IL RETTORE Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»; Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca, emanato con decreto rettorale n. 6243 dell'11 giugno 2003, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 relativo alle modifiche del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale n. 509/1999; Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca nella seduta del 2 aprile 2007; Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca, emanato con decreto rettorale n. 018608 del 24 aprile 2007, e successive modificazioni; Viste le deliberazioni adottate del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca nella seduta del 24 aprile 2007; Visto il decreto rettorale n. 18832 del 25 maggio 2007 con il quale sono istituiti i corsi di dottorato di ricerca (XXIII ciclo) aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Milano-Bicocca: Decreta: Art. 1. Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Milano - Bicocca pubblici concorsi per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca (XXIII ciclo), afferenti alla Scuola di dottorato di ricerca in «Studi comparativi e internazionali in scienze sociali (SCISS)». Per ciascun corso sono specificati gli anni di durata, il numero complessivo dei posti disponibili, il numero delle borse di studio, le modalita' di svolgimento delle prove di ammissione, eventuali posti in sovrannumero previsti per particolari categorie, la possibilita' per i candidati di scegliere se sostenere le prove in lingua italiana o in un'altra lingua. ----> Vedere corsi da pag. 167 a pag. 169 <---- Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche' le comunicazioni relative pervengano entro la data della prima prova d'esame. L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei posti globalmente messi a concorso. Il mancato perfezionamento degli accordi con enti pubblici e privati, nei tempi stabiliti, determina la mancata attribuzione delle borse e, di conseguenza, la diminuzione dei posti complessivi messi a concorso. Ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art. 7 comma 2, per ciascun corso possono essere ammessi, in soprannumero senza borsa non piu' di due titolari di assegno di ricerca.