(Decreto n. 181).

                        IL DIRETTORE GENERALE
         della Direzione generale per il personale militare

    Vista  la  legge  31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali
dell'Esercito,   della   Marina   e  dell'Aeronautica)  e  successive
modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  (Testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati  civili  dello Stato) e relative norme di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
    Vista  la  legge  18 ottobre  1961,  n. 1168  (Norme  sullo stato
giuridico  dei Vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
Carabinieri);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della Regione
Trentino  Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti  nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego) e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento,
gli  organici  e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza);
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, (Esenzione dall'imposta di
bollo   per  le  domande  di  concorso  e  di  assunzione  presso  le
Amministrazioni pubbliche);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574  (Norme  di  attuazione  dello statuto speciale per la Regione
Trentino  Alto  Adige  in materia di uso della lingua tedesca e della
lingua   ladina   nei   rapporti   dei   cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
    Vista  la  legge  1° febbraio  1989,  n. 53 (Modifiche alle norme
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei Vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo
della  Guardia  di Finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato,  al  Corpo  degli  Agenti di Custodia e al Corpo Forestale
dello Stato);
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento   amministrativo  e  di  diritto  accesso  ai  documenti
amministrativi e successive integrazioni);
    Visto  il  Regolamento  interno  per  la Scuola Sottufficiali dei
Carabinieri,  approvato  con  decreto  ministeriale  8 giugno  1993 e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  (Regolamento  recante  norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi) e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo  1995  (Determinazioni  dei  compensi  da  corrispondere  ai
componenti  delle  commissioni  esaminatrici  ed al personale addetto
alla   sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti  dalle
Amministrazioni pubbliche);
    Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione
dell'articolo  3  della  legge  6 marzo  1992,  n. 216, in materia di
riordino  dei  ruoli,  modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
Carabinieri)  modificato  dal  decreto  legislativo 28 febbraio 2001,
n. 83;
    Vista  la  legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione  e  di  controllo)  modificata  ed  integrata  dalla  legge
16 giugno 1998, n. 191;
    Visto  l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per   la   stabilizzazione   della  finanza  pubblica)  e  successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  20 ottobre 1999,
n. 380  (Regolamento  recante norme per l'accertamento dell'idoneita'
al  servizio  militare, con particolare riferimento all'art. 2, comma
2);
    Viste   le  direttive  tecniche  del  Ministero  della  difesa  -
Direzione generale della Sanita' Militare, emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al servizio militare nonche' per delineare il profilo
sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio militare ed
approvate con decreti datati 5 dicembre 2005;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445   (testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
    Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  (Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche);
    Visti  il  decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito con
legge  31 gennaio 2002, n. 6 e successive modificazione, integrazioni
e  proroghe,  concernente  la  partecipazione  Italiana ad operazioni
militari internazionali ;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
del  ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili
500  posti  vacanti  da  ricoprire,  ai sensi del decreto legislativo
12 maggio  1995,  n. 198,  come  modificato  dal  decreto legislativo
28 febbraio  2001,  n. 83,  per  il  70%  corrispondente  a 350 posti
mediante  pubblico  concorso  e  superamento  di apposito corso della
durata di due anni accademici e per il restante 30%, corrispondente a
150  posti,  mediante  concorso  interno  aperto agli appartenenti al
ruolo  dei  sovrintendenti - ai quali e' riservata due terzi di detta
percentuale ed a quello degli appuntati e carabinieri per il restante
terzo  con  superamento di apposito corso di qualificazione di durata
non inferiore a sei mesi;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un concorso interno, per esami e per titoli, per
l'ammissione  al  5°  corso annuale (settembre 2008 - giugno 2009) di
centocinquanta  allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei
Carabinieri, cosi' ripartiti:
      a. un terzo ai Brigadieri Capi;
      b. un terzo ai Brigadieri e Vicebrigadieri;
      c. un terzo agli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri.
    La   ripartizione  verra'  effettuata  tenendo  conto  del  grado
rivestito  dai  candidati  alla  data  di scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande di partecipazione al concorso di cui al
successivo art. 3.
    I  posti  eventualmente rimasti scoperti in una categoria saranno
proporzionalmente  devoluti  in favore dei concorrenti delle restanti
categorie, risultati idonei ma non vincitori.
    2.  Diciotto  posti  sono  riservati  ai  candidati  in  possesso
dell'attestato  di  bilinguismo - riferito a livello non inferiore al
diploma   di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  -  previsto
dall'art. 4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 luglio
1976,  n. 752  e  successive modificazioni, che ne facciano esplicita
richiesta   nella  domanda,  precisando  in  quale  lingua  intendano
sostenere le prove concorsuali.
    Tale  livello  non  e'  richiesto  per  gli appartenenti al ruolo
sovrintendenti.
    3. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a. prova preliminare di cultura generale, che l'Amministrazione
si  riserva  di  effettuare  qualora  il  numero  dei partecipanti al
concorso superi le 850 unita';
      b. prova scritta attinente ai servizi d'istituto;
      c. accertamenti psico-fisici;
      d. accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma
quale Maresciallo del ruolo ispettori dei Carabinieri;
      e. prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e
la cultura generale;
      f. esame facoltativo di lingua straniera.
    Il mancato superamento di una delle suddette prove o accertamenti
comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
    4.  I posti eventualmente non coperti saranno devoluti in aumento
ai  posti  assegnati  al  13°  corso biennale allievi marescialli del
ruolo ispettori 2008-2010, indetto in pari data con distinto decreto.
    5.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la facolta' di
revocare  il  presente  bando  di  concorso,  annullare, sospendere o
rinviare  le  prove  concorsuali,  modificare  il  numero  dei posti,
annullare,  sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle attivita'
previste  dal  concorso  nonche'  l'incorporazione  dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero
in  applicazione  della  legge di bilancio dello Stato o di ulteriori
disposizioni di contenimento della spesa pubblica.