IL DIRETTORE GENERALE

    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  per  l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi per quanto applicabile;
    Visto   il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 198,  con
particolare riferimento all'art. 38, comma 4;
    Visto   il  decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n. 83,  con
particolare riferimento all'articolo 30, comma 16;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa in data 12 giugno
2007,  che  stabilisce le modalita' e le procedure di valutazione per
l'avanzamento  a  scelta  per  esami al grado di maresciallo aiutante
sostituto Ufficiale di pubblica sicurezza;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa in data 14 maggio
2004, il quale fissa, per l'anno 2003 e per i successivi anni, in 985
unita'  il  numero  delle promozioni al grado di maresciallo aiutante
s.U.P.S., pari ad un trentesimo del personale del ruolo ispettori;
    Considerato  che  l'art. 38-bis del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n. 198,  stabilisce  che,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2002,
l'avanzamento  al grado di maresciallo aiutante avviene almeno per il
70%  delle  promozioni  disponibili,  ovvero  690 unita', mediante il
sistema «a scelta» e fino al 30% delle promozioni disponibili, ovvero
295 unita', mediante il sistema «a scelta per esami»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Requisiti

    All'avanzamento  a scelta per esami per il conferimento del grado
di  maresciallo  aiutante  s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri possono
partecipare,   per  l'anno  2004,  coloro  che  al  31 dicembre  2003
rivestivano  il  grado  di  maresciallo  capo con anzianita' di grado
antecedente al 1° gennaio 2001.
    I  candidati  debbono  altresi'  essere  in possesso dei seguenti
requisiti  alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle
domande:
      a) essere in servizio permanente;
      b) aver   riportato,  in  sede  di  valutazione  caratteristica
riferita  all'ultimo  triennio,  una qualifica non inferiore a «nella
media» o giudizio equivalente;
      c) non   essere   incorsi,  nell'ultimo  biennio,  in  sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
      d) non essere incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale
per delitto non colposo;
      e) non  essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi
per  delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari da
cui   possa   derivare   una  sanzione  di  stato  o  essere  sospesi
dall'impiego   o   dalle   attribuzioni  del  grado,  o  trovarsi  in
aspettativa  per  qualsiasi  motivo  per  una  durata non inferiore a
sessanta giorni;
      f) non  essere  stati condannati con sentenza definitiva ad una
pena  non  inferiore  a  due  anni  per  delitto non colposo compiuto
mediante   comportamenti   contrari   ai   doveri  di  fedelta'  alle
Istituzioni   ovvero  lesivi  del  prestigio  dell'amministrazione  e
dell'onore militare.
    I  requisiti  previsti  alle precedenti lettere a), d), e) ed f),
accertati   secondo   le  modalita'  stabilite  dall'Amministrazione,
dovranno  essere  mantenuti  fino  alla  conclusione dei lavori della
Commissione giudicatrice.