IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

    Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive
modificazioni,  nonche' le relative norme di esecuzione approvate con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'art.
16  concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale dello
Stato tra le Forze di polizia;
    Vista  la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'art.
26  sulle  qualita'  morali e di condotta prescritte per l'accesso ai
ruoli  delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima
dalla Corte costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391;
    Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
    Vista   la   legge   10   aprile   1991,  n.  125,  e  successive
modificazioni,  recante  azioni  positive  per la realizzazione della
parita' uomo-donna nel lavoro;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 febbraio
1991,  n.  132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici
ed  attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai
ruoli  del  Corpo  forestale  dello  Stato  che espletano funzioni di
polizia  ed  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai ruoli del
personale dello stesso Corpo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 4
marzo  1991,  n.  138,  che stabilisce i minimi limiti di statura per
l'ammissione  ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo
forestale dello Stato;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994,  n.  174,  e successive modificazioni, concernente il
regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  e  successive  modificazioni,  concernente  il  regolamento
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni,  in  materia  di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
    Vista   la   legge   15   maggio   1997,  n.  127,  e  successive
modificazioni,   ed  in  particolare  i  commi  6  e  7  dell'art. 3,
concernenti  il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e il
titolo preferenziale relativo all'eta';
    Vista  la  legge  8  luglio  1998, n. 230, recante nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza e la legge 6 marzo 2001, n. 64,
concernente l'istituzione del servizio civile nazionale;
    Visto  il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999,  n.  295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per
la  partecipazione  ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello
Stato;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  recante  il  nuovo  testo  unico  delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia
di protezione dei dati personali;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n.   264,   recante   il   regolamento  concernente  l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155;
    Vista  la  legge  6  febbraio  2004,  n.  36,  recante  il  nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali 24 marzo 2005 istitutivo del Gruppo sportivo forestale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 17 novembre
2005, n. 259 concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri
ruoli di atleti del Gruppo sportivo forestale;
    Considerate   le  attuali  vacanze  nel  contingente  del  Gruppo
sportivo  forestale  previsto  all'art.  1  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 259/2005;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
16 gennaio   2007   che   autorizza   ad  avviare  procedure  per  il
reclutamento  di  cinquanta  allievi  agenti  per  il Gruppo sportivo
forestale;
      Ritenuto  quindi  di  bandire  un concorso pubblico per titoli,
riservato  ad  atleti  riconosciuti  di  interesse  nazionale, per la
nomina di cinquanta allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in
qualita' di atleta del Gruppo sportivo forestale;
    Con riserva di revocare il presente bando di concorso, sospendere
o  rinviare le valutazioni dei titoli, modificare il numero dei posti
disponibili,  sospendere  l'ammissione  al  corso  di  formazione dei
vincitori  in  ragione  di  esigenze  attualmente  non valutabili ne'
prevedibili,  nonche'  in  ragione  di  disposizioni  o  di ulteriori
disposizioni  relative  al  contenimento  della  spesa  pubblica  che
impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un concorso pubblico per titoli per la nomina di
cinquanta  allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita'
di  atleti del Gruppo sportivo forestale, ripartiti nelle discipline,
nelle   specialita'   e   nelle   categorie  di  seguito  indicate  e
riconosciuti   dal   CONI  o  dalle  Federazioni  sportive  nazionali
competenti      «atleti     di     interesse     nazionale»     nella
disciplina/specialita/categoria per cui si concorre:
      «Atletica  leggera»  (Federazione  nazionale  competente FIDAL)
(sei posti):
        Cod.  A1)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
«Salto con l'asta»;
        Cod.  A2)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
«100/200 metri piani)»;
        Cod.  A3) quattro atlete di sesso femminile nella specialita'
«Cross/3000/5000 metri piani».
      «Arrampicata  sportiva» (Federazione nazionale competente FASI)
(un posto):
        Cod.  B1)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
«Arrampicata sportiva»;
      «Canoa» (Federazione nazionale competente FICK) (tre posti):
        Cod.  C1) un atleta di sesso maschile della specialita' acque
mosse «fluviale-Slalom K1»;
        Cod. C2) due atleti di sesso maschile della specialita' acque
piatte «Kayak velocita».
      «Canottaggio»   (Federazione  nazionale  competente  FIC)  (due
posti):
        Cod.  D1)  due atleti di sesso maschile della categoria «Pesi
leggeri».
