In  esecuzione della deliberazione n. 426 del 17 novembre 2005 e'
indetto   avviso   pubblico,   per   il   conferimento  dell'incarico
quinquennale,  presso  la  sede  I.N.R.C.A.  di  Roma,  per direttore
dell'unita' operativa di geriatria (disciplina geriatria).
    Alla  predetta  posizione funzionale e' attribuito il trattamento
giuridico   ed   economico   previsto   dalle   vigenti  disposizioni
regolamentari  e  dagli  accordi  sindacali  ratificati dall'ente. Ai
sensi   delle   norme   regolamentari   di  questo  istituto  possono
partecipare all'avviso coloro che siano in possesso dei requisiti:
      a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli
stati  membri della Unione europea (gia' CEE) valgono le disposizioni
di  cui  all'art.  11  del decreto del Presidente della Repubblica n.
761/1979   dell'art. 38   del   decreto   legislativo  n. 165/2001  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Ai  sensi  dell'art. 3 della legge n. 127/1997, la partecipazione
alla  presente  procedura  non  e' soggetta a limiti di eta', tenendo
comunque  presente  che  il  primo incarico ha come termine finale il
compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di  eta'; la conferma puo'
protrarsi   fino   al   settantesimo  anno  di  eta'  sempre  che  le
disposizioni  in materia previdenziale e pensionistica non precludano
il  rapporto  di  lavoro  per  coloro  che  si  trovino  in  stato di
quiescenza;
      b)  idoneita'  fisica  all'impiego. L'amministrazione, prima di
procedere  alla  nomina, ha facolta' di sottoporre a visita medica il
vincitore dell'avviso.
      c) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei medici.
    L'iscrizione  al  corrispondente  albo  professionale  di uno dei
Paesi  dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo  restando  l'obbligo  della iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
      d)  anzianita'  di  servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina   o   disciplina  equipollente  e  specializzazione  nella
disciplina  o  in  una  disciplina  equipollente ovvero anzianita' di
servizio di dieci anni nella disciplina;
      e)   curriculum  ai  sensi  deIl'art. 67  del  Regolamento  per
l'accesso al profilo di direttore-responsabile di struttura complessa
(ex  secondo  livello dirigenziale) di cui all'atto 822 del 29 giugno
1998, in cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed
adeguata esperienza ai sensi dell'art. 66 dello stesso Regolamento;
    Fino  all'emanazione  dei  regolamenti  di  cui all'art. 6, primo
comma  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997
n. 484   si   prescinde   dal  requisito  della  specifica  attivita'
professionale.
      f)  attestato  di formazione manageriale: fino all'espletamento
del  primo  corso  di formazione manageriale l'incarico e' attribuito
senza  l'attestato,  fermo restando l'obbligo di acquisirlo nel primo
corso utile.
    L'accertamento   del   possesso   dei   requisiti   di  cui  alle
lettere e)-f)   e  la  verifica  dell'espletamento  dell'incarico  e'
effettuato  da  una  apposita  commissione  nominata  dall'Organo  di
Governo   dell'istituto   e  composta  secondo  quanto  previsto  dal
regolamento  per  l'accesso  al  secondo  livello dirigenziale di cui
all'atto  n. 822  del  29 giugno  1998  e  successive modificazioni e
integrazioni.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale:
    1.  La  Commissione  accerta l'idoneita' dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
    2.  Il  colloquio  e'  diretto  alla  valutazione delle capacita'
professionali   del   candidato   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento    delle    capacita'    gestionali,   di   ricerca,
organizzative  e  di  direzione  del candidato stesso con riferimento
all'incarico da svolgere.
    3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del
comma  1,  concernono  le  attivita'  professionali,  di  ricerca, di
studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
      a) alla  tipologia  delle  istituzioni  in cui sono allocate le
strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
      b)  alla  posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle  sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
      c) alla  tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
      d) ai  soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
      e) all'attivita'  didattica  presso  corsi  di  studio  per  il
conseguimento    di    diploma   universitario   di   laurea   o   di
specializzazione  ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
      f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche  effettuati  all'estero  valutati  secondo  i  criteri  di  cui
alIart. 9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997 n. 484, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
    4.  Nella  valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altresi',  la  produzione  scientifica  strettamente  pertinente alla
disciplina,    pubblicata    su   riviste   italiane   o   straniere,
caratterizzate  da  criteri  di  filtro  nell'accettazione dei lavori
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
    5.  I  contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3
lettera  c),  e  le  pubblicazioni possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000.
