IL RETTORE

    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
    Visto   il   decreto   ministeriale   30 aprile   1999,   n. 224,
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
    Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
    Visto  lo Statuto dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca,
emanato   con   decreto  rettorale  n. 6243  dell'11 giugno  2003,  e
successive modificazioni;
    Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 relativo
alle  modifiche del regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica   degli   Atenei,   approvato   con   decreto  ministeriale
n. 509/1999;
    Viste   le   deliberazioni   adottate   dal   senato   accademico
dell'Universita'  degli  studi  di  Milano-Bicocca  nelle  sedute del
2 aprile 2007, 7 maggio 2007 e del 2 luglio 2007;
    Visto   il   Regolamento   dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca
dell'Universita'  degli  studi di Milano-Bicocca, emanato con decreto
rettorale n. 018608 del 24 aprile 2007, e successive modificazioni;
    Viste  le deliberazioni adottate del consiglio di amministrazione
dell'Universita'  degli  studi  di  Milano-Bicocca  nella  seduta del
24 aprile 2007;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 18832 del 25 maggio 2007 con il
quale  sono  stati  istituiti  i corsi di dottorato di ricerca (XXIII
ciclo) aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di
Milano-Bicocca;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 19070 del 20 giugno 2007 con il
quale  sono  state attribuite ai corsi di dottorato di ricerca (XXIII
ciclo) le borse del Fondo Giovani 2006;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    Sono  indetti  presso l'Universita' degli studi di Milano-Bicocca
concorsi  pubblici  per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
(XXIII  ciclo), aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli
studi di Milano-Bicocca.
    Per  ciascun corso sono specificati gli anni di durata, il numero
complessivo  dei  posti disponibili, il numero delle borse di studio,
eventuali  criteri  per  la destinazione di borse non attribuite, per
mancanza  di  idonei  in  graduatoria  o  in  caso  di rinuncia ad un
curriculum  dello  stesso  dottorato  diverso  da quello previsto dal
bando  stesso, le modalita' di svolgimento delle prove di ammissione,
eventuali  posti  in soprannumero previsti per particolari categorie,
la possibilita' per i candidati di scegliere se sostenere le prove in
lingua italiana o in un'altra lingua.

         ---->   Vedere corsi da pag. 147 a pag. 160  <----

    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di  finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche' le
comunicazioni  relative  pervengano  entro  la data della prima prova
d'esame.   L'aumento   delle   borse   di   studio  puo'  determinare
l'incremento  dei  posti  globalmente  messi  a  concorso. Il mancato
perfezionamento  degli accordi con enti pubblici e privati, nei tempi
stabiliti,  determina  la  mancata  attribuzione  delle  borse  e, di
conseguenza, la diminuzione dei posti complessivi messi a concorso.
    Ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art. 7 comma 2, per
ciascun  corso  possono  essere ammessi, in sovrannumero senza borsa,
non piu' di due titolari di assegno di ricerca.