IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla
cittadinanza e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione   della  difesa,  come  modificato  dal  decreto
ministeriale 24 novembre 2004, n. 326;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in   materia   di  autonomia  didattica  degli  atenei  e  successive
modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza;
    Vista  la legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni,
che prevede, tra l'altro, l'emanazione ai sensi della legge 23 agosto
1988,  n. 400, di un regolamento per disciplinare le modalita' per il
reclutamento  e  il  trasferimento  ad  altri  ruoli per sopravvenuta
inidoneita'   alle  specifiche  mansioni  del  personale  dei  gruppi
sportivi delle Forze di polizia e delle Forze Armate;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale  della Sanita' Militare che delinea il profilo sanitario dei
soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare,  modificata  con
direttiva del 10 aprile 2003;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  con  il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita'  e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della   legge   14 novembre  2000,  n. 331,  modificato  con  decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005,
n. 113,   concernente   il  regolamento  per  il  reclutamento  e  il
trasferimento  ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle
Forze Armate;
    Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n. 197 recante
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
8 maggio   2001,  n. 215,  recante  disciplina  della  trasformazione
progressiva  dello  strumento  militare  in  professionale,  a  norma
dell'art. 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226;
    Visto  il  decreto  dirigenziale 6 dicembre 2005 recante adozione
delle    direttive    tecniche   riguardanti   l'accertamento   delle
imperfezioni  ed  infermita', di cui all'art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale  4 aprile  2000,  n. 114,  e  i criteri per delineare il
profilo sanitario nel reclutamento dei militari atleti e istruttori;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso
ai  documenti  amministrativi,  in conformita' a quanto stabilito nel
capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  6 ottobre  2006, n. 275, recante
disposizioni   correttive   ed  integrative  al  decreto  legislativo
8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina
della   trasformazione   progressiva   dello  strumento  militare  in
professionale,  a  norma dell'art. 22, comma 3, della legge 23 agosto
2004, n. 226;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
    Visto il foglio n. SMA 123/P.14.02 85262 in data 4 dicembre 2006,
con  cui  lo  Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  ha  rappresentato la
necessita' di reclutare, per l'anno 2006, n. sette volontari in ferma
prefissata quadriennale in qualita' di atleti per l'accesso al Centro
Sportivo dell'Aeronautica Militare;
    Fatta  riserva  per  l'Amministrazione  la facolta' di revocare o
annullare  il  bando  di  concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali,  di  modificare il numero dei posti di cui al successivo
art. 1  per  sopravvenute  esigenze  di  Forza Armata o in ragione di
disposizioni  contenute  nella  legge  finanziaria  per  l'anno 2007,
ovvero di ulteriori disposizioni relative al contenimento della spese
pubblica;  di  sospendere  l'immissione  nel  ruolo  dei volontari di
truppa   in   ferma   prefissata   quadriennale  in  qualita'  atleta
nell'Aeronautica  Militare,  dei  vincitori,  in  ragione di esigenze
attualmente     non     valutabili    ne'    prevedibili.    Qualora,
l'Amministrazione  si avvalesse di tale facolta', provvedera' a darne
formale  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'accesso al
Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare di sette volontari in ferma
prefissata  quadriennale,  in  qualita'  di  atleta,  ripartiti nelle
discipline e nelle specialita' di seguito indicate:
    ATLETI (7 posti):
    a) «ATLETICA LEGGERA»:
      un  atleta  di sesso femminile nella specialita' «100/200 metri
piani»;
    b) «SCHERMA»:
      un atleta di sesso maschile nella specialita' «sciabola»;
    c) «GINNASTICA RITMICA D'INSIEME»:
      cinque  atlete di sesso femminile nella specialita' «ginnastica
ritmica d'insieme»;
    2.  Qualora non dovessero essere ricoperti i posti per una o piu'
delle    discipline/specialita'    tra    quelle    sopra   indicate,
l'Amministrazione  della  Difesa  si riserva la facolta' di devolvere
gli  stessi  ad  altra  disciplina/specialita' tra quelle indicate al
precedente comma 1.
    3.  Resta  impregiudicata,  per  la  Direzione  generale  per  il
Personale  Militare  la  facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso,   di   sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali,  di
modificare  il  numero  dei  posti  di  cui  al  presente art. 1, per
sopravvenute  esigenze  di  Forza Armata o in ragione di disposizioni
contenute   nella  legge  finanziaria  per  l'anno  2007,  ovvero  di
ulteriori disposizioni relative al contenimento della spese pubblica;
di sospendere l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in ferma
prefissata quadriennale in qualita' atleta nell'Aeronautica Militare,
dei  vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili.   Qualora,   l'Amministrazione   si  avvalesse  di  tale
facolta',  provvedera'  a darne formale comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.