In esecuzione della deliberazione n. 426 del 17 novembre 2005, e'
indetto   avviso   pubblico,   per   il   conferimento  dell'incarico
quinquennale,  presso  la  sede  I.N.R.C.A. di Cosenza, per direttore
dell'unita'  operativa  di  medicina  e  riabilitazione  neuromotoria
(disciplina Geriatria).
    Alla  predetta  posizionw funzionale e' attribuito il trattamento
giuridico   ed   economico   previsto   dalle   vigenti  disposizioni
regolamentari e dagli accordi sindacali ratificati dall'Ente.
    Ai  sensi  delle  norme  regolamentari di questo Istituto possono
partecipare  all'avviso  coloro  che  siano  in possesso dei seguenti
requisiti:
      a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli
stati  membri della Unione Europea (gia' CEE) valgono le disposizioni
di  cui  all'art.  11  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
n. 761/79,   dell'art. 38   del  decreto  legislativo  n. 165/2001  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Ai  sensi  dell'art. 3  della  legge n. 127/97, la partecipazione
alla  presente  procedura  non e' soggetta ai limiti di eta', tenendo
comunque  presente  che  il  primo incarico ha come termine finale il
compimento  del  65° anno di eta'; la conferma puo' protrarsi fino al
70°  anno di eta' sempre che le disposizioni in materia previdenziale
e  pensionistica  non precludano il rapporto di lavoro per coloro che
si trovino in stato di quiescenza;
      b)  idoneita'  fisica  all'impiego. L'amministrazione, prima di
procedere  alla  nomina, ha facolta' di sottoporre a visita medica il
vincitore dell'avviso.
      c) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici;
    L'iscrizione  al  corrispondente  albo  professionale  di uno dei
Paesi  dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo  restando  l'obbligo  della iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
      d)  anzianita  di  servizio  di sette anni, di cui cinque nella
disciplina   o   disciplina  equipollente  e  specializzazione  nella
disciplina  o  in  una  disciplina  equipollente ovvero anzianita' di
servizio di dieci anni nella disciplina;
      e)   curriculum  ai  sensi  dell'art. 67  del  Regolamento  per
l'accesso  al profilo di direttore responsabile di stuttura complessa
(ex  2° livello  dirigenziale) di cui all'atto 822del 29 giugno 1998,
in  sui  sia  documentata  una  specifica  attivita' professionale ed
adeguata esperienza ai sensi dell'art. 66 dello stesso regolamento;
    Fino  all'emanazione  dei  regolamenti  di  cui aIIart. 6, 1primo
comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1007 n.
484   si   prescinde   dal   requisito   della   specifica  attivita'
professionale.
      f)  attestato  di  formazione manageriale fino all'espletamento
del primo corso utile;
    L'accertamento del posseso dei requisiti di cui alle lett. c) d),
e),  f)  e  la verifica dell'espletamento dell'incarico effettuato da
una    apposita   commissione   nominata   dall'Organo   di   Governo
dell'Istituto  e composta secondo quanto previsto dal regolamento per
l'accesso  al secondo livello dirigenziale di cui all'atto n. 822 del
29 giugno 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

        Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale:

    1.  La  Commissione  accerta l'idoneita' dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
    2.  Il  colloquio  e  duetto  alla  valutazione  delle  capacita'
professionali   dei   candidato   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche  alle esperienze professionali documentate nonche'
all'accertamento    delle    capacita'    gestionali,   di   ricerca,
organizzative  e  di  direzione  del candidato stesso con riferimento
all'incarico da svolgere.
    3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del
comma 1,  concernono  le  attivita'  professionali,  di  ricerca,  di
studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
      a) alla  tipologia  delle  istituzioni  in cui sono allocate le
strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
      b)  alla  posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle  sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
      c)  alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
      d)  a  soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
      e) all'attivita'  didattica  presso  corsi  di  studio  per  il
conseguimento    di    diploma   universitario   di   laurea   o   di
specializzazione  ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
      f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche  effettuati  all'estero  valutati  secondo  i  criteri  di  cui
all'art. 9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997 n. 484, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
    4.  Nella  valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altresi',  la  produzione  scientifica  strettamente  pertinente alla
disciplina,    pubblicata    su   riviste   italiane   o   straniere,
caratterizzate  da  criteri  di  filtro  nell'accettazione dei lavori
nonche il suo impatto sulla comunita' scientifica.
    5.  I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3,
lettera  c),  e  le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato  ai sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni e
integrazioni.
    6.  Prima  d  procedere  al  colloquio  ed  alla  valutazione del
curriculum  la Commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto
conto   delle   specificita'  proprie  del  posto  da  ricoprire.  La
Commissione,  al  termine  del  colloquio  e  della  valutazione  del
curriculum  stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la
idoneita' del candidato all'incarico.
    7.  Ai  fini del presente articolo, la partecipazione ai corsi di
aggiornamento  tecnico  - professionale, anche effettuati all'estero,
e'  valutata  in base ai criteri stabiliti dall'art. 9, comma 2³, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484.

