IL DIRETTORE GENERALE
                           di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
                     delle Capitanerie di porto

    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante  norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  indicante gli «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici»;
    Vista  la  legge  22 giugno  1990,  n. 164,  concernente  le pari
opportunita' tra uomo e donna;
    Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la   legge   6 agosto   1991,   n. 255,   concernente  il
potenziamento degli organici delle Capitanerie di Porto;
    Visto  il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizioni  di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990,   n. 241,   nell'ambito  dell'Amministrazione  della  Difesa  e
successive modificazioni;
    Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente la
costituzione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, recante norme
sull'accesso  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
«Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento  del  personale non direttivo e non dirigente delle Forze
Armate»;
    Vista  la  pubblicazione  SMM  150 IS/UEU edizione 1999, variante
2003,  concernente  i  requisiti fisici sensoriali per l'idoneita' ai
vari   corpi,   ruoli,  categorie,  specialita'  e  abilitazioni  del
personale della Marina Militare, attuativa per le Forze Armate;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997,  n. 332,  recante  norme  per  l'immissione dei volontari delle
Forze  Armate  nelle  carriere  iniziali della Difesa, delle Forze di
Polizia,  dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa
Italiana;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 505,
concernente armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al
terzo  anno  di  ferma  breve  con  quello  del personale militare in
servizio  permanente  effettivo, a norma dell'art. 1, comma 99, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista  la  legge  18 giugno  1999,  n. 186,  che ha convertito il
decreto-legge   21 aprile   1999,   n. 110,  recante  «Autorizzazione
all'invio   in  Albania  ed  in  Macedonia  di  contingenti  italiani
nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione
militare,  nonche'  rifinanziamento  del  programma italiano di aiuti
all'Albania e di assistenza ai profughi»;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  che  ha  modificato  il  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri 22 luglio 1987, n. 411, nella parte relativa
alla  fissazione  dei  limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi
per  il  reclutamento  del  personale  dell'Esercito,  della  Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
attuazione  dell'art. 1,  comma  5,  della  citata legge n. 380/1999,
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
Generale   della   Sanita'   Militare   relativa   all'elenco   delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio  militare  di  cui  al  citato decreto ministeriale 4 aprile
2000;
    Vista  la  legge  14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per
l'istituzione del servizio militare professionale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  con  il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio 2001, n. 82, recante
«Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento  stato  e avanzamento del personale non
direttivo delle Forze Armate»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche»;
    Visto  il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente
«Attuazione  della  direttiva  97/43 EURATOM in materia di protezione
sanitaria  delle  persone contro pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni mediche»;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
«Disposizioni  per  disciplinare  la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, della legge
14 novembre 2000, n. 331;
    Visto  il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modifiche, nella legge 27 febbraio 2002, n. 15;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 213,   concernente  il  «Regolamento  recante  disciplina  per  la
redazione  dei  documenti  caratteristici  del personale appartenente
all'Esercito,   alla   Marina,   all'Aeronautica   e   all'Arma   dei
Carabinieri»;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 luglio  2003, n. 236, recante
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
n. 215/2001;
    Vista  la  determinazione del Capo di Stato Maggiore della Marina
in   data  24 luglio  2003,  concernente  la  nuova  suddivisione  in
categorie/specialita/abilitazioni del personale C.E.M.M.;
    Vista  la  circolare  n. 06/2003  in  data 18 dicembre 2003 della
Direzione  Generale  della  Sanita'  Militare  recante revisioni alla
citata direttiva tecnica 19 aprile 2000;
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
    Vista    la   legge   30 dicembre   2004,   n. 311,   concernente
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»;
    Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197;
    Visti    i    fogli    dello    Stato   Maggiore   della   Marina
n. UGP/I/4 febbraio  50178  del  12 luglio  2005, n. UGP/I/4/74801 in
data   8 novembre  2005  e  del  Comando  Generale  del  Corpo  delle
Capitanerie di Porto n. 8/03/31780 del 5 luglio 2005;
    Fatta  riserva  per  l'Amministrazione la facolta' di revocare il
bando  di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare  il  numero  dei  posti  di  cui  al successivo art. 1 per
sopravvenute  esigenze  di Forza Armata o, in ragione di disposizioni
contenute  nella  legge  finanziaria  per  l'anno 2006 o di ulteriori
disposizioni  relative  al contenimento della spesa pubblica, nonche'
di   conferire,   oltre  ai  posti  messi  a  concorso  per  ciascuna
categoria/specialita',  anche  quelli  che  alla data di approvazione
della  graduatoria  si rendessero ulteriormente disponibili in misura
non  superiore  al  quinto  dei  posti  messi a concorso per ciascuna
categoria/specialita';

