Ispettorato centrale repressione frodi

                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO

    Visto  il  decreto-legge  18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni,  nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha
previsto  l'istituzione  dell'Ispettorato  centrale repressione frodi
presso  il  Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle
infrazioni   nella   preparazione   e   nel  commercio  dei  prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
    Visto  il  decreto-legge  11 gennaio  2001, n. 1, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 9 marzo  2001,  n. 49, ed in particolare
l'art. 3,  comma  3,  il  quale  statuisce che l'Ispettorato centrale
repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali,  ed  opera con organico proprio ed
autonomia  organizzativa  ed amministrativa e costituisce un autonomo
centro di responsabilita' di spesa;
    Visto  il  decreto  ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, recante
«Regolamento    di   riorganizzazione   della   struttura   operativa
dell'Ispettorato  centrale repressione frodi», con il quale, ai sensi
dell'articolo  2  della legge 19 gennaio 2001, n. 3, e' stato emanato
il   Regolamento   di   riorganizzazione  della  struttura  operativa
dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  11 novembre  2004,  n. 294,  recante    modifiche al sopra
citato decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche ed in particolare
l'art. 35, relativo al reclutamento di personale;
    Viste le norme di contrattazione collettiva nazionale vigenti nel
comparto Ministeri;
    Visto   l'Accordo   con   le  organizzazioni  sindacali  relativo
all'ordinamento  professionale  dell'Ispettorato centrale repressione
frodi  sottoscritto  in data 20 settembre 2001 e successive modifiche
apportate con accordi sottoscritti il 4 dicembre 2003 ed il 12 aprile
2005;
    Vista la legge 29 aprile 2005, n. 71, recante «Interventi urgenti
nel  settore  agroalimentare»,  ed  in  particolare  l'art. 1,  comma
4-quater,  che  testualmente  prevede: «A modifica di quanto previsto
dall'art. 18  della  legge 15 dicembre 1961, n. 1304, il personale di
qualifica   dirigenziale   e  i  dipendenti  inquadrati  nei  profili
professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio
presso  l'Ispettorato  centrale  repressione frodi, sono ufficiali di
polizia  giudiziaria  nei  limiti  del  servizio cui sono destinati e
secondo   le  attribuzioni  ad  essi  conferite  dalle  leggi  e  dai
regolamenti;  parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili
professionali sono agenti di polizia giudiziaria»;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, ed in particolare
l'art. 1,  ai  sensi  del  quale  la condizione di privo di vista non
implica  di  per se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica per
l'accesso  agli impieghi pubblici, salvo che il bando di concorso non
disponga  in  modo  esplicito e motivato che tale condizione comporta
inidoneita'  fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o
del profilo professionale per il quale il concorso e' bandito;
    Considerato   che   la  condizione  di  privo  di  vista  non  e'
compatibile  con  l'adempimento  dei  compiti  istituzionali cui sono
tenuti  gli  assistenti tecnici agrari, con riferimento alle funzioni
che  svolgono  in  qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria e che
pertanto  sussiste  una  inidoneita' specifica allo svolgimento delle
relative mansioni;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale
prevede che per i servizi di polizia, della protezione civile e della
difesa  nazionale  il  collocamento dei disabili e' previsto nei soli
servizi amministrativi;
    Considerato   che  ai  sensi  della  predetta  disposizione  deve
ritenersi  esclusa  l'applicabilita' delle norme sul collocamento dei
disabili   per   il   profilo   di  assistente  tecnico  agrario,  in
considerazione delle funzioni di polizia giudiziaria che lo stesso e'
chiamato a svolgere;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente  le  norme  in  materia di  procedimento amministrativo e
diritto   di   accesso   ai  documenti  amministrativi  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352,  recante  il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante « Azioni positive
per   la  realizzazione  della  parita'  uomo  donna  nel  lavoro»  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme  sull'accesso ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994,
n. 487,  recante  le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle  altre  forme  di  assunzione nei pubblici impieghi, cosi' come
modificate  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693;
    Vista   la   legge   20 settembre  1980,  n. 574,  recante  norme
sull'unificazione  ed il riordinamento dei ruoli, normali, speciali e
di   complemento   degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001  n. 215,  recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale  ed, in particolare, l'art. 18
comma 6;
    Vista  la  legge  16 gennaio  2003, n. 3, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Vista  la  legge  27 marzo  2004,  n. 77,  recante  «Disposizioni
urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca»;
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
13 aprile  2005,  con il quale si e' provveduto alla rideterminazione
della  dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi
ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
4 agosto  2005, con il quale l'Ispettorato centrale repressione frodi
e'  stato  autorizzato  ad avviare procedure selettive pubbliche, tra
l'altro,  per  n. 12  posti  nel  profilo professionale di assistente
tecnico agrario della posizione economica B3;
    Vista  la  nota  n. 66608  del  29 settembre  2005,  con la quale
l'Ispettorato   centrale   repressione   frodi   ha  comunicato  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, Dipartimento della funzione
pubblica  -  Ufficio  P.P.A. - l'intendimento di avviare procedure di
reclutamento  del  personale dall'esterno per n. 12 posti nel profilo
professionale di assistente tecnico agrario della posizione economica
B3,  qualora  non vi sia personale da trasferire secondo procedure di
mobilita' ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
    Vista  la  nota n. DFP/35731/05/1.2.3.2 dell'11 ottobre 2005, con
la  quale  la  Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  -  Ufficio P.P.A. - servizio mobilita', ha
comunicato  di  non  avere allo stato personale da assegnare ai sensi
dell'art. 34-bis   del   decreto   legislativo  n. 165/2001,  per  il
fabbisogno di professionalita' segnalato;
    Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere  all'indizione  di  un
concorso  pubblico,  per  esami, per il reclutamento di 12 unita', da
inquadrare, in prova, nel profilo professionale di assistente tecnico
agrario, area funzionale B, posizione economica B3;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E'  indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi dodici
posti  nel  profilo professionale di assistente tecnico agrario, area
funzionale  B, posizione economica B3, nell'organico dell'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  -  Ministero delle politiche agricole e
forestali,  da  destinarsi presso i sottoelencati uffici del medesimo
ispettorato:
      Ufficio di Torino;
      Ufficio di Milano - sede dirigenziale;
      Ufficio di Milano - sede distaccata di Brescia;
      Ufficio di Conegliano;
      Ufficio di Bologna.
    L'Ispettorato  centrale  repressione frodi si riserva la facolta'
di  procedere  alla  variazione  del  numero e della dislocazione dei
posti banditi, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative e di
servizio.
    Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso saranno
subordinate  alle  autorizzazioni  concesse  ai sensi della normativa
vigente  e  potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento
degli ingressi.