                       Anzianita' di servizio:

    1. L'anzianita' di servizio utile per l'accesso alla direzione di
Unita'   Operativa   eve   essere   maturata  presso  amministrazioni
pubbliche,  istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico,
istituti   o   cliniche   universitarie  e  istituti  zooprofilattici
sperimentali  salvo  quanto  previsto  dai  successivi  articoli.  E'
valutato  il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza
o  in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche  di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il
servizio  di  cui al settimo comma del decreto-legge 23 dicembre 1978
n. 817,  convertito  con  modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979,
n. 54.  Il  triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con
riferimento   al   servizio  effettivamente  prestato  nelle  singole
discipline.   A   tal   fine  nelle  certificazioni  dovranno  essere
specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina.
    2.  Ai  fini  della  valutazione  dei  servizi  prestati  e delle
specializzazioni   possedute   dal   candidato  fa  riferimento  alle
rispettive  tabelle  stabilite con decreto del Ministro della Sanita'
30 gennaio 1998.
    3.  Ai  fini  del  presente  regolamento  le  specializzazioni in
medicina  e  chirurgia,  non  ricomprese  negli  elenchi  formati  ed
aggiornati  ai  sensi  degli  articoli 1,  comma  2 e 8, comma 1, del
decreto   legislativo   8 agosto   1991   n. 257,   sono   prese   in
considerazione  solo  se  il relativo corso di formazione e' iniziato
prima  dell'anno  accademico  1992/1993,  salvo  le  specializzazioni
inserite  nei  predetti  elenchi  dopo il predetto anno accademico. A
partire   dall'anno   accademico   1991/1992   la   tipologia   delle
specializzazioni  e'  quella  indicata  nei  predetti  elenchi. Fermo
restando  la  rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle
specializzazioni  il cui corso e' iniziato prima dell'anno accademico
1991/1992,  gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui
diplomi  relativi  a  corsi  di specializzazione iniziati dopo l'anno
accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente
regolamento.
    4.   Nei  certificati  di  servizio  devono  essere  indicate  le
posizioni  -  funzionali  o  le  qualifiche attribuite, le discipline
nelle quali i servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e
terminali dei relativi periodi di attivita'.

    Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche:

    1.  I  servizi  prestati  nelle  amministrazioni pubbliche, negli
enti, settori e presidi sono equiparati alle discipline ed ai servizi
come   previsto   dall'art. 11   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n. 484/1997   cosi'   come   recepito  dall'art. 69  del
Regolamento dell'Ente allegato all'atto n. 822 del 29 giugno 1998.

Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari:

    1.  I  servizi  e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed
istituzioni  private  di  cui  all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n,  502, e successive modificazioni,
sono  equiparati  ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso
le  aziende  sanitarie,  secondo quanto disposto dagli artt. 25 e 126
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
    2.  I  servizi  prestati  presso  gli  enti di cui al decreto del
Ministro  della  sanita'  27 gennaio  1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi
previsti.

                    Servizio prestato all'estero:

    1.  Il  servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai
cittadini  degli  Stati  della  Unione  Europea,  nelle istituzioni e
fondazioni  pubbliche  e  private  senza scopo di lucro, ivi compreso
quello  prestato  ai  sensi  della  legge  26 febbraio  1987,  n. 49,
equparabile  a  quello  prestato dal personale de ruolo sanitario, e'
valutato  come  il  corrispondente  servizio  prestato nei territorio
nazionale,  se  riconosciuto  ai  sensi  della  legge 10 luglio 1960,
n. 735, e successive modificazioni.
    2.  Il  servizio  prestato  presso  organismi  internazionali  e'
riconosciuto  con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in
analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.

