Dipartimento per la ricerca l'innovazione e l'organizzazione

                        IL DIRETTORE GENERALE

    Visto   il   d.lgs.   30 marzo   2001,   n. 165,   e   successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 28;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  «Regolamento  recante  norme  per lo svolgimento dei pubblici
concorsi»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre
2004,  n. 272,  «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica  di  dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea, ai posti di lavoro
presso  le  amministrazioni  pubbliche», ed in particolare l'art. 1 a
norma  del quale per l'accesso ai posti di livello dirigenziale delle
amministrazioni  pubbliche dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
individuati  ai  sensi  del d.lgs. 165/2001 non puo' prescindersi dal
possesso della cittadinanza italiana;
    Visto  il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca 5 maggio 2004, «Equiparazione dei diplomi di laurea
(DL)  secondo  il  vecchio  ordinamento  alle  nuove classi di lauree
specialistiche   (LS),  ai  fini  della  partecipazione  ai  concorsi
pubblici»;
    Vista la direttiva 3 novembre 2005 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica;
    Vista  la  legge 28 marzo 1991, n. 120 «Norme in favore dei privi
della  vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla carriera
direttiva della pubblica amministrazione ...»;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»;
    Visto   il   decreto   ministeriale   3 novembre   1999,  n. 509,
«Regolamento  recante  norme  concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
    Visto  il  d.lgs.  30 giugno  2003, n. 196, «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
    Visti  i  contratti  collettivi nazionali di lavoro del personale
con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche
ricomprese  nel  comparto  del  personale dei Ministeri per i periodi
1994/1997 e 1998/2001;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
4 agosto  2005 «Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in
favore  di Ministeri, enti pubblici non economici, agenzie ed enti di
ricerca,  ai  sensi  dell'art. 1,  comma  104 della legge 30 dicembre
2004,   n. 311»,   con  il  quale  questa  amministrazione  e'  stata
autorizzata  a  bandire, tra l'altro, un concorso per la copertura di
undici posti di dirigente storico dell'arte;
    Considerato  che  questa  amministrazione  ha  dato  attuazione a
quanto  disposto  dall'art. 1,  comma  93  della  legge  n. 311/2004,
dall'art. 34-bis,  comma  1, del d.lgs. n. 165/2001 nonche' da quanto
disposto dall'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Vista  la  nota  6559 del 10 febbraio 2006, con cui la Presidenza
del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha
comunicato  che  non  sussiste,  su  tutto  il  territorio nazionale,
personale  in possesso della qualifica di dirigente storico dell'arte
collocato in disponibilita' da assegnare ai sensi degli articoli 33 e
34 del d.lgs. 165/2001;
    Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  all'emanazione  del bando di
reclutamento per la copertura degli undici posti di dirigente storico
dell'arte  autorizzata  con  il  citato  decreto  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 agosto 2005;
    Considerato  che, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 272/2004,  i  posti  disponibili  devono essere
conferiti  in ragione del 70% mediante concorso pubblico per esami ed
in  ragione  del  30% mediante corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale;
    Considerato che, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 272/2004, «l'accesso alla qualifica dirigenziale
relativa    a    specifiche    professionalita'    tecniche   avviene
esclusivamente  mediante  concorso  pubblico  per esami indetto dalle
singole amministrazioni»;
    Considerato   che  la  professionalita'  di  «Storico  dell'arte»
rientra  fra  quelle  tecniche  per cui trovano applicazione nei suoi
confronti le norme indicate al punto precedente;
    Considerato, altresi', che, ai sensi dell'art. 22 del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 272/2004 «Nel primo concorso pubblico
per  esami,  bandito  dalle  amministrazioni ai sensi dell'art. 3 del
presente  regolamento, il 30% dei posti messi a concorso e' riservato
al  personale  appartenente  da  almeno  quindici anni alla qualifica
apicale,    comunque    denominata,    della    carriera    direttiva
nell'amministrazione che indice il concorso»;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti conferibili

    1.  In  attuazione  del  decreto  del Presidente della Repubblica
24 settembre  2004,  n. 272  citato  nelle  premesse  e'  indetto  un
concorso   pubblico   per   esami   a   undici  posti  di  dirigente,
professionalita'  di  storico  dell'arte,  nel ruolo dei dirigenti di
seconda fascia del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
    2.  Il  30% dei posti messi a concorso, pari a tre, e' riservato,
ai  sensi  dell'art. 22  del  decreto del Presidente della Repubblica
n. 272/2004,  al  personale appartenente ai ruoli del Ministero per i
beni e le attivita' culturali collocato da almeno quindici anni nella
posizione  economica  C3 o C3 super del comparto Ministeri o comunque
in  posizioni  corrispondenti in altri comparti o in enti o organismi
internazionali.
    3.  I  posti  riservati  che  non  dovessero  essere  coperti per
mancanza  di  aventi  titolo  saranno  conferiti  ai  concorrenti che
abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
    4.  All'atto della formulazione della graduatoria si terra' conto
delle preferenze a parita' di merito previste dall'art. 5 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  487 citato nelle
premesse. In caso di ulteriore parita' e' preferito il candidato piu'
giovane di eta'.