(Bando n. 364.14).

                            IL PRESIDENTE

    Visto  il  testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   10 gennaio  1957,  n. 3,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
    Vista   la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
    Vista  la  legge  12 ottobre  1993,  n. 413  sulla  obiezione  di
coscienza alla sperimentazione animale;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  12 marzo  1999,  n. 68 riguardante norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445 concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  2003,  n. 127  recante
«Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche»;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto il «Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle
Ricerche»  D.P.CNR  n. 0025035 in data 4 maggio 2005 e pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
    Vista  la delibera del Consiglio di amministrazione n. 61 in data
11 maggio   2005   concernente   le   procedure  di  reclutamento  in
conformita' con le disposizioni del regolamento del personale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente n. 45 protocollo n. 33238 del
22 giugno  2005 «Attuazione degli articoli 5 e 11 del regolamento del
personale»,   come   integrato   con  decreto  del  Presidente  n. 66
protocollo n. 2240 in data 12 ottobre 2005;
    Visto  il  Contratto collettino nazionale del lavoro del Comparto
istituzione  ed  enti  di  ricerca  e  sperimentazione  vigente ed in
particolare l'art. 5 comma 3;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  4 agosto  2005  recante  «Autorizzazione a bandire procedure di
reclutamento  in  favore  di  Ministeri, enti pubblici non economici,
agenzie  ed  enti  di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 104, della
legge 30 dicembre 2004 - Legge finanziaria 2005;
    Esperite  le procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  piano  triennale  di attivita' del Consiglio Nazionale
delle Ricerche 2005-2006, approvato dal MIUR in data 4 agosto 2005;
    Visto  il  piano  triennale  di attivita' del Consiglio Nazionale
delle  Ricerche 2006-2008, approvato dal Consiglio di amministrazione
in data 8 marzo 2006;
    Vista  la delibera del Consiglio di amministrazione del Consiglio
Nazionale delle Ricerche n. 237 in data 20 dicembre 2006;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    1.  E'  indetto,  in  applicazione del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  4 agosto  2005,  un  concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di complessivi dieci posti di terzo
livello  professionale  tecnologo, articolati in Posizioni secondo le
indicazioni  specifiche  di cui all'allegato A) che costituisce parte
integrante del bando.
    2.  Pena  l'esclusione,  la  partecipazione e' consentita per non
piu' di due posizioni.
    3. Qualora si rendesse necessario, ai sensi dell'art. 56, comma 5
del  regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  procedere  ad
interventi  di riorganizzazione l'Ente potra' disporre l'assegnazione
dei  vincitori  ad una sede di lavoro diversa rispetto alla Posizione
per la quale hanno concorso.
    4.  L'effettiva  assunzione  sara'  condizionata  ai limiti posti
dalla  legge  finanziaria  vigente e ai provvedimenti applicativi che
saranno conseguentemente emanati.