In  esecuzione  del  decreto  n. 57-4704  del  31 agosto 2006, e'
indetto,  ai  sensi  dell'art. 15,  comma  3  del decreto legislativo
n. 502/1992,  e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del
decreto  del  Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  avviso  pubblico per il
conferimento di incarico quinquennale di dirigente di microbiologia e
virologia, direttore struttura operativa complessa di microbiologia.
    L'incarico  e'  disciplinato  da  atto  di affidamento, ha durata
quinquennale  e potra' essere rinnovato. L'assegnazione dell'incarico
non  modifica  le  modalita' di cessazione del rapporto di lavoro per
compimento  del  limite  massimo  di  eta'.  In  tale  caso la durata
dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
    Le   amministrazioni   pubbliche   garantiscono  parita'  e  pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro ed al
trattamento  sul  lavoro  (art. 7,  primo  comma, decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165).
                               Art. 1.

      Requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione

    Possono  partecipare  alla  selezione  coloro  che,  alla data di
scadenza   del   termine   stabilito   dal   presente  bando  per  la
presentazione  delle  domande,  siano  in  possesso  dei requisiti di
ammissione elencati nel presente articolo.
    Requisiti generali:
      1)   cittadinanza   italiana,   fatte  salve  le  equiparazioni
stabilite  dalle  leggi  vigenti,  o  cittadinanza  di  uno dei Paesi
dell'Unione  europea e fatte salve le eccezioni di cui al decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 7 febbraio 1994. I cittadini
degli   Stati   membri  dell'Unione  europea  devono  avere  adeguata
conoscenza della lingua italiana;
      2)  idoneita'  fisica  al  regolare  svolgimento  del servizio.
L'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio e' effettuato a cura
della   Azienda  prima  dell'immissione  in  servizio.  Il  personale
dipendente  di  pubbliche  amministrazione e di istituti, ospedali ed
enti  di  cui  agli  articoli 25  e  26,  primo comma del decreto del
Presidente  della  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' dispensato
dalla visita medica;
      3)  godimento  dei  diritti  civili  e  politici.  Non  possono
accedere  agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato
politico  attivo.  I cittadini degli stati membri dell'Unione europea
devono  godere  dei  diritti  civili  e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza;
      4) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una  pubblica  amministrazione.  Non  possono  accedere agli impieghi
coloro  che  siano  stati dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per aver conseguito l'impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
    Requisiti specifici:
      a) diploma   di  laurea  in  medicina  e  chirurgia  o  scienze
biologiche  o  chimica  (diploma  di  laurea  di 2° livello - vecchio
ordinamento o diploma di laurea specialistica - nuovo ordinamento);
      b) iscrizione all'albo professionale di appartenenza, attestata
da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza dell'avviso;
      c) anzianita'  di  servizio  di sette anni, di cui cinque nella
disciplina  o  in  disciplina  equipollente, e specializzazione nella
disciplina  o  in  una  disciplina  equipollente ovvero anzianita' di
servizio di dieci anni nella disciplina.
    Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484   del   10 dicembre   1997,   e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  l'anzianita'  di  servizio  utile deve essere maturata
presso  amministrazioni  pubbliche,  istituti  di  ricovero  e cura a
carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie. E' valutato
il  servizio  non  di  ruolo  a titolo di incarico, di supplenza o in
qualita'  di  straordinario,  ad  esclusione  di  quello prestato con
qualifiche  di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il
servizio   di   cui   al   settimo   comma  dell'articolo  unico  del
decreto-legge  23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni
nella  legge  19 dicembre  1979,  n. 54.  Si  applicano,  inoltre, le
disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 marzo 2000 n. 184. Nei
certificati   di   servizio   devono  essere  indicate  le  posizioni
funzionali  o  le  qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attivita'.
    Inoltre  deve  essere  specificato se il servizio e' stato svolto
quale  dipendente  oppure  con  incarico  libero  professionale  o in
convenzione  e  se  lo stesso e' stato prestato a tempo pieno o tempo
unico oppure a tempo definito.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  devono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
prodotte nella lingua di origine e tradotte in lingua italiana.
    Per la valutazione dei titoli si applicano anche i criteri di cui
agli  articoli 11,  12  e 13 del cennato decreto del Presidente della
Repubblica n. 484;
      d) curriculum    professionale    concernente    le   attivita'
professionali,  di  studio,  direzionali-organizzative,  in  cui  sia
documentata una specifica attivita' professionale.
    Si    prescinde   dal   requisito   della   specifica   attivita'
professionale   fino   all'emanazione   dei   provvedimenti   di  cui
all'art. 6,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 484/1997;
      e) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma
1,   lettera   d)   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 484/1997.
    Tale  attestato  deve  essere conseguito dal dirigente incaricato
entro  un  anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del
primo  corso,  attivato dalla regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.
    Il  triennio  di  formazione  di  cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con
riferimento   al   servizio  effettivamente  prestato  nelle  singole
discipline.   A   tal   fine  nelle  certificazioni  dovranno  essere
specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina.
    Ai   fini   della   valutazione  dei  servizi  prestati  e  delle
specializzazioni  possedute  dal  candidato  si  fa  riferimento alle
tabelle  stabilite  con  decreti ministeriali 30 e 31 gennaio 1998, e
successive modificazioni ed integrazioni.
    Le specializzazioni in medicina e chirurgia, non ricomprese negli
elenchi  formati  ed  aggiornati  ai  sensi  dell'art. 1,  comma 2, e
art. 8,  comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono
prese  in  considerazione  solo se il relativo corso di formazione e'
iniziato    prima    dell'anno   accademico   1992/1993,   salvo   le
specializzazioni  inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno
accademico.