Ispettorato centrale repressione frodi L'ISPETTORE GENERALE CAPO Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in particolare l'art. 3, comma 3, il quale statuisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, ed opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, recante «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi», con il quale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 gennaio 2001, n. 3, e' stato emanato il Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 11 novembre 2004, n. 294, recante modifiche al sopra citato decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 35, relativo al reclutamento di personale; Viste le norme di contrattazione collettiva nazionale vigenti nel comparto Ministeri; Visto l'Accordo con le organizzazioni sindacali relativo all'ordinamento professionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi sottoscritto in data 20 settembre 2001 e successive modifiche apportate con accordi sottoscritti il 4 dicembre 2003 ed il 12 aprile 2005; Vista la legge 29 aprile 2005, n. 71, recante «Interventi urgenti nel settore agroalimentare», ed in particolare l'art. 1, comma 4-quater, che testualmente prevede: «A modifica di quanto previsto dall'art. 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, il personale di qualifica dirigenziale e i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti; parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali sono agenti di polizia giudiziaria»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, ed in particolare l'art. 1, ai sensi del quale la condizione di privo di vista non implica di per se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica per l'accesso agli impieghi pubblici, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e motivato che tale condizione comporta inidoneita' fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o del profilo professionale per il quale il concorso e' bandito; Considerato che la condizione di privo di vista non e' compatibile con l'adempimento dei compiti istituzionali cui sono tenuti gli assistenti tecnici agrari, con riferimento alle funzioni che svolgono in qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria e che pertanto sussiste una inidoneita' specifica allo svolgimento delle relative mansioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale prevede che per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi amministrativi; Considerato che ai sensi della predetta disposizione deve ritenersi esclusa l'applicabilita' delle norme sul collocamento dei disabili per il profilo di assistente tecnico agrario, in considerazione delle funzioni di polizia giudiziaria che lo stesso e' chiamato a svolgere; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante « Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo donna nel lavoro» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, cosi' come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, recante norme sull'unificazione ed il riordinamento dei ruoli, normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale ed, in particolare, l'art. 18 comma 6; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, contenente disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la legge 27 marzo 2004, n. 77, recante «Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca»; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005, con il quale si e' provveduto alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2005, con il quale l'Ispettorato centrale repressione frodi e' stato autorizzato ad avviare procedure selettive pubbliche, tra l'altro, per n. 12 posti nel profilo professionale di assistente tecnico agrario della posizione economica B3; Vista la nota n. 66608 del 29 settembre 2005, con la quale l'Ispettorato centrale repressione frodi ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio P.P.A. - l'intendimento di avviare procedure di reclutamento del personale dall'esterno per n. 12 posti nel profilo professionale di assistente tecnico agrario della posizione economica B3, qualora non vi sia personale da trasferire secondo procedure di mobilita' ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Vista la nota n. DFP/35731/05/1.2.3.2 dell'11 ottobre 2005, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio P.P.A. - servizio mobilita', ha comunicato di non avere allo stato personale da assegnare ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per il fabbisogno di professionalita' segnalato; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 12 unita', da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di assistente tecnico agrario, area funzionale B, posizione economica B3; Decreta: Art. 1. Posti messi a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi dodici posti nel profilo professionale di assistente tecnico agrario, area funzionale B, posizione economica B3, nell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi - Ministero delle politiche agricole e forestali, da destinarsi presso i sottoelencati uffici del medesimo ispettorato: Ufficio di Torino; Ufficio di Milano - sede dirigenziale; Ufficio di Milano - sede distaccata di Brescia; Ufficio di Conegliano; Ufficio di Bologna. L'Ispettorato centrale repressione frodi si riserva la facolta' di procedere alla variazione del numero e della dislocazione dei posti banditi, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative e di servizio. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse ai sensi della normativa vigente e potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi.