IL PRESIDENTE Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato; Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato Testo Unico; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97; Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27; Visto l'art. 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983, n. 68, concernente le modalita' di svolgimento del concorso a Consigliere di Stato; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 e in particolare l'art. 18, convertito, con modificazioni, con legge 23 febbraio 2006, n. 51; Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa adottata nella riunione del 23 marzo 2006; Decreta: Art. 1. E' bandito un concorso, per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato. Al concorso possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita', i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita', i magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianita', i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati con almeno quattro anni di anzianita', nonche' i funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di anzianita' nella suddetta qualifica ovvero nella ex carriera direttiva, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.