IL DIRETTORE GENERALE
                  del personale e della formazione

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,  concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il
relativo   regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  e successive
modifiche;
    Vista   la   legge   15 dicembre  1990,  n. 395,  ed  il  decreto
legislativo  30 ottobre  1992, n. 443, sull'ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni,    recante    misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82;
    Visto  il  decreto  ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, recante
norme  per  l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai  concorsi  pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230;
    Vista  la  legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello  Stato,  del  Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di
stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto l'art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002,
n. 132,   concernente   il   «Regolamento   recante   modalita'   per
l'assunzione  di  atleti  nei  gruppi  sportivi  del Corpo di polizia
penitenziaria»;
    Visto  l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica  30 aprile  2002,  n. 132,  secondo  il quale l'accesso ai
Gruppi  Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato, per
un  contingente  non  superiore  all'uno  per  cento  delle dotazioni
organiche  previste  dalla  tabella F allegata al decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale
dal   Comitato   olimpico   nazionale  italiano  (C.O.N.I.)  o  dalle
Federazioni sportive nazionali;
    Vista  la  tabella  F  allegata  al decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146.
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
norme  sulla  tutela  delle  persone  e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
    Considerata  l'attuale  dotazione  organica  femminile dei Gruppi
Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria;
    Visto   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data
28 aprile 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 117  del  22 maggio 2006 relativo all'autorizzazione di assunzione
di  personale  a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni,
in  deroga  al  divieto  di assunzioni, tra le quali n. 30 unita' nel
Corpo di polizia penitenziaria;
    Tenuto  conto  che  per  effetto  del  sopra  citato  decreto del
Presidente  della  Repubblica  questa Amministrazione ha provveduto a
porre  in  essere  procedure  di  assunzione  nel  Corpo  di  polizia
penitenziaria per complessive n. 28 unita';
    Ritenuta la necessita' di dover bandire un concorso pubblico, per
l'accesso  di una atleta nel Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo
di polizia penitenziaria femminile;
    Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto  dall'art. 16,  comma  5,  del  decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165,  sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo
alla  diretta  responsabilita'  gestionale del Direttore Generale del
Personale  e  della  Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria;
    Considerato  che  rientra nella competenza del Direttore Generale
del  Personale  e  della Formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione Penitenziaria;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                 Posti disponibili per l'assunzione

    1.  E'  indetto  un  pubblico concorso per titoli ad un posto per
l'accesso  al  Gruppo  Sportivo  Fiamme  Azzurre del Corpo di polizia
penitenziaria femminile.
    2.   Il  posto  messo  a  concorso  e'  assegnato  alla  seguente
disciplina sportiva:
      n. 1  atleta disciplina «canoa kayak» - specialita' «velocita',
fondo e maratona».
    3.  La  vincitrice  del  concorso  e'  nominata agente di Polizia
penitenziaria.