    6.  Prima  di  procedere  al  colloquio  ed  alla valutazione del
curriculum  la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto
conto   delle   specificita'  proprie  del  posto  da  ricoprire.  La
Commissione   al  termine  del  colloquio  e  della  valutazione  del
curriculum,  stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva la
idoneita' del candidato all'incarico.
    7.  Ai  fini del presente articolo, la partecipazione ai corsi di
aggiornamento  tecnico-professionale  anche effettuati all'estero, e'
valutata in base ai criteri stabiliti dall'art. 9, comma secondo, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484.
Anzianita' di servizio:
    1. L'anzianita' di servizio utile per l'accesso alla direzione di
Unita'   Operativa   deve   essere  maturata  presso  amministrazioni
pubbliche,  istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico,
istituti   o   cliniche   universitarie  e  istituti  zooprofilattici
sperimentali  salvo  quanto  previsto  dai  successivi  articoli.  E'
valutato  il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza
o  in  qualita'  di straordinario, ad esclusione di con qualifiche di
volontario,  di  precario,  di borsista o similari, ed il servizio di
cui  al  settimo  comma  del  decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito  con  modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979 n. 54. Il
triennio  di formazione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, e' valutato con riferimento
al  servizio  effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal
fine   nelle  certificazioni  dovranno  essere  specificate  le  date
iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.
    2.  Ai  fini  della  valutazione  dei  servizi  prestati  e delle
specializzazioni  possedute  dal  candidato  si  fa  riferimento alle
rispettive  tabelle  stabilite con decreto del Ministro della sanita'
30 gennaio 1998.
    3.  Ai  fini  del  regolamento  le specializzazioni in medicina e
chirurgia,  non  ricomprese  negli  elenchi  formati ed aggiornati ai
sensi   degli  articoli 1,  comma  2,  e  8,  comma  1,  del  decreto
legislativo  8 agosto  1991 n. 257, sono prese in considerazione solo
se  il  relativo  corso  di  formazione  e'  iniziato prima dell'anno
accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti
elenchi  dopo  il  predetto  anno  accademico.  A  partire  dall'anno
accademico  1991/1992  la  tipologia delle specializzazioni e' quella
indicata  nei  predetti  elenchi.  Fermo  restando la rilevanza degli
indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso
e'  iniziato  prima  dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed
orientamenti,  eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di
specializzazione iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno
alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.
    4.   Nei  certificati  di  servizio  devono  essere  indicate  le
posizioni  funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle
quali  servizi  sono  stati  prestati,  nonche'  le  date  iniziali e
terminali dei relativi periodi di attivita'.
Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche:
    1. I servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche negli enti,
settori  e presidi sono equiparati alle discipline ed ai servizi come
previsto  dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.
484/1997  cosi'  come recepito dall'art. 69 del Regolamento dell'ente
aIlegato all'atto n. 822 del 29 giugno 1998.
Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari:
    1.  I  servizi  e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed
istituzioni  private  di  cui  all'art.  4, commi 12 e 13 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni sono
equiparati  ai  corrispondenti  servizi  e titoli acquisiti presso le
aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
    2.  I  servizi  prestati  presso  gli  enti di cui al decreto del
Ministro  della  sanita'  27  gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi
previsti.
Servizio prestato all'estero:
    1.  Il  servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai
cittadini  degli  Stati  della  Unione  europea,  nelle istituzioni e
fondazioni  pubbliche  e  private  senza scopo di lucro, ivi compreso
quello  prestato  ai  sensi  della  legge  26 febbraio  1987,  n. 49,
equiparabile  a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e'
valutato  come  il  corrispondente  servizio  prestato nel territorio
nazionale,  se  riconosciuto  ai  sensi  della  legge  10 luglio 1960
n. 735, e successive modificazioni.
