IL PRESIDENTE

    Visto  il  regio  decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo  unico  delle  leggi  sul  Consiglio  di  Stato,  e  successive
modificazioni;
    Visto  il  regio  decreto  21 aprile 1942, n. 444, che approva il
regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;
    Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;
    Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato Testo Unico;
    Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
    Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
    Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27;
    Visto  l'art. 19,  comma  1,  n. 3  della  legge  27 aprile 1982,
n. 186;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983,
n. 68,  concernente  le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso  a
Consigliere di Stato;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    Visto  il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 e in particolare
l'art. 18, convertito, con modificazioni, con legge 23 febbraio 2006,
n. 51;
    Vista  la  delibera  del  Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E'  bandito  un  concorso,  per  titoli  ed esami, a due posti di
Consigliere di Stato.
    Al  concorso  possono  partecipare  i  magistrati  dei  tribunali
amministrativi   regionali  con  almeno  un  anno  di  anzianita',  i
magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',
i  magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello Stato
con  almeno  un  anno  di  anzianita',  i  funzionari  della carriera
direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati con
almeno  quattro  anni  di  anzianita',  nonche'  i  funzionari  delle
amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli
enti  pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di
anzianita'   nella   suddetta  qualifica  ovvero  nella  ex  carriera
direttiva,  appartenenti  a  carriere  per  l'accesso  alle quali sia
richiesta la laurea in giurisprudenza.