IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto lo statuto di Ateneo, in particolare l'art. 34, lettera i);
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visti   i   CC.CC.NN.LL,   relativi  al  personale  del  comparto
Universita'  sottoscritti  in  data  9 agosto  2000,  13 maggio 2003,
27 gennaio 2005 e 28 marzo 2006;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, in particolare i commi
101 e 105 dell'art. 1;
    Vista  la legge 31 marzo 2005, n. 43, in particolare gli articoli
1  e  1-ter, con i quali si dispone che, fermo restando il limite del
90%  ai  sensi  della  normativa  vigente,  i programmi triennali del
fabbisogno  del  personale formulati dalle Universita', vanno inviati
al  MIUR  per  la  valutazione  di  compatibilita' finanziaria con le
risorse stanziate nel F.F.O;
    Vista  la  delibera  del  22 marzo  2005,  n. 2,  con la quale il
consiglio  di  amministrazione  ha  approvato  la  programmazione del
fabbisogno  del  personale  tecnico-amministrativo  per  il  triennio
2005/2007;
    Vista la valutazione positiva comunicata dal MIUR con la nota del
4 aprile 2005, n. 482, per l'anno 2005;
    Vista  la  successiva nota del 1° marzo 2006, n. 224 con la quale
il  MIUR,  in  relazione  all'avvenuta  programmazione  triennale del
fabbisogno di personale predisposta dall'Universita' ed alla compiuta
verifica  ex  post  del rispetto del limite della norma,sulla base di
quanto  effettivamente  speso  e  di  quanto considerato a valere sul
F.F.O.,  autorizza  le  attivita' per il reclutamento di personale di
ruolo  secondo  quanto  originariamente  previsto  dall'Ateneo, quale
programmazione  per  l'anno  2005, per la quota residua, e per l'anno
2006;
    Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione del 21 marzo
2006,  con  la quale lo stesso autorizza l'acquisizione delle risorse
di personale tecnico-amministrativo indicate nell'atto programmatorio
con   riferimento   all'anno   2006   e   la  adozione  dei  relativi
provvedimenti  direttoriali  a cio' strumentali, trovando la relativa
spesa idonea copertura nel bilancio di previsione dell'anno 2006;
    Considerato che, tra gli altri, risulta autorizzata l'attivazione
della  procedura  concorsuale  per  la  copertura  di  nove  posti di
categoria B, posizione economica B3, Area servizi generali e tecnici,
a  tempo  indeterminato  ed  a  tempo pieno, per le esigenze appresso
specificate;
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
    Considerato   che  la  procedura  prevista  dall'art. 34-bis  del
decreto  legislativo n. 165/2001, volta all'acquisizione di personale
in   disponibilita',   ha   dato   esito   negativo   come   da  nota
DPF/26180/06/1.2.3.2 del 6 luglio 2006 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica;
    Considerato  che  questa  amministrazione  ha  dato  applicazione
all'art. 19  del  CCNL  Comparto  Universita' del 27 gennaio 2005 con
nota   direttoriale  del  14 settembre  2006,  n. 19041  e  che  tale
procedura  ha avuto parziale riscontro in termini di una sola unita',
attualmente in corso di verifica e dall'esito ancora non definitivo;
    Vista   la   legge   del   12 marzo   1999,  n. 68  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro
dei  disabili  ed  in particolare l'art. 7, comma 2, che statuisce, a
favore  dei  predetti  soggetti,  una  riserva  di posti nei concorsi
pubblici  nei  limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50%
dei posti messi a concorso;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica n. 333/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stato emanato il
regolamento di esecuzione della legge n. 68/1999;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   in   particolare   il   comma  6
dell'art. 18,  che prevede l'elevazione al 30% dell'aliquota relativa
alla riserva di posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in
forma  breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre
forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le
eventuali  ferme  contratte  ed  il comma 7 del medesimo articolo, il
quale   prevede   che   qualora   detta  riserva  non  possa  operare