    2.  Il  servizio  prestato  presso  organismi  internazionali  e'
riconosciuto  con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in
analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
Servizi prestati in regime convenzionale:
    Ai  sensi  del  decreto  23 marzo  2000  n. 184,  e'  valutabile,
nell'ambito  del  requisito  di  anzianita' di servizio di sette anni
richiesto  ai  medici  in  possesso di specializzazione, dall'art. 5,
comma  1,  lettera b)  del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre   1997,   n.  484,  ripreso  dall'art. 65  del  gia'  citato
Regolamento  di  cui  all'atto n. 822 del 29 giugno 1998, il servizio
prestato   in  regime  convenzionale  a  rapporto  orario  presso  le
strutture  a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero
della  sanita'  in base ad accordi nazionali. Il servizio predetto e'
valutato  con  riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie.
    I  certificati  di  servizio,  rilasciati dall'organo competente,
devono contenere l'indicazione dell'orario di attivita' settimanale.
    Il  servizio e' valutabile per la disciplina oggetto del rapporto
convenzionale  con riferimento alla specializzazione in possesso. Non
possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato
attivo  e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni.
    I  requisiti  anzidetti  devono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza   del   termine   stabilito   nel   presente  bando  per  la
presentazione delle domande di ammissione.
    Per  essere  ammessi  alla  procedura  gli aspiranti dovranno far
pervenire  domanda  in  carta  semplice  all'Amministrazione centrale
I.N.R.C.A.  -  Via Santa Margherita n. 5 - 60124 Ancona - entro e non
oltre  le  ore  12  deI  trentesimo  giorno  successivo  alla data di
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica.
    Qualora  tale termine dovesse coincidere con un giorno festivo lo
stesso  si  intende  prorogato  al  giorno non festivo immediatamente
successivo.  Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la
data   e  l'ora  di  spedizione  e'  comprovata  dal  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante.
    Nella  domanda  di  ammissione i candidati dovranno espressamente
indicare  il  proprio  nome  e  cognome  e  dichiarare  sotto la loro
personale responsabilita':
      1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
      2) il possesso della cittadinanza italiana;
      3)  il  comune  di  iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi  della  loro  non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime (non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico);
      4) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi
penali pendenti. In caso contrario indicare i motivi;
      5) titoli di studio posseduti;
      6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      7)  il  domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta  ogni  comunicazione  relativa  alla  procedura  stessa. A tale
scopo,  il  candidato  dovra'  comunicare  ogni  eventuale successiva
variazione  del  domicilio  indicato  nella domanda di partecipazione
all'avviso;
    L'amministrazione  declina  sin  d'ora  ogni  responsabilita' per
dispersione  di  comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito  dell'aspirante  o  da  tardata  o mancata comunicazione del
cambio  d'indirizzo  indicato  nella domanda o per eventuali disguidi
postali  o  telegrafici  non  imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa.
      8)  la  incondizionata  accettazione  delle  norme del presente
bando e quelle del regolamento generale dell'ente.
      9) il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c),
d), e) e f);
      10)  il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto  legislativo  n. 196/2003  finalizzato  agli  adempimenti per
l'espletamento della procedura.
    Alla  domanda  di  partecipazione,  redatta  in carta semplice, i
concorrenti devono allegare tutti quei documenti e titoli scientifici
e  di  carriera che ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione  di  merito  e  della  formazione  della  graduatoria. La
domanda  di partecipazione al presente avviso deve essere firmata dal
concorrente.
    Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445  del 28 dicembre 2000, non e' richiesta l'autenticazione della
firma in calce alla domanda.
    I  titoli  possono  essere  prodotti  in  originale  o  in  copia
autentica ovvero il concorrente puo' avvalersi di quanto previsto dal
decreto  del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
in  particolare  per  quanto  riguarda  la possibilita' di presentare
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta'
(come da allegato)
    Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
    Alla domanda dovranno essere allegati:
      a) titoli  di studio professionali ecc. pubblicazioni posseduti
e certificato di iscrizione all'Ordine dei medici, rilasciato in data
non  anteriore  a sei mesi qualora non autocertificati ai sensi degli
articoli 46   e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000;
      b) un  elenco,  in  carta  semplice  ed  in  duplice copia, dei
documenti  e  dei titoli presentati, datato e firmato dal concorrente
e,  separatamente  un elenco delle pubblicazioni presentate, numerate
progressivamente  in  relazione  al  corrispondente  titolo anch'esso
datato e firmato;
      c) ricevuta  originale  del versamento con specificazione della
causale  di Euro15,00, non rimborsabile, quale tassa di concorso, sul
c/c  postale  n. 18105601 intestato all'I.N.R.C.A. presso Banca delle
Marche - Ancona - Tesoriere dell'ente;
      d) curriculum   formativo  e  professionale  redatto  su  carta
semplice,  datato  e  firmato, con la produzione della documentazione
probante  con  specifico  riferimento  alla  attivita'  assistenziale
nell'ultimo  quinquennio,  afferente  al  posto da conferire e quella
relativa all'attivita' di ricerca scientifica.
