IL COMANDANTE GENERALE

    Vista  la  legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente «Stato degli
ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica», ed, in
particolare, l'art. 70;
    Vista   la  legge  31 luglio  1954,  n. 599,  concernente  «Stato
giuridico   dei   sottufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica»,  estesa, con varianti, alla Guardia di finanza con
legge 17 aprile 1957, n. 260;
    Vista   la   legge   23 aprile   1959,   n. 189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»;
    Vista   la   legge  3 agosto  1961,  n. 833,  concernente  «Stato
giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa del Corpo della
Guardia di finanza»;
    Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,   recante   «Approvazione   del   testo   unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo  statuto speciale del Trentino - Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752,  recante  «Norme  di  attuazione dello statuto speciale della
regione  Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
    Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme per il servizio di leva»;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante «Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574,  recante  «Norme  di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e  della  lingua  ladina  nei  rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
    Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n. 370,  recante  «Esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni  ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge  6 marzo  1992,  n. 216,  in materia di nuovo inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza»;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante   «Misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
    Vista  la  legge  16 giugno  1998,  n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59,  e 15 maggio 1997,
n. 127,   nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
dipendente  e  di  lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in materia di obiezione di
coscienza»,   nonche'  la  legge  6 marzo  2001,  n. 64,  concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento  recante  norme  per l'individuazione dei limiti di eta'
per  la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di
finanza,  ai  sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999,  n. 380,  recante  «Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile»;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2000, n. 24, recante
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  nella  Guardia  di  finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche
da  adottare  ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
    Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo  2001,  n. 69,  recante
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4  della  legge  31 marzo  2000,  n. 78», ed in particolare l'art. 68
concernente la riduzione e rimodulazione degli organici;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
    Visto   il  decreto  interministeriale  12 aprile  2001,  recante
«Determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle  lauree
specialistiche  universitarie  nelle  scienze  della  difesa  e della
sicurezza»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Vista  la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza  n. 246000, datata 28 luglio 2005, e successive modificazioni
ed integrazioni, registrata al Dipartimento Ragioneria generale dello
Stato   -  Ufficio  centrale  del  Bilancio  -  presso  il  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze,  il  2 agosto  2005,  al  n. 7856,
concernente   l'attribuzione  di  specifiche  competenze  alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
    Vista  la legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente «Conversione
in  legge,  con  modificazioni,  del decreto legge 30 settembre 2005,
n. 203,   recante   misure   di   contrasto  all'evasione  fiscale  e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
    Vista  la  legge  23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)»;
    Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2006, che stabilisce che
il  reclutamento  di  personale  femminile del Corpo della Guardia di
finanza  e'  effettuato,  per  l'anno  2006, senza alcuna limitazione
percentuale in ciascun ruolo;
      Ritenuto  di  dover riservare uno dei posti messi a concorso ai
candidati  in  possesso  dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
    Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che,  alle  prove
concorsuali  successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,

                             Determina:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto,  per  l'anno  accademico  2006/2007, un concorso
pubblico,  per titoli ed esami, per l'ammissione al 78° corso, presso
la  Scuola  Ispettori  e  Sovrintendenti della Guardia di finanza, di
centotrentotto allievi marescialli del contingente ordinario.
    2.   Uno   dei   suddetti   centotrentotto  posti  e'  riservato,
subordinatamente  al  possesso  degli  altri requisiti prescritti dal
successivo  art. 2,  a coloro che siano in possesso dell'attestato di
cui  all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976,   n. 752,   riferito  al  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
    3.  Ai  sensi  dell'art.  35,  comma  2,  del decreto legislativo
12 maggio  1995, n. 199, i posti non coperti sono devoluti in aumento
a  quelli previsti per il concorso di cui al comma 1, lettera b), del
succitato  articolo,  secondo  le  percentuali  e  l'ordine  in  esso
stabilito.
    4. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla contenenti domande di cultura generale;
      b) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
      c) una prova scritta di composizione italiana;
      d) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
      e) una prova orale di cultura generale;
      f) un   esame   facoltativo   in  una  o  piu'  lingue  estere,
consistente  in  una  prova  scritta  ed una prova orale per ciascuna
lingua prescelta;
      g) una prova facoltativa di conoscenza dell'informatica.
    5.  Il  corso  di  formazione  avra'  inizio nella data che sara'
stabilita  dal  Comando generale della Guardia di finanza ed avra' la
durata  di  due  anni  accademici,  al  termine dei quali gli allievi
dichiarati idonei conseguiranno la nomina a maresciallo.
    6. Resta impregiudicata, per il Comandante generale della Guardia
di  finanza,  la  facolta'  di  revocare  il  bando  di  concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  delle graduatorie finali di merito, il numero
dei  posti,  di  sospendere  l'ammissione  al corso di formazione dei
vincitori, in ragione del numero di nuove assunzioni complessivamente
autorizzate   dall'Autorita'   di   Governo,   nonche'   di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili.