IL RETTORE

    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
    Visto   il   decreto   ministeriale   30 aprile   1999,   n. 224,
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
    Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
    Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Milano  -
Bicocca, emanato con decreto rettorale n. 6243 dell'11 giugno 2003, e
successive modificazioni;
    Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 relativo
alle  modifiche del regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica   degli   atenei,   approvato   con   decreto  ministeriale
n. 509/1999;
    Viste   le   deliberazioni   adottate   dal   senato   accademico
dell'Universita'  degli  studi  di  Milano - Bicocca nella seduta del
2 aprile 2007;
    Visto   il   regolamento   dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca
dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca, emanato con decreto
rettorale n. 018608 del 24 aprile 2007, e successive modificazioni;
    Viste  le deliberazioni adottate del Consiglio di amministrazione
dell'Universita'  degli  studi  di  Milano - Bicocca nella seduta del
24 aprile 2007;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 18832 del 25 maggio 2007 con il
quale  sono  istituiti  i corsi di dottorato di ricerca (XXIII ciclo)
aventi  sede  amministrativa  presso  l'Universita'  degli  studi  di
Milano-Bicocca:

                              Decreta:

                               Art. 1.
    Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Milano - Bicocca
pubblici  concorsi per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di
ricerca  (XXIII ciclo), afferenti alla Scuola di dottorato di ricerca
in «Studi comparativi e internazionali in scienze sociali (SCISS)».
    Per  ciascun corso sono specificati gli anni di durata, il numero
complessivo  dei  posti disponibili, il numero delle borse di studio,
le  modalita'  di  svolgimento  delle  prove di ammissione, eventuali
posti   in   sovrannumero  previsti  per  particolari  categorie,  la
possibilita'  per  i  candidati di scegliere se sostenere le prove in
lingua italiana o in un'altra lingua.

         ---->   Vedere corsi da pag. 167 a pag. 169  <----

    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di  finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche' le
comunicazioni  relative  pervengano  entro  la data della prima prova
d'esame.   L'aumento   delle   borse   di   studio  puo'  determinare
l'incremento  dei  posti  globalmente  messi  a  concorso. Il mancato
perfezionamento  degli accordi con enti pubblici e privati, nei tempi
stabiliti,  determina  la  mancata  attribuzione  delle  borse  e, di
conseguenza, la diminuzione dei posti complessivi messi a concorso.
    Ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art. 7 comma 2, per
ciascun corso possono essere ammessi, in soprannumero senza borsa non
piu' di due titolari di assegno di ricerca.