IL RETTORE

    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
    Visto il decreto rettorale n. 574/P del 15 settembre 2003, il cui
avviso  e'  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  - 4ª'Serie
speciale - n. 74 del 23 settembre 2003, con il quale e' stata indetta
la  procedura  di  valutazione  comparativa per il reclutamento di un
professore  universitario  di  ruolo  -  fascia degli associati - nel
settore  scientifico-disciplinare  M-PED/01  -  Pedagogia  generale e
sociale - presso la facolta' di scienze politiche;
    Visti  i decreti rettorali n. 166 del 17 maggio 2004 e n. 293 del
9 marzo  2005,  concernenti  la nomina della commissione giudicatrice
nella predetta procedura di valutazione comparativa;
    Visti   i  verbali  dei  lavori  della  commissione  giudicatrice
relativi  alla  valutazione  comparativa  in questione, consegnati in
data 29 novembre 2005 al responsabile del procedimento;
    Considerato che con nota del 29 dicembre 2005, n. 193, il rettore
ha rinviato gli atti al presidente della commissione giudicatrice, ai
sensi  dell'art. 5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
117/2000,   ed  ha  assegnato  il  termine  di  sessanta  giorni  per
provvedere a rivedere gli atti per i profili inerenti: l'accettazione
con  riserva del precedente operato della commissione; l'essere stato
manifestato, da parte dello stesso presidente, in quanto subentrato a
precedente  sostituito,  giudizio  individuale  in  aggiunta a quelli
ritualmente  espressi  in  precedenza;  la  mancata  motivazione  del
superamento,   nel   giudizio   collegiale  unanime  relativo  ad  un
candidato, del giudizio individuale di non valutabilita' da parte del
commissario prof.ssa Angela Chionna;
    Constatato  che  il  presidente  della  commissione giudicatrice,
prof.  Alberto  Cavallini,  non  ha  riconvocato  la  commissione nei
termini  assegnati  dal rettore ma, con nota datata 20 febbraio 2006,
pervenuta il 27 febbraio 2006, ha comunicato al rettore, tra l'altro,
di  rifiutare  radicalmente  l'operato della commissione svolto prima
del  suo inserimento, di ritenere materialmente impossibile procedere
a  una  revisione  dei giudizi collegiali e di essere quindi convinto
che  «vengano a mancare le condizioni e le ragioni per riconvocare la
commissione ...»;
    Considerato  che con nota del 21 marzo 2006, n. 62, il rettore ha
invitato   formalmente   il  presidente  della  commissione  a  voler
provvedere  alla  immediata  convocazione  della  commissione per gli
adempimenti  di  competenza  al  fine  di pervenire alla chiusura del
procedimento  concorsuale,  previa: a) eliminazione dei nuovi giudizi
individuali  resi  dal  commissario subentrante, in quanto ulteriori,
come  sopra  precisato,  a  quelli resi dal precedente componente; b)
formulazione   esplicita   del  giudizio  individuale  da  parte  del
commissario   prof.ssa   Chionna  relativamente  al  candidato  prof.
Albanello;  c)  consequenziale riformulazione del giudizio collegiale
su detto partecipante;
    Verificato  che alla data odierna la commissione giudicatrice non
risulta  essere  stata convocata dal presidente, prof. Cavallini, per
svolgere gli adempimenti richiesti dal rettore ai fini della chiusura
del procedimento concorsuale;
    Riscontrata  l'assenza  di  pertinenti  e  fondate argomentazioni
nella  nota  del  prof. Cavallini recante la data del 20 aprile u.s.,
pervenuta  il  3 maggio  u.s.,  attesa la univocita' ed inequivocita'
delle  questioni  sollevate  che  si  riassumono  nei  termini  sopra
indicati,   non   abbisognevoli   di  ulteriori,  se  non  dilatorie,
esplicitazioni;
    Rilevata  pertanto  la perdurante inerzia e quindi l'inosservanza
alle  richieste  sopra  precisate,  si'  da  procurare ritardo per la
chiusura delle ripetute operazioni concorsuali, risultando allo stato
che   il   presidente  non  ha  provveduto  alla  convocazione  della
commissione per le finalita' e le ragioni sopra richiamate;
    Rilevato  che,  conseguentemente,  ricorrono le condizioni di cui
all'art. 4  comma  11  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
23 marzo  2000, n. 117, per la sostituzione del componente che con il
comportamento omissivo ha procurato ritardo;
    Preso  atto,  giusta verbale di scrutinio del 26 aprile 2004, dei
risultati   della   procedura  elettorale  per  l'individuazione  dei
componenti elettivi della commissione giudicatrice;
       Acquisita   in   data  20  aprile  2006,  sul  sito  riservato
«ufficioconcorsi.cineca.it/graduatorie»,  l'informazione  che, per la
procedura di valutazione comparativa di cui sopra, risulta come primo
professore  ordinario non eletto, attualmente non impiegato in alcuna
commissione,  il prof. Nicola Siciliani De Cumis, ordinario presso la
facolta'  cli filosofia dell'Universita' degli studi «La Sapienza» di
Roma
    Valutato ogni opportuno elemento;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    Per  le  motivazioni  indicate  nelle  premesse,  il Prof. Grazio
Cavallini,  professore  ordinario  di  pedagogia  generale  e sociale
presso  l'Universita'  degli  studi  di  Milano,  facolta' di scienze
matematiche,  fisiche e naturali, e' dichiarato decaduto dalla carica
di  componente  della  commissione  giudicatrice  nella  procedura di
valutazione  comparativa  ad  un posto di professore universitario di
ruolo,     fascia     degli     associati,     per     il     settore
scientifico-disciplinare  M-PED/01  -  Pedagogia  generale  e socia1e
presso la facolta di scienze politiche, indetta con decreto rettorale
n. 574/P de1 15 settembre 2003.