              Servizi prestati in regime convenzionale:

    Ai   sensi   del  decreto  23 marzo  2000  n. 184  e'  valutabile
nell'ambito  del  requisito  di  anzianita' di servizio di sette anni
richiesto  ai  medici  in  possesso di specializzazione, dall'art. 5,
comma  1,  lettera b)  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
10 dicembre  1997,  n. 484,  ripreso  dall'art. 65  del  gia'  citato
Regolamento  di  cui  all'atto  822  del  29 giugno 1998, il servizio
prestato   in  regime  convenzionale  a  rapporto  orario  presso  le
strutture  a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero
della  sanita'  in base ad accordi nazionali. Il servizio predetto e'
valutato  con  riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie.
    I  certificati  di  servizio,  rilasciati dall'organo competente,
devono contenere l'indicazione dell'orario di attivita' settimanale.
    Il  servizio e' valutabile per la disciplina oggetto del rapporto
convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso.
    Non   possono  accedere  all'impiego  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato   attivo  e  coloro  che  siano  stati  destituiti  o
dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
    I  requisiti  anzidetti  devono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza   del   termine   stabilito   nel   presente  bando  per  la
presentazione delle domande di ammissione.
    Per  essere  ammessi  alla  procedura  gli aspiranti dovranno far
perveniro'  domanda  in  carta semplice all'amministrazione centrale,
l.N.R.C.A.-  via  Santa  Margherita  n. 5 - 60124 Ancona, entro e non
oltre  le  ore  12  del  trentesimo  giorno  successivo  alla data di
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica.
    Qualora  tale  termine dovesse coincidere con un giorno, festivo,
lo  stesso si intende prorogato ai giorno non festivo immediantamente
successivo.  Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la
data   e  l'ora  di  spedizione  e'  comprovata  dal  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante.
    Nella  domanda  di  ammissione i candidati dovranno espressamente
indicare  il  proprio  nome  e  cognome  e  dichiarare  sotto la loro
personale responsabilita':
      1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
      2) il possesso della cittadinanza italiana;
      3)  il  comune  di  iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi  della  loro  non  scrizione o della cancellazione dalle liste
medesime (non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico);
      4)  non  aver  riportato condanne penali e di non avere carichi
penali pendenti. In caso contrario indicare i motivi;
      5) titoli di studio posseduti;
      6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      7)  il  domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta  ogni  comunicazione  relativa  alla  procedura  stessa. A tale
scopo,  il  candidato  dovra'  comunicare  ogni  eventuale successiva
variazione  del  domicilio  indicato  nella domanda di partecipazione
all'avviso;
    L'Amministrazione  declina  sin  d'ora  ogni  responsabilita' per
dispersione  di  comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito  deIl'aspirante  o  da  tardata  o mancata comunicazione del
cambio  di  indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi
postali  o  telegraflci  non  imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa.
      8)  la  incondizionata  accettazione  delle  norme del presente
bando e quelle del regolamento generale dell'Ente.
      9) il possesso dei requisiti di cui cui alle precedenti lettere
c) d), e) e f);
      10)  il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto  legislativo  n.  196/2003  finalizzato  agli adempimenti per
l'espletamento della procedura.
    Alla  domanda  di'  partecipazione,  redatta in carta semplice, i
concorrenti  devono allegare tutti quei documenti e titoh scientifici
e  di  carriera che ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
    La  domanda  di  partecipazione  al  presente  avviso deve essere
firmata dal concorrente.
    Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
445  del  28 dicembre  2000,  non e' richiesta l'autenticazione della
firma in calce alla domanda.
    I  titoli  possono  essere  prodotti  in  originale  o  in  copia
autentica,  ovvero  il  concorrente puo' avvalersi di quanto previsto
dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000,   in   particolare  per  quanto  riguarda  la  possibilita'  di
presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di
notorieta' (come da allegato).
    Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
    Alla domanda dovranno essere allegati:
      a) titoli   di   studio,   professionali,   ecc.  pubblicazioni
posseduti   e   certiflcato  di  iscrizione  all'Ordine  dei  Medici,
rilasciato   in   data   non   anteriore  a  sei  mesi  (qualora  non
