IL DIRETTORE GENERALE

    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla
cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in   materia   di  autonomia  didattica  degli  atenei  e  successive
modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Vista  la legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni,
che prevede, tra l'altro, l'emanazione ai sensi della legge 23 agosto
1988,  n. 400, di un regolamento per disciplinare le modalita' per il
reclutamento  e  il  trasferimento  ad  altri  ruoli per sopravvenuta
inidoneita'   alle  specifiche  mansioni  del  personale  dei  gruppi
sportivi delle Forze di polizia e delle Forze Armate;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo   1,  comma  5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
Generale  della Sanita' Militare che delinea il profilo sanitario dei
soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare,  modificata  con
direttiva del 10 aprile 2003;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  con  il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1,  della  legge  14 novembre  2000,  n. 331,  modificato con decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto   il   decreto  ministeriale  27 maggio  2005,  emanato  in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  6,  della  sopracitata  legge
20 ottobre  1999,  n. 380  che,  nel  definire  le  Armi  ed  i Corpi
dell'esercito   nei   quali   potra'   avvenire   nell'anno  2005  il
reclutamento  di  personale  femminile, ha fissato al 100% l'aliquota
massima  di  detto  personale  che  potra'  essere  immesso nei ruoli
normali  di  ciascun Corpo con le modalita' previste dall'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  23 agosto 2004, 226, concernente la sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge
finanziaria 2005);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005,
n. 113,   concernente   il  regolamento  per  il  reclutamento  e  il
trasferimento  ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle
Forze Armate;
    Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.197  recante
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
8 maggio   2001,   n.215,  recante  disciplina  della  trasformazione
progressiva  dello  strumento  militare  in  professionale,  a  norma
dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n.226;
    Ravvisata  la  necessita' di reclutare per l'anno 2005 atleti per
l'accesso al Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare;
    Fatta  riserva  di esercitare la facolta' di revocare il presente
bando  di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare   il   numero   dei   posti   disponibili,  di  sospendere
l'ammissione  alla  ferma  prefissata  quadriennale  dei vincitori in
ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne' prevedibili,
nonche'  in  ragione  di  disposizioni  o  di  ulteriori disposizioni
relative al contenimento della spesa pubblica;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    Sono  indetti  concorsi  pubblici,  per  titoli, per l'accesso al
Centro sportivo dell'Aeronautica militare di venti volontari in ferma
prefissata  quadriennale,  in  qualita'  di  atleta,  ripartiti nelle
discipline e nelle specialita' di seguito indicate:

                          ATLETI (20 posti)

      «ATLETICA LEGGERA»:
        - n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «marcia»;
        -  n. 1  atleta  di  sesso  femminile  nella specialita' «100
metri»;
      «SCHERMA»:
        - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «spada»;
      «TIRO CON L'ARCO»:
        -  n. 1  atleta  di sesso maschile nella specialita' olimpica
«tiro con l'arco»;
      «PALLACANESTRO»:
        -  n. 14  atleti di sesso maschile nella specialita' «tutti i
ruoli»;
      «EQUITAZIONE»:
        -  n. 1  atleta  di  sesso  maschile nella specialita' «salto
ostacoli»;
        -   n. 1   atleta   di   sesso  femminile  nella  specialita'
«completo».
    2.  Qualora non dovessero essere ricoperti i posti per una o piu'
delle    discipline/specialita'    tra    quelle    sopra    indicate
l'Amministrazione  della  Difesa  si riserva la facolta' di devolvere
gli  stessi  ad  altra  disciplina/specialita' tra quelle indicate al
precedente comma 1.
    3.  L'Amministrazione  della  Difesa  si  riserva  la facolta' di
revocare  il  bando  di  concorso,  di sospendere o rinviare le prove
concorsuali,  di  modificare,  fino  alla  data di approvazione della
relativa  graduatoria  di  merito, il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione  dei  vincitori  alla frequenza del corso, in ragione di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche' in
applicazione  di  disposizioni  contenute nella legge finanziaria per
l'anno  2006  o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale.