IL DIRETTORE GENERALE per il personale Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche; Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera diplomatica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2001, n. 285, concernente il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2003, n. 376, recante norme di attuazione dell'art. 9, comma 3, del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 285; Vista la legge 23 aprile 2003, n. 109, ed in particolare l'art. 30, comma 2, concernente la rideterminazioni dei titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso di ammissione alla carriera diplomatica, di cui all'art. 99-bis del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui e' tenuto il funzionario della carriera diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, contenente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo n. 196/2003; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 3, comma 1, e l'art. 35, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ed in particolare, l'art. 1, commi 96 e 97, con il quale e' stabilito che, nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi al rispetto degli impegni internazionali; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), che conferma, per le amministrazioni dello Stato, la disciplina prevista dall'art. 1, commi 95, 96 e 97 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 2007, registro n. 2, foglio n. 21, con il quale il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad avviare una procedura di reclutamento per venticinque funzionari nel grado iniziale della carriera diplomatica; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di segretario di legazione in prova. Due candidati possono conseguire la specializzazione per il vicino Oriente e due candidati la specializzazione per il medio ed estremo Oriente. 2. Quattro dei venticinque posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso di una delle lauree indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. 3. I posti riservati ai sensi del comma 2 del presente articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei. 4. Per conseguire le specializzazioni sopraindicate i candidati devono superare le prove integrative di cui al successivo art. 10.