IL DIRETTORE CENTRALE dello sviluppo e gestione risorse umane Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi cinquanta posti nei ruoli del personale amministrativo dell'INPS, area funzionale B, posizione economica B1. 2. Per tale concorso operano le seguenti riserve : a) riserva di posti a favore delle persone disabili prevista dall'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota del 10%. I beneficiari di detta riserva debbono produrre un certificato rilasciato dai centri per l'impiego individuati dalle regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 8 della citata legge n. 68/1999, nonche' copia dello stato di disoccupazione rilasciato da uno dei centri stessi; b) riserva di posti nel limite del 10% ai sensi dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e dall'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonche' a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. 3. Le predette riserve troveranno applicazione fino a saturazione delle relative percentuali e non potranno superare complessivamente il 20% dei posti messi a concorso. 4. I posti riservati non coperti dagli aventi diritto verranno conferiti agli altri concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria. 5. A parita' di merito e di titoli, si applicano le preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 6. Gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa per poter essere oggetto di valutazione. 7. E' garantita la pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro cosi' come previsto dalla legge n. 125/1991 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001.