    Saranno  valutati  esclusivamente  i  servizi le cui attestazioni
siano  rilasciate  dal  legale  rappresentante dell'Ente presso cui i
servizi   stessi  sono  stati  prestati  o  da  suo  delegato  ovvero
dichiarazioni  sostitutive  dell'atto di notorieta' di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
    Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrono  o  meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del  decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761,
in  presenza  delle  quali  il  punteggio  di  anzianita' deve essere
ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura di
riduzione del punteggio.
    Ai  candidati  ammessi  sara'  comunicato, almeno quindici giorni
prima,  la  data  e  la  sede del colloquio, prima del quale dovranno
esibire un documento legale di riconoscimento.
    I  candidati  che  non  si  presenteranno  nell'ora  e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla procedura, quale che sia
la  causa  dell'assenza  anche  se  non dipendente dalla volonta' dei
singoli concorrenti.
    L'incarico  che  implica  il  rapporto di lavoro esclusivo verra'
conferito  dal  commissario  straordinario  sulla base di una rosa di
candidati  idonei  selezionati dall'apposita commissione prevista dal
surrichiamato Regolamento dell'ente ad uno tra i candidati dichiarati
idonei dalla stessa.
    Il   concorrente  al  quale  verra'  conferito  l'incarico  sara'
invitato  a  stipulare  apposito  contratto  individuale di lavoro ai
sensi dell'art. 14 del vigente CCNL per l'area della dirigenza medica
e  veterinaria  subordinatamente alla presentazione entro e non oltre
il  termine  perentorio  di  trenta  giorni dalla data di ricevimento
della  comunicazione  fatta  dall'Ente  dei  documenti  nella  stessa
indicati,  compresa  la  dichiarazione  di  incompatibilita' ai sensi
dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.
    L'incarico  da  titolo  a  specifico  trattamento economico ed e'
rinnovabile.  Il  rinnovo  e  il  mancato  rinnovo  sono disposti con
provvedimento  motivato dal commissario straordinario previa verifica
effettuata  dall'apposita commissione dell'espletamento dell'incarico
con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
    L'amministrazione   dell'ente   si  riserva  la  facolta'  a  suo
insindacabile giudizio, di revocare o modificare in qualsiasi momento
il presente bando nonche' di non far luogo ad alcuna nomina.
    Decade  dall'impiego  chi  abbia  conseguito  la  nomina mediante
presentazione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidita'  non
sanabile.
    Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000    in    materia   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative.  A  tal  fine  e'  a  disposizione  dei  candidati la
necessaria  modulistica  con  l'indicazione  dei  modi  e dei casi di
autocertificazione.
    Per  quanto  non disciplinato nel presente avviso pubblico, si fa
rinvio  al  Regolamento  Generale  dell'Ente,  ai decreti legislativi
n. 502/1992, al decreto del Presidente della Repubblica n. 165/2001 e
successive  modificazioni  e  integrazioni, al decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 484  del  10 dicembre  1997 cosi' come recapito
dall'Ente   con   atto   n. 822   del  29 giugno  1998  e  successive
modificazioni  alla  circolare  Ministero  della  sanita' n. 1221 del
10 maggio 1996 nonche' al C.C.N.L. vigente per la dirigenza medica.
    Si  richiama  la legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari
opportunita'  tra  uomini  e donne per l'accesso al lavoro come anche
previsto   dal   decreto   legislativo   n. 165/2001   e   successive
modificazioni e integrazioni.
    Per  eventuali  informazioni  gli  interessati possono rivolgersi
all'Ufficio  Gestione  Risorse  Umane  dell'Amministrazione  Centrale
I.N.R.C.A.  sito  in  Ancona  -  via  Santa  Margherita  n.  5  (tel.
071-800.4779).