autocertificati)  ai  sensi  degli  articoli  46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000;
      b) un  elenco,  in  carta  semplice  ed  in  duplice copia, dei
documenti  e  dei titoli presentati, datato e firmato dal concorrente
e,  separatamente  un elenco delle pubblicazioni presentate, numerate
progressivamente  in  relazione  al  corrispondente titolo, anch'esso
datato e firmato;
      c) ricevuta  originale del versamento, con specificazione della
causale,  di  Euro  15,00, non rimborsabile, quale tassa di concorso,
suI  C/C  :Postale  n. 18105601  intestato all'l.N R.C.A presso Banca
delle Marche - Ancona - tesoriere dell'Ente;
      d) curriculum   formativo   e   profesonale  redatto  su  carta
semplice,  datato  e  firmato, con la produzione della documentazione
probante  con  specifico  riferimento  alla  attivita'  assistenziale
nell'ultimo  quinquennio  afferente  al  posto  da conferire e quella
relativa all'attivita' di ricerca scientifica.
    Saranno  valutati  esclusivamente  i  servizi le cui attestazioni
siano  rilasciate  dal  legale  rappresentante dell'Ente presso cui i
servizi   stessi  sono  stati  prestati  o  da  suo  delegato  ovvero
dichiarazioni  sostitutive  dell'atto di notorieta' di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Nelle
certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono
o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto
del  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza
delle  quali  il punteggio di anzianita' deve essere ridotto. In caso
positivo,  l'attestazione  deve  precisare la misura di riduzione del
punteggio.
    Ai candidati ammessi sara' comunicato, almeno 15 giorni prima, la
data  e  la  sede  del colloquio, prima del quale dovranno esibire un
documento   legale   di   riconoscimento.  I  candidati  che  non  si
presenteranno  nell'ora  e  nella  sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti  dalla  procedura, quale che sia la causa dell'assenza anche
se non dipendente dalla volonta' dei singoli concorrenti.
    L'incarico  che  implica  il  rapporto di lavoro esclusivo verra'
conferito  dal  commissario  straordinario  sulla base di una rosa di
candidati  idonei  selezionati dall'apposita Commissione prevista dal
surrichiamato regolamento dell'Ente ad uno tra i candidati dichiarati
idonei  dalla  stessa.  il  concorrente  ai  quale  verra'  conferito
l'incarico  sara' invitato a stipulare apposito contratto individuale
di  lavoro  ai  sensi  dell'art. 14 del vigente CCNL per l'Area della
Dirigenza  Medica  e Veterinaria, subordinatamente alla presentazione
entro  e  non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di  ricevimento  della  comunicazione,  fatta dall'Ente dei documenti
nella  stessa indicati, compresa la dichiarazione di incompatibilita'
ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. L'incarico
da'  titolo  a  specifico trattamento economico ed e' rinnovabile. Il
rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato
dal    Commissario    Straordinano    previa   verifica,   effettuata
dall'apposita   Commissione,   dell'espletamento   dell'incarico  con
riferimento  agli  obbiettivi  affidati  ed  alle risorse attribuite.
L'Amministrazione   dell'Ente   si   riserva   la   facolta',  a  suo
insindacabile  giudizio,  di revocare o modificare in qualsiasi mento
il presente bando, nonche' di non far luogo ad alcuna nomina.
    Decade  dall'impiego  chi  abbia  conseguito  la  nomina mediante
presentazione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidita'  non
sanabile.
    Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000,    in   materia   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative.  A  tal  fine  e'  a  disposizione  dei  candidati la
necessaria  modulistica  con  l'indicazione  de  modi  e  dei casi di
autocertificazione.
    Per  quanto  non disciplinato nel presente avviso pubblico, si fa
rinvio  al  regolamento  generale  dell'Ente,  ai decreti legislativi
n. 502/1992,  al  decreto  del Presidente della Repubblica 165/2001 e
successive  modificazioni  e  integrazioni, al decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 484  del  10 dicembre 1997, cosi' come recepito
dall'Ente   con   atto   n. 822  del  29  giugno  1998  e  successive
modificazioni,  alla  circolare  Ministero  della Sanita' n. 1221 del
10 maggio 1996, nonche' al C.C.N.L. vigente per la dirigenza medica.
    Si  richiama  ia legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari
opportunita'  tra  uomini  e donne per l'accesso al lavoro come anche
previsto  dal decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni
e integrazioni.
    Per  eventuali  informazioni  gli  interessati possono rivolgersi
all'Ufficio  Gestione  Risorse  Umane  dell'Amministrazione  Centrale
I.N.R.C.A.    sito    in    Ancona,   via   Santa   Margherita   n. 5
(tel. 071-800.4779).