Dipartimento per la ricerca l'innovazione e l'organizzazione IL DIRETTORE GENERALE Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme per lo svolgimento dei pubblici concorsi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 1 a norma del quale per l'accesso ai posti di livello dirigenziale delle amministrazioni pubbliche dello Stato anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi del d.lgs. 165/2001 non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 maggio 2004, «Equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi di lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici»; Vista la direttiva 3 novembre 2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva della pubblica amministrazione ...»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri per i periodi 1994/1997 e 1998/2001; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2005 «Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore di Ministeri, enti pubblici non economici, agenzie ed enti di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 104 della legge 30 dicembre 2004, n. 311», con il quale questa amministrazione e' stata autorizzata a bandire, tra l'altro, un concorso per la copertura di undici posti di dirigente storico dell'arte; Considerato che questa amministrazione ha dato attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 93 della legge n. 311/2004, dall'art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 nonche' da quanto disposto dall'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la nota 6559 del 10 febbraio 2006, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato che non sussiste, su tutto il territorio nazionale, personale in possesso della qualifica di dirigente storico dell'arte collocato in disponibilita' da assegnare ai sensi degli articoli 33 e 34 del d.lgs. 165/2001; Ritenuto, pertanto, di procedere all'emanazione del bando di reclutamento per la copertura degli undici posti di dirigente storico dell'arte autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2005; Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004, i posti disponibili devono essere conferiti in ragione del 70% mediante concorso pubblico per esami ed in ragione del 30% mediante corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale; Considerato che, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004, «l'accesso alla qualifica dirigenziale relativa a specifiche professionalita' tecniche avviene esclusivamente mediante concorso pubblico per esami indetto dalle singole amministrazioni»; Considerato che la professionalita' di «Storico dell'arte» rientra fra quelle tecniche per cui trovano applicazione nei suoi confronti le norme indicate al punto precedente; Considerato, altresi', che, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004 «Nel primo concorso pubblico per esami, bandito dalle amministrazioni ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, il 30% dei posti messi a concorso e' riservato al personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva nell'amministrazione che indice il concorso»; Decreta: Art. 1. Posti conferibili 1. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 citato nelle premesse e' indetto un concorso pubblico per esami a undici posti di dirigente, professionalita' di storico dell'arte, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. Il 30% dei posti messi a concorso, pari a tre, e' riservato, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004, al personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali collocato da almeno quindici anni nella posizione economica C3 o C3 super del comparto Ministeri o comunque in posizioni corrispondenti in altri comparti o in enti o organismi internazionali. 3. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria. 4. All'atto della formulazione della graduatoria si terra' conto delle preferenze a parita' di merito previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 487 citato nelle premesse. In caso di ulteriore parita' e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.