IL RETTORE Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»; Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei; Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, emanato con decreto rettorale n. 6243 dell'11 giugno 2003, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 relativo alle modifiche del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto ministeriale n. 509/1999; Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca nelle sedute del 2 aprile 2007, 7 maggio 2007 e del 2 luglio 2007; Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, emanato con decreto rettorale n. 018608 del 24 aprile 2007, e successive modificazioni; Viste le deliberazioni adottate del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca nella seduta del 24 aprile 2007; Visto il decreto rettorale n. 18832 del 25 maggio 2007 con il quale sono stati istituiti i corsi di dottorato di ricerca (XXIII ciclo) aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Milano-Bicocca; Visto il decreto rettorale n. 19070 del 20 giugno 2007 con il quale sono state attribuite ai corsi di dottorato di ricerca (XXIII ciclo) le borse del Fondo Giovani 2006; Decreta: Art. 1. Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Milano-Bicocca concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XXIII ciclo), aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Milano-Bicocca. Per ciascun corso sono specificati gli anni di durata, il numero complessivo dei posti disponibili, il numero delle borse di studio, eventuali criteri per la destinazione di borse non attribuite, per mancanza di idonei in graduatoria o in caso di rinuncia ad un curriculum dello stesso dottorato diverso da quello previsto dal bando stesso, le modalita' di svolgimento delle prove di ammissione, eventuali posti in soprannumero previsti per particolari categorie, la possibilita' per i candidati di scegliere se sostenere le prove in lingua italiana o in un'altra lingua. ----> Vedere corsi da pag. 147 a pag. 160 <---- Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche' le comunicazioni relative pervengano entro la data della prima prova d'esame. L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei posti globalmente messi a concorso. Il mancato perfezionamento degli accordi con enti pubblici e privati, nei tempi stabiliti, determina la mancata attribuzione delle borse e, di conseguenza, la diminuzione dei posti complessivi messi a concorso. Ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art. 7 comma 2, per ciascun corso possono essere ammessi, in sovrannumero senza borsa, non piu' di due titolari di assegno di ricerca.