IL DIRETTORE GENERALE
              per il personale militare di concerto con
     Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e  dell'Aeronautica,  e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  13 giugno  1957, concernente il
regolamento interno dell'Accademia navale e successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento
dell'aviazione antisommergibile;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente disposizioni
per la difesa del mare;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista  la  legge  19 maggio  1986,  n. 224, recante, tra l'altro,
norme  per  il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate;
    Vista la legge 7 giugno 1990, n. 144, concernente estensione agli
ufficiali  di  complemento del Corpo delle capitanerie di porto della
normativa  in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento
degli  ufficiali  piloti  di  complemento del Corpo di stato maggiore
della Marina militare;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il  decreto  ministeriale  22 aprile 1999, n. 188, recante
norme  per  l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai  concorsi  per  il reclutamento del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del sevizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per gli
ufficiali piloti della Marina;
    Vista  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo   1,  comma  5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni ed delle infermita' che sono causa di non
idoneita'  al  servizio  militare,  che prevede, tra l'altro, che, in
relazione alle esigenze di impiego, possono essere indicati specifici
requisiti psico-fisici nei bandi di concorso;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente la
disciplina del servizio civile nazionale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 novembre
2002,   n. 313,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei
relativi carichi pendenti;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto  il  decreto  ministeriale  16 settembre  2003, concernente
l'approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da   adottare   per   l'accertamento   e   la   valutazione  ai  fini
dell'idoneita';
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' militare, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale  della  Sanita' militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  legislativo  11 aprile  2006, n. 198, recante
codice   delle   pari   opportunita'   tra  uomo  e  donna,  a  norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232, concernente
il  regolamento  recante  le  norme  di organizzazione dell'Accademia
navale;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»;
    Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 298, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009;
    Ravvisata  l'esigenza di indire un concorso, per titoli ed esami,
per  l'ammissione di 12 allievi ufficiali piloti di complemento della
marina militare ad un corso di pilotaggio aereo, con obbligo di ferma
di anni dodici, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero
per  esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, ovvero in
applicazione  delle  disposizioni della emananda legge concernente il
bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno finanziario 2008,
nonche' in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali
ausiliari della Marina;
    Ravvisata   l'opportunita'   che   venga   svolta  una  prova  di
preselezione  da parte di tutti i concorrenti e che l'ammissione alle
successive  prove  di abilita' natatoria e di conoscenza della lingua
inglese  di  un  numero  di concorrenti non superiore a tredici volte
quello  dei  posti  messi  a  concorso  offra  adeguate  garanzie  di
selezione;
    Visto  l'articolo  16  del precitato decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165,  concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di  uffici
dirigenziali generali;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E' indetto per l'anno 2008, un concorso, per titoli ed esami,
per  l'ammissione  di  dodici allievi ufficiali piloti di complemento
della  Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di
ferma di anni 12. I posti sono cosi' ripartiti:
      - 8 (otto) per il Corpo di stato maggiore;
      - 4 (quattro) per il Corpo delle capitanerie di porto.
    2.  Al  concorso  possono  partecipare  concorrenti  sia di sesso
maschile, che di sesso femminile.
    3.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  Generale  per  il
personale  militare  la  facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso,   di   sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali,  di
modificare  il  numero  dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di
sospendere  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne' prevedibili,
nonche'  in  applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per l'anno 2008. In tal caso l'amministrazione della difesa
provvede  a  dare  formale  comunicazione  mediante avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.