IL RETTORE Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; Visto il decreto rettorale n. 574/P del 15 settembre 2003, il cui avviso e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª'Serie speciale - n. 74 del 23 settembre 2003, con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo - fascia degli associati - nel settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - presso la facolta' di scienze politiche; Visti i decreti rettorali n. 166 del 17 maggio 2004 e n. 293 del 9 marzo 2005, concernenti la nomina della commissione giudicatrice nella predetta procedura di valutazione comparativa; Visti i verbali dei lavori della commissione giudicatrice relativi alla valutazione comparativa in questione, consegnati in data 29 novembre 2005 al responsabile del procedimento; Considerato che con nota del 29 dicembre 2005, n. 193, il rettore ha rinviato gli atti al presidente della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, ed ha assegnato il termine di sessanta giorni per provvedere a rivedere gli atti per i profili inerenti: l'accettazione con riserva del precedente operato della commissione; l'essere stato manifestato, da parte dello stesso presidente, in quanto subentrato a precedente sostituito, giudizio individuale in aggiunta a quelli ritualmente espressi in precedenza; la mancata motivazione del superamento, nel giudizio collegiale unanime relativo ad un candidato, del giudizio individuale di non valutabilita' da parte del commissario prof.ssa Angela Chionna; Constatato che il presidente della commissione giudicatrice, prof. Alberto Cavallini, non ha riconvocato la commissione nei termini assegnati dal rettore ma, con nota datata 20 febbraio 2006, pervenuta il 27 febbraio 2006, ha comunicato al rettore, tra l'altro, di rifiutare radicalmente l'operato della commissione svolto prima del suo inserimento, di ritenere materialmente impossibile procedere a una revisione dei giudizi collegiali e di essere quindi convinto che «vengano a mancare le condizioni e le ragioni per riconvocare la commissione ...»; Considerato che con nota del 21 marzo 2006, n. 62, il rettore ha invitato formalmente il presidente della commissione a voler provvedere alla immediata convocazione della commissione per gli adempimenti di competenza al fine di pervenire alla chiusura del procedimento concorsuale, previa: a) eliminazione dei nuovi giudizi individuali resi dal commissario subentrante, in quanto ulteriori, come sopra precisato, a quelli resi dal precedente componente; b) formulazione esplicita del giudizio individuale da parte del commissario prof.ssa Chionna relativamente al candidato prof. Albanello; c) consequenziale riformulazione del giudizio collegiale su detto partecipante; Verificato che alla data odierna la commissione giudicatrice non risulta essere stata convocata dal presidente, prof. Cavallini, per svolgere gli adempimenti richiesti dal rettore ai fini della chiusura del procedimento concorsuale; Riscontrata l'assenza di pertinenti e fondate argomentazioni nella nota del prof. Cavallini recante la data del 20 aprile u.s., pervenuta il 3 maggio u.s., attesa la univocita' ed inequivocita' delle questioni sollevate che si riassumono nei termini sopra indicati, non abbisognevoli di ulteriori, se non dilatorie, esplicitazioni; Rilevata pertanto la perdurante inerzia e quindi l'inosservanza alle richieste sopra precisate, si' da procurare ritardo per la chiusura delle ripetute operazioni concorsuali, risultando allo stato che il presidente non ha provveduto alla convocazione della commissione per le finalita' e le ragioni sopra richiamate; Rilevato che, conseguentemente, ricorrono le condizioni di cui all'art. 4 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, per la sostituzione del componente che con il comportamento omissivo ha procurato ritardo; Preso atto, giusta verbale di scrutinio del 26 aprile 2004, dei risultati della procedura elettorale per l'individuazione dei componenti elettivi della commissione giudicatrice; Acquisita in data 20 aprile 2006, sul sito riservato «ufficioconcorsi.cineca.it/graduatorie», l'informazione che, per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra, risulta come primo professore ordinario non eletto, attualmente non impiegato in alcuna commissione, il prof. Nicola Siciliani De Cumis, ordinario presso la facolta' cli filosofia dell'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma Valutato ogni opportuno elemento; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, il Prof. Grazio Cavallini, professore ordinario di pedagogia generale e sociale presso l'Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e' dichiarato decaduto dalla carica di componente della commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e socia1e presso la facolta di scienze politiche, indetta con decreto rettorale n. 574/P de1 15 settembre 2003.