integralmente  o  parzialmente perche' da' luogo a frazioni di posto,
tale  frazione  si  cumula  con la riserva relativa ad altri concorsi
banditi   nella   stessa   amministrazione   ovvero  ne  e'  prevista
l'utilizzazione  nell'ipotesi  in  cui  l'amministrazione  proceda ad
assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;
    Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo
del   suddetto   decreto   legislativo  n. 215/2001,  in  particolare
1'art. 11 che ricomprende tra i beneficiari della sopracitata riserva
del  30%  anche  gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 5,  commi 1 e 2, del gia'
citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994,  le
riserve dei posti, previste da leggi speciali a favore di determinate
categorie  di  cittadini,  non  possono  complessivamente superare la
meta' dei posti messi a concorso;
    Considerato  che  in  applicazione  della richiamata normativa si
rende  necessaria  una  riduzione  dei  posti da riservare, in misura
proporzionale, per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;
    Accertato  che  tale  riduzione  proporzionale  rende operante la
riserva  per  due posti nei confronti dei soggetti beneficiari di cui
alla legge n. 68/1999;
    Accertato,  inoltre,  che la medesima riduzione proporzionale da'
luogo  ad  una  frazione  di  posto  pari  a  1,52 che si cumula alla
precedente  frazione  di  posto  relativa  al  altri concorsi banditi
presso  questa  Universita'  pari  a  0,71  per  un  totale  di  2,23
determinando,  pertanto,  la  riserva  di due posti nei confronti dei
soggetti   beneficiari   del  sopra  menzionato  decreto  legislativo
n. 215/2001 e riportando un residuo di 0,23 per i futuri concorsi;
    Ritenuto,   pertanto,   di  poter  procedere  all'emanazione  del
presente  bando  di  concorso finalizzato alla copertura dei suddetti
otto  posti, con riserva di una possibile successiva rideterminazione
del  numero  degli  stessi,  ove  la domanda di mobilita' non dovesse
avere esito favorevole;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                         Indizione e riserve

    E'  indetto  il concorso pubblico, per esami, per la copertura di
otto  posti  di  categoria  B,  posizione  economica B3, Area servizi
generali e tecnici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a
tempo   pieno,  per  la  gestione  di  aule  e  laboratori  didattici
informatizzati.
    Dei suddetti posti:
      a) due   posti   sono   riservati   ai   disabili   individuati
dall'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999;
      b) due  posti  sono  riservati ai volontari in forma breve o in
forma  prefissata  di  durata  di cinque anni delle tre forze armate,
congedati  senza  demerito,  anche  al termine o durante le eventuali
rafferme  contratte  nonche'  agli  ufficiali di complemento in ferma
biennale  e  gli  ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato
senza  demerito la ferma contratta a norma dell'art. 18, comma 6, del
decreto   legislativo   n. 215/2001,   come  modificato  dal  decreto
legislativo n. 236/2003.
    Coloro   che  intendono  avvalersi  della  riserva  prevista  dal
presente  articolo  devono  fame  espressa  menzione nella domanda di
ammissione al concorso, pena la decadenza dal beneficio.
    Nel  caso  non  vi  siano  aspiranti  riservatari idonei, i posti
saranno  liberi  e  verranno  ricoperti  utilizzando  la  graduatoria
generale di merito.
    L'amministrazione  si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere  o  di  non  procedere  all'assunzione  dei  vincitori, in
ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne' prevedibili,
nonche'  in  applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte, l'assunzione di
personale presso le Universita'.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini  e  donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.
    Considerato  che l'Universita' degli studi di Napoli «Parthenope»
e'  dislocata  in piu' Poli, sia nella citta' di Napoli che in ambito
extracittadino,  risulta obbligatoria la disponibilita', nel corso di
tutto  il rapporto di lavoro, a prestare servizio presso ciascuno dei
Poli in cui si articola l'Ateneo.