IL DIRETTORE CENTRALE dello sviluppo e gestione risorse umane

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico, per esami, a complessivi
cinquanta  posti  nei  ruoli  del personale amministrativo dell'INPS,
area funzionale B, posizione economica B1.
    2. Per tale concorso operano le seguenti riserve :
      a) riserva  di  posti  a favore delle persone disabili prevista
dall'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per  il  diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva
quota  del  10%.  I  beneficiari di detta riserva debbono produrre un
certificato  rilasciato  dai  centri  per l'impiego individuati dalle
regioni,  ai  sensi  dell'art. 4  del decreto legislativo 23 dicembre
1997,  n. 469,  attestante  l'iscrizione  nell'apposito elenco di cui
all'art. 8  della  citata legge n. 68/1999, nonche' copia dello stato
di disoccupazione rilasciato da uno dei centri stessi;
      b) riserva  di  posti nel limite del 10% ai sensi dell'art. 39,
comma  15,  del  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 196, come
modificato  dall'art. 18,  comma  6, del decreto legislativo 8 maggio
2001,  n. 215,  e  dall'art. 11,  comma  1,  lettera  c), del decreto
legislativo  31 luglio  2003, n. 236, a favore dei volontari in ferma
breve  o  in  ferma  prefissata  di durata di cinque anni delle Forze
armate  congedati  senza  demerito  anche  al  termine  o  durante le
eventuali  rafferme  contratte  nonche'  a  favore degli ufficiali di
complemento  in  ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
    3. Le predette riserve troveranno applicazione fino a saturazione
delle  relative  percentuali e non potranno superare complessivamente
il 20% dei posti messi a concorso.
    4.  I  posti  riservati non coperti dagli aventi diritto verranno
conferiti  agli  altri  concorrenti  utilmente  collocati in ciascuna
graduatoria.
    5.  A  parita'  di merito e di titoli, si applicano le preferenze
previste  dall'art. 5,  comma  4,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
    6.  Gli  eventuali  titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito,  devono  essere  posseduti  alla data di scadenza del termine
utile  per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  ed
espressamente  menzionati  nella  stessa  per poter essere oggetto di
valutazione.
    7.  E'  garantita  la  pari  opportunita'  tra uomini e donne per
l'accesso  al  lavoro  cosi'  come previsto dalla legge n. 125/1991 e
dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001.