IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE
                 GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici  limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
    Vista  la  legge  1° febbraio  1989, n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  Guardia di Finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato, agli Agenti di Custodia ed al Corpo Forestale dello Stato;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  della  facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla
cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2   e   4  della  succitata  legge  7 agosto  1990,  n. 241,
nell'ambito dell'amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione  dell'articolo 3  della  legge  6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento,
stato  e  avanzamento  del  personale  non  direttivo e non dirigente
dell'Arma   dei   carabinieri,  modificato  dal  decreto  legislativo
28 febbraio 2001, n. 83;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e
nel  Corpo della Guardia di Finanza a mente dell'articolo 1, comma 2,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono   stati  fissati,  tra  gli  altri,  i  limiti  di  altezza  per
l'ammissione  ai  concorsi  per  la nomina ad ufficiale dell'Arma dei
carabinieri;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo 1,   comma   5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psicofisici;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  per l'universita' e la ricerca
scientifica    e    tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle lauree universitarie;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il  riordino  dell'Arma dei carabinieri e successive modificazioni ed
integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento   degli   ufficiali   dell'Arma  dei  carabinieri  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  per l'universita' e la ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto   il  decreto  ministeriale  12 gennaio  2001,  emanato  in
applicazione   dell'articolo 5,  comma  2,  del  sopracitato  decreto
legislativo  5 ottobre  2000,  n. 298,  concernente,  tra  l'altro, i
titoli  di  studio  e  gli  ulteriori  requisiti  per l'ammissione ai
concorsi  per  il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento
delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di
merito,  nonche'  la  composizione  delle  commissioni  esaminatrici,
modificato  con  decreti  ministeriali  11 maggio 2001 e 26 settembre
2002;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 novembre
2002,   n. 313,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei
relativi carichi pendenti;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla  sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22 ottobre  2004,  n. 270,  rubricato  «Modifiche  al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Vista  la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente il bilancio
di  previsione  dello Stato per l'anno finanziario 2006 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2006-2008;
    Visto   il   decreto  ministeriale  27 maggio  2005,  emanato  in
applicazione   dell'articolo 1,  comma  6,  della  sopracitata  legge
20 ottobre  1999,  n. 380,  che,  nel  definire, tra l'altro, i ruoli
dell'Arma  dei  carabinieri  nei  quali  avverra'  nell'anno  2006 il
reclutamento  del  personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota
massima  di  detto  personale che potra' essere nominato sottotenente
nel ruolo tecnico logistico dell'Arma stessa;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione Generale della sanita' militare, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale  della  Sanita' militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2006);
    Ravvisata  la  necessita' di indire per l'anno 2006, un concorso,
per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  21  tenenti in servizio
permanente   effettivo  nel  ruolo  tecnico-logistico  dell'Arma  dei
carabinieri,  con  riserva  di rideterminarne eventualmente il numero
per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, nonche' in
funzione    della    consistenza    degli    ufficiali    del   ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri;
    Ravvisata  l'opportunita'  di prevedere, ai sensi dell'articolo 7
del  sopracitato  decreto  ministeriale 12 gennaio 2001, una prova di
preselezione  cui  sottoporre  i concorrenti, con riserva di disporre
che,   per   motivi  di  economicita'  e  di  speditezza  dell'azione
amministrativa,  detta  prova non abbia luogo qualora il numero delle
domande   presentate   per   una   o   piu'   delle   specialita'   e
specializzazioni tra le quali sono ripartiti i posti messi a concorso
con  il presente decreto venisse ritenuto compatibile con le esigenze
di selezione dell'Arma dei carabinieri;
      Ritenuto  che,  qualora  abbia  luogo detta prova, l'ammissione
alle  successive prove scritte di concorrenti in misura non superiore
a    venti   volte   quello   dei   posti   previsti   per   ciascuna
specialita/specializzazione offra adeguata garanzia di selezione;
                              DECRETA:
                             Articolo 1.
                          Posti a concorso
    1.  E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
21    (ventuno)    tenenti   in   servizio   permanente   del   ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
    2.   I   posti   di   cui   al   comma   1   sono  ripartiti  per
specialita/specializzazione nel modo seguente:
      a)  specialita'  amministrazione:  n. 8  (otto) posti, di cui 6
(sei)   riservati   agli   ufficiali  di  complemento  dell'Arma  dei
carabinieri  che  abbiano  prestato  servizio  di  prima nomina senza
demerito  ed  agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa che
abbiano   prestato  almeno  18  (diciotto)  mesi  di  servizio  senza
demerito;
      b)  specialita' sanita' - medicina: n. 8 (otto) posti, di cui 6
(sei)   riservati   agli   ufficiali  di  complemento  dell'Arma  dei
carabinieri  che  abbiano  prestato  servizio  di  prima nomina senza
demerito  ed  agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa che
abbiano   prestato  almeno  18  (diciotto)  mesi  di  servizio  senza
demerito;
      c)  specialita'  telematica specializzazione telecomunicazioni:
n. 1 (un) posto;
      d)  specialita'  telematica  specializzazione informatica: n. 1
(un) posto;
      e)  specialita'  genio:  n. 2  (due)  posti,  di  cui  1  (uno)
riservato agli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri che
abbiano  prestato  servizio  di  prima  nomina senza demerito ed agli
ufficiali  in  ferma prefissata dell'Arma stessa che abbiano prestato
almeno 18 (diciotto) mesi di servizio senza demerito;
      f)  specialita'  investigazioni scientifiche - specializzazione
biologia: n. 1 (un) posto.
    Per  usufruire  della  riserva  dei posti non ha rilevanza che al
termine  del  servizio  di  prima  nomina prestato senza demerito gli
ufficiali  di  complemento  dell'Arma  dei  carabinieri,  di cui alle
lettere  a),  b),  ed e) del presente comma, siano stati ammessi alla
ferma biennale non rinnovabile o siano stati collocati in congedo.
    Gli  ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, sia
in  servizio  che  in  congedo,  dovranno aver prestato, alla data di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di  cui al
successivo   articolo 3,   comma  1,  almeno  18  mesi  di  servizio,
comprensivi di quelli del corso formativo.
    3.  I  posti  riservati di cui al precedente comma 2, lettere a),
b),   ed   e),  eventualmente  non  ricoperti  per  insufficienza  di
riservatari  idonei,  saranno devoluti agli altri concorrenti idonei,
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di specialita'.
    4.   Il   numero   dei  posti  e  la  relativa  ripartizione  per
specialita/specializzazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 potranno
subire   modificazioni,   fino   alla   data  di  approvazione  della
graduatoria  di  merito,  per  sopravvenute  esigenze  dell'Arma  dei
carabinieri  connesse  alla  consistenza  degli  ufficiali  del ruolo
tecnico-logistico.
    5.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  Generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di approvazione della graduatoria generale di merito, il numero
dei  posti,  di  sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
del  corso,  in  ragione  di  esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2006.