IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista  la  legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di servizio
militare di leva e di ferma di leva prolungata;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed  integrazioni  ed  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
attuativo 23 giugno 1992, n. 352;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista  la  legge  5 febbraio  1992, n. 104, ed in particolare gli
articoli 20, 21 e 22;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  «Regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzione nel pubblico
impiego» e successive modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Vista   la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28  ed  in  particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a concorsi pubblici e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Universita';
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante
norme sul trattamento dei dati personali;
    Vista  la  legge n. 311 del 30 dicembre 2004 ed in particolare il
comma  105  dell'art. 1,  che dispone che le Universita', a decorrere
dall'anno  2005,  adottino,  tra  l'altro,  programmi  triennali  del
fabbisogno  del personale tecnico-amministrativo, a tempo determinato
ed indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei
rispettivi bilanci e che detti programmi saranno valutati dal MIUR;
    Vista  la  nota  prot.  n. 482 del 4 aprile 2005, con la quale il
MIUR  ha  approvato  il piano triennale di fabbisogno di personale di
questo Ateneo;
    Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata;
    Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 ottobre
2005  che  ha  autorizzato  tra  l'altro:  due  posti  di categoria C
dell'area   tecnica,   tecnico-scientifica   ed   elaborazione   dati
(attivita' proprie degli uffici tecnici);
    Vista  la nota n. 12567 del 14 novembre 2005, inoltrata da questa
Universita', in applicazione dell'art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001  al  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
    Vista  la  nota  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica del
16 febbraio  2006, con la quale si comunica di non avere personale da
assegnare   ai   sensi   dell'art. 34-bis   del  decreto  legislativo
n. 165/2001 per il fabbisogno di professionalita' segnalato;
    Vista  la  nota prot. n. 12571 del 15 novembre 2005, con la quale
questa  Universita' ha provveduto ad effettuare la relativa mobilita'
interuniversitaria in applicazione dell'art. 46 del C.C.N.L. 9 agosto
2000, come sostituito dall'art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005;
    Considerato  che  anche  la  predetta  mobilita'  ha  avuto esito
negativo per i suddetti posti;
    Vista   la   legge   del   12 marzo   1999,  n. 68  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro
dei  disabili  ed  in  particolare  l'art. 7,  comma 2, che dispone a
favore  di  tali  soggetti una riserva di posti nei concorsi pubblici
nei  limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti
messi a concorso;
    Visto  il  decreto  legislativo  n. 215 dell'8 maggio 2001, ed in
particolare  l'art. 18,  commi  6  e 7 e successive modificazioni che
eleva  al  30%  dei  posti messi a concorso la riserva obbligatoria a
favore  dei  volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di  cinque  anni  delle  tre  Forze armate, congedati senza demerito,
anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte e il comma
7,  il  quale  prevede  che  qualora  tale  riserva non possa operare
integralmente  o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto,
tale  frazione  si  cumula  con la riserva relativa ad altri concorsi
banditi nella stessa amministrazione;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 luglio  2003,  n. 236  ed  in
particolare l'art. 11, che ricomprende nella sopraccitata riserva del
30%  anche  gli  ufficiali  di  complemento  in  ferma biennale e gli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 5,  commi  1 e 2 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve
dei  posti  previste  da  leggi  speciali  a  favore  di  determinate
categorie di cittadini non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso;
    Considerato,  altresi',  che  in  applicazione  della  richiamata
normativa si rende necessaria una riduzione dei posti da riservare in
misura  proporzionale  per  ciascuna categoria di aventi diritto alla
riserva;
    Accertato  che tale riduzione proporzionale non rende operante la
riserva  nei  confronti  dei  soggetti  beneficiari di cui alla legge
n. 68/1999;
    Accertato,  infine,  che  la medesima riduzione proporzionale da'
luogo  ad  una  frazione  di  posto  pari  a  0,60 che si cumula alla
precedente  frazione  di  posto  relativa  ad  altri concorsi banditi
presso  questa  Universita'  determinando, pertanto, la riserva di un
posto  nei confronti dei soggetti beneficiari dei decreti legislativi
n. 215/2001 e n. 236/2003, riportando un residuo di 0,10;
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
    Accertata  la  disponibilita'  di  bilancio  per  l'assunzioni in
parola;
    Considerato   il   prevedibile   elevato  numero  di  domande  di
ammissione  al  concorso  e  quindi  l'opportunita'  di prevedere una
preselezione;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per la
copertura  di  due posti di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica  tecnico-scientifica  ed elaborazione dati (attivita' proprie
degli  uffici  tecnici),  con  rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato,  in  regime di tempo pieno, presso l'Universita' degli
studi  di  Macerata  di cui: un posto riservato ai volontari in ferma
breve  o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze
armate,  congedati  senza  demerito,  anche  al  termine o durante le
eventuali  rafferme  contratte, nonche' agli ufficiali di complemento
in  ferma  biennale  e  agli  ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato  senza  demerito la ferma contratta, a norma dell'art. 18,
comma  6,  del  decreto  legislativo n. 215/2001, come modificato dal
decreto legislativo n. 236/2003.
    Nel  caso  in  cui  non vi siano aspiranti riservatari idonei, il
posto  sara'  libero  e  verra'  ricoperto utilizzando la graduatoria
generale di merito.
    Coloro   che  intendano  avvalersi  della  riserva  prevista  dal
presente articolo devono fame espressa dichiarazione nella domanda di
ammissione al concorso, pena decadenza dal beneficio.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.