IL DIRETTORE per l'organizzazione e la gestione delle risorse Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernenti norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi pubblici; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, relativo al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visti i decreti del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, recanti rispettivamente la rideterminazione delle classi delle lauree universitarie e la determinazione delle classi delle lauree specialistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto 5 maggio 2004 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di modifica al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologia 3 novembre 1999, n. 509; Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il regolamento recante la disciplina di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, con il quale e' stata disciplinata la nuova organizzazione e relativa dotazione organica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2006, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali e alle posizioni economiche del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2006, con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' stata autorizzata a una specifica procedura concorsuale per il reclutamento e le conseguenti assunzioni di personale appartenente all'area C, per una limite di spesa di Euro 540.000,00 annui; Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; Accertato che nella posizione economica C2, profilo professionale di direttore, risultano disponibili i posti per i quali e' stata autorizzata la relativa procedura concorsuale: Decreta: Art. 1. Numero dei posti messi a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'attribuzione di tredici posti nell'area funzionale C, posizione economica C2, profilo professionale di direttore in prova, presso gli uffici centrali e regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I predetti posti sono cosi' ripartiti: Sede |n. posti- | Alessandria |1 | Ancona |1 | Bologna |1 | Cagliari |1 | Milano |1 | Roma |4 | Torino |1 | Trento |1 | Trieste |1 | Udine |1 | La sede di servizio sara' assegnata, in via prioritaria, tenendo conto dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori in merito alla sede di destinazione. L'eventuale trasferimento dei vincitori presso altra sede potra' avvenire ove consentito dalle esigenze di servizio dell'ufficio di prima assegnazione e, comunque, non prima di cinque anni dalla data di assunzione. L'Amministrazione si riserva di modificare in ogni momento le determinazioni relative alle sedi ed agli uffici da coprire, per adeguarle ad eventuali mutamenti del proprio assetto organizzativo.