IL DIRETTORE GENERALE per il personale

    Visto  il  testo  unico  approvato  con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
    Visti  la  legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo
24 marzo   2000,   n. 85,  concernenti  il  riordino  della  carriera
diplomatica;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri
17 maggio 2001, n. 285, concernente il regolamento per il concorso di
ammissione alla carriera diplomatica;
    Visto  il  decreto ministeriale 18 febbraio 2003, n. 376, recante
norme  di  attuazione dell'art. 9, comma 3, del succitato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 285;
    Vista   la  legge  23 aprile  2003,  n. 109,  ed  in  particolare
l'art. 30,  comma 2, concernente la rideterminazioni dei titoli a cui
viene  attribuita  particolare  rilevanza ai fini del superamento del
concorso   di   ammissione   alla   carriera   diplomatica,   di  cui
all'art. 99-bis del succitato decreto del Presidente della Repubblica
n. 18/1967;
    Vista  la  legge  22 agosto  1985,  n. 444, recante provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile  con  l'esigenza  di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali   cui   e'   tenuto   il   funzionario  della  carriera
diplomatica,  in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il
pieno  possesso  del  requisito  della  vista,  in  relazione  sia al
servizio   da   svolgere  presso  la  sede  centrale  che  presso  le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
    Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  contenente  il  regolamento recante norme
sull'accesso  dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente
il  regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21
e   dell'art. 181,   comma   1,  lettera  a)  del  succitato  decreto
legislativo n. 196/2003;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   contenente   il   testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  ed  in
particolare  l'art. 3,  comma  1, e l'art. 35, recante norme generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005),
ed in particolare, l'art. 1, commi 96 e 97, con il quale e' stabilito
che,  nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni,
e'   prioritariamente  considerata  l'immissione  in  servizio  degli
addetti a compiti connessi al rispetto degli impegni internazionali;
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006),
che  conferma,  per  le  amministrazioni  dello  Stato, la disciplina
prevista   dall'art. 1,   commi  95,  96  e  97  della  citata  legge
30 dicembre 2004, n. 311;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri del
16 gennaio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 2007,
registro  n. 2,  foglio n. 21, con il quale il Ministero degli affari
esteri  e'  autorizzato  ad avviare una procedura di reclutamento per
venticinque funzionari nel grado iniziale della carriera diplomatica;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso, per titoli ed esami, a venticinque
posti  di  segretario  di  legazione  in prova. Due candidati possono
conseguire  la specializzazione per il vicino Oriente e due candidati
la specializzazione per il medio ed estremo Oriente.
    2.  Quattro dei venticinque posti messi a concorso sono riservati
ai  dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area
funzionale C, in possesso di una delle lauree indicate nel successivo
art. 2,  comma  1,  punto  3)  e  con almeno cinque anni di effettivo
servizio   nella  predetta  area  o  nella  corrispondente  qualifica
funzionale di provenienza.
    3.  I posti riservati ai sensi del comma 2 del presente articolo,
se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.
    4.  Per  conseguire le specializzazioni sopraindicate i candidati
devono superare le prove integrative di cui al successivo art. 10.