quale  e'  stata  disciplinata  la  nuova
organizzazione  e  relativa  dotazione  organica dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli di Stato, per effetto del decreto legislativo
n. 173  del 2002, recante modifiche al decreto legislativo n. 300 del
1999;
    Visto  il  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
1 ottobre  2004,  di  individuazione delle strutture dirigenziali non
generali presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 agosto 2005, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2005,
di  autorizzazione  ad  indire procedura concorsuale per l'assunzione
nei  ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di sei
dirigenti di seconda fascia;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352,  recante  il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  3 novembre 1999, n. 509, recante il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visti  i  decreti  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, recanti
rispettivamente   la   determinazione   delle   classi  delle  lauree
universitarie   e   la   determinazione  delle  classi  delle  lauree
specialistiche;
    Vista  la  circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento   della   funzione   pubblica,   del  27 dicembre  2000,
n. 6350/4.7,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio
2001,  in  materia  di titoli di studio universitari per l'accesso al
pubblico impiego;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione di dati personali;
    Visti  i  CCNNLL  del  personale  con  qualifica dirigenziale del
comparto Area 1 Aziende-Ministeri;
    Vista  la  legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi della
regolazione,   riassetto   normativo   e   codificazione   legge   di
semplificazione 2001 ed in particolare l'art. 14;
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
    Vista   la  comunicazione  del  20 ottobre  2005  prot.  n. 4702,
prevista  dall'art. 34-bis  del citato decreto legislativo n. 165 del
2001;
    Considerato che dal combinato disposto di cui all'art. 3, comma 2
ed  all'art. 22,  comma  2,  del  citato regolamento n. 272 del 2004,
deriva  che,  in  sede di prima applicazione, il trenta per cento dei
posti  messi  a  concorso  e'  riservato al personale appartenente da
almeno  quindici  anni  alla  qualifica apicale, comunque denominata,
della  carriera  direttiva nell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato  e  che,  in  caso in cui detta quota non venga interamente
ricoperta,  la  parte  residua,  fino alla concorrenza del trenta per
cento dei posti messi a concorso, e' riservata al personale del ruolo
organico nella stessa amministrazione;
    Considerato  che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  ha  comunicato con nota del
25 ottobre  2005,  protocollo  n. 37814/05  di  non  avere allo stato
personale  da  assegnare ai sensi dell'art. 34-bis del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001;
    Ritenuto   opportuno  procedere  alla  indizione  della  relativa
procedura  concorsuale  al  fine  di  ricoprire almeno parzialmente i
posti di funzione al momento vacanti;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di   sei   posti   di   dirigente  di  seconda  fascia  nell'organico
dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, da preporre per
tre  posti  alla  direzione  di  uffici  dirigenziali della direzione
generale  e  per  i  restanti  tre  posti alla direzione degli uffici
regionali  con  sede  in  Ancona,  Torino  e  Trieste  della medesima
amministrazione autonoma.
    2.  Ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art. 3,  comma  2 e
dall'art. 22,  comma  2,  del decreto del Presidente della Repubblica
24 settembre  2004,  n. 272,  il  trenta  per cento dei posti messi a
concorso  e'  riservato al personale appartenente, da almeno quindici
anni,  alla  qualifica  apicale,  comunque denominata, della carriera
direttiva   nell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,
ovvero,  in  mancanza  di  candidati  aventi le caratteristiche sopra
citate,  fino  alla  concorrenza  del  trenta per cento dei posti, al
personale appartenente all'organico dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
    3.   I   posti  riservati,  se  non  utilizzati  a  favore  delle
sopraindicate   categorie  di  riservatari,  sono  conferiti  secondo
l'ordine della graduatoria unica finale di merito.
    4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria unica finale
di merito, formata ai sensi dei successivi articoli, saranno, secondo
l'ordine della stessa, dichiarati vincitori ed immessi nelle relative
posizioni dirigenziali.
    5.  Il  trattamento  economico decorrera' dalla data di effettiva
attribuzione dell'incarico dirigenziale.
    6.  L'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, in ragione
di  sopravvenute  esigenze organizzative e di servizio, si riserva la
facolta' di revocare il presente bando o di procedere alla variazione
dei posti messi a concorso.