      «Ciclismo» (Federazione nazionale competente FCI) (tre posti):
        Cod.  E1)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
«Pista - Corsa a punti»;
        Cod.  E2)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
«Pista - Scratch/Keirin»;
        Cod.  E3)  un  atleta  di  sesso  maschile  nella specialita'
«Ciclocross».
      «Judo»   (Federazione  nazionale  competente  FIJLKAM)  (cinque
posti):
        Cod.  F1)  due  atleti  di sesso maschile nella categoria «kg
60»;
        Cod. F2) un atleta di sesso maschile nella categoria «kg 66»;
        Cod. F3) un atleta di sesso maschile nella categoria «kg 73»;
        Cod. F4) un atleta di sesso maschile nella categoria «kg 81».
      «Karate»  (Federazione  nazionale  competente  FIJLKAM) (cinque
posti):
        Cod.  G1)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
Kumite «cat. kg 55 (nazionale) e kg 53 e 60 (internazionale)»;
        Cod.  G2)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
Kumite «cat. kg 60 (nazionale e internazionale)»;
        Cod.  G3)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
Kumite «cat. kg 65 (nazionale) e kg + 60 (internazionale)»;
        Cod.  G4)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
Kumite «cat. kg + 65 (nazionale) e kg + 60 (internazionale)»;
        Cod. G5) un atleta di sesso maschile nella specialita' Kumite
«cat. kg 75 (nazionale) e kg 75 e 80 (internazionale)».
      «Lotta» (Federazione nazionale competente FIJLKAM) (un posto):
        Cod.  H1)  un  atleta  di  sesso  maschile  nella specialita'
«Greco-Romana kg 120».
      «Pentathlon  moderno»  (Federazione  nazionale competente FIPM)
(due posti):
        Cod.  I1)  due  atleti  di  sesso  maschile nella specialita'
«Pentathlon moderno».
      «Scherma» (Federazione nazionale competente FIS) (tre posti):
        Cod.  L1)  due  atlete  di  sesso femminile nella specialita'
«Fioretto»;
        Cod.  L2)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
«Spada».
      «Sport  del  ghiaccio»  (Federazione nazionale competente FISG)
(due posti):
        Cod.  M1)  due  atleti  di  sesso  maschile nella specialita'
«Short track».
      «Sport  equestri»  (Federazione  nazionale competente FISE) (un
posto):
        Cod. N1) un atleta nella specialita' «Salto ostacoli».
      «Sport   invernali»  (Federazione  nazionale  competente  FISI)
(dodici posti):
        Cod.  O1)  due  atleti di sesso maschile nella disciplina sci
alpino «Slalom speciale e gigante»;
        Cod.  O2)  due  atleti di sesso maschile nella disciplina sci
alpino «SuperG e Discesa libera»;
        Cod. O3) tre atlete di sesso femminile nella specialita' «Sci
di fondo»;
        Cod.  O4) due atleti di sesso maschile nella specialita' «Sci
di fondo»;
        Cod. O5) un atleta di sesso maschile nella specialita' «Salto
con gli sci»;
        Cod.  O6) un atleta di sesso femminile nella specialita' «Bob
- ruolo di pilota»;
        Cod.  O7)  un  atleta  di  sesso  maschile  nella specialita'
«Biathlon».
      «Tiro  a  segno»  (Federazione  nazionale competente UITS) (due
posti):
        Cod.  P1)  un  atleta  di  sesso  maschile  nella specialita'
«Pistola»;
        Cod.  P2)  un  atleta  di  sesso  femminile nella specialita'
«Carabina».
      «Tiro  a  volo»  (Federazione  nazionale competente FITAV) (due
posti):
        Cod.H1)  un  atleta di sesso maschile nella specialita' dello
«Double trap»;
        Cod.H2)  un  atleta di sesso maschile nella specialita' dello
«Skeet».
    2.  Il  Bando e' riservato a coloro che alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso  sono  riconosciuti,  dal  CONI o dalle Federazioni sportive
nazionali   competenti,   «atleti   di   interesse  nazionale»  nella
disciplina/specialita'  per  cui si concorre. L'atleta deve, inoltre,
essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei  titoli  valutabili  della
categoria I di cui all'art. 6 del presente bando;
    3.  Qualora  non  dovessero essere coperti i posti per una o piu'
delle   discipline/specialita/categorie  tra  quelle  sopra  indicate
l'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di portare gli stessi in
aumento  di quelli destinati ad altra disciplina/specialita/categorie
tra quelle indicate al comma 1.