                              Decreta:

                               Art. 1.

                   Posti a concorso e destinatari

    1.  E'  indetto  un concorso, per titoli, per l'immissione di 200
unita' nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nella
Marina Militare e nel Corpo delle Capitanerie di Porto, ripartite per
le  categorie/specialita/abilitazioni  riportate  in  allegato «A» al
presente bando, riservato a:
      a) volontari in ferma breve in servizio nella Marina Militare e
nel    Corpo   delle   Capitanerie   di   Porto,   in   qualita'   di
trattenuti/raffermati,  reclutati  ai  sensi  della legge 24 dicembre
1986,   n. 958,  e  della  legge  18 giugno  1999,  n. 186  (concorsi
straordinari),   che,   alla   data   di   scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  di partecipazione al concorso, abbiano
compiuto  almeno il secondo anno di servizio nella ferma breve ovvero
volontari  in  congedo  dalla ferma breve che abbiano compiuto almeno
tre  anni  di  servizio  nella  ferma  stessa  e  che non siano stati
collocati  in  congedo  da  piu'  di  due  anni  dalla citata data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso;
      b) volontari  in  ferma breve nella Marina Militare e nel Corpo
delle  Capitanerie  di  Porto  reclutati  ai  sensi  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in servizio o
in  posizione  di  congedo che, valutati ai fini delle immissioni nel
servizio  permanente  della Marina Militare e nelle carriere iniziali
delle  Forze  di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo
Nazionale  dei vigili del fuoco, non risultino, alla data di scadenza
del  termine  di  presentazione  della  domanda  di partecipazione al
concorso, utilmente inseriti nelle graduatorie relative alle suddette
immissioni.  Il collocamento in congedo dalla ferma breve deve essere
avvenuto da non piu' di due anni alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
    2.  I  volontari  in  servizio in ferma breve, qualora vincitori,
saranno  immessi  nei  ruoli  dei  volontari  di  truppa  in servizio
permanente  della  Marina  Militare  o del Corpo delle Capitanerie di
Porto non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualita'
di  volontari  in  ferma breve, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della
legge    23 agosto    2004,    n. 226,    e   nei   tempi   stabiliti
dall'Amministrazione  della Difesa sulla base delle esigenze di Forza
Armata.
    3.    Il    candidato    potra'    concorrere    solo    per   la
categoria/specialita'  risultante  dalla  documentazione matricolare,
sempre  che  ne  permangano  i requisiti. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 10,  comma  2,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1997,
n. 505,  per  coloro  che abbiano subito ferite o lesioni in servizio
per causa di servizio.
    4.   Saranno   esclusi  dal  concorso,  con  provvedimento  della
Direzione  Generale  per  il Personale Militare, i militari che, alla
data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle domande di
partecipazione  al  concorso  o  alla data di immissione nel servizio
permanente  stabilita  per  i vincitori del presente concorso, non si
trovino  nella  posizione di congedo perche' in servizio in una delle
Forze  Armate  ad  eccezione  della Marina Militare e del Corpo delle
Capitanerie di Porto.