IL RETTORE

    Visti  gli  articoli 22 e 41 dello Statuto dell'Universita' degli
studi  di  Salerno,  emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996, n.
4649,  e  pubblicato  nel  supplemento  alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  - serie generale - del 15 ottobre 1996, n. 242,
modificato   con   decreto   rettorale  12 dicembre  1997,  n.  5353,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - 23 dicembre 1997, n. 298, con decreto rettorale 30 ottobre
2000,  n.  5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana-  serie  generale  -  dell'8 novembre  2000,  n.  261, e con
decreto  rettorale  4 marzo  2003,  n. 922, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - del 3 aprile
2003, n. 78;
    Visto  l'art. 12 del regolamento didattico di Ateneo, emanato con
decreto rettorale 14 settembre 2001, n. 4864, modificato ed integrato
con decreto rettorale 13 maggio 2002, n. 2118;
    Visto  l'art. 4  della  legge  3 luglio 1998, n. 210, che demanda
alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio Regolamento,
l'istituzione  dei  corsi  di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento  del  titolo,  gli  obiettivi  formativi ed il relativo
programma  di  studi,  la  durata,  il  contributo per l'accesso e la
frequenza  ai  corsi,  le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse  di  studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
    Visto  l'art. 1,  comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998,
n. 315;
    Visto  il  decreto  ministeriale  30 aprile  1999, n. 224, con il
quale  e'  stato  emanato  il  regolamento ministeriale in materia di
dottorato di ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti
di  idoneita'  delle  sedi,  conferendo  agli  Atenei  il  compito di
istituire  con  decreto  rettorale  i  corsi  previa  valutazione dei
requisiti  di  idoneita'  delle  sedi,  di  determinare gli obiettivi
formativi  e  i  programmi di studio, di disciplinare le modalita' di
accesso,  la  durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per
l'accesso e la frequenza;
    Visto  l'art. 2  del decreto interministeriale 19 aprile 1990 che
fissa  il  limite  del  reddito  personale  complessivo  lordo per la
fruizione  delle  borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989,
n. 398;
    Visto  il decreto ministeriale 11 settembre 1998, registrato alla
Corte  dei  conti  in  data 19 ottobre 1998, registro n. 1, foglio n.
171;
    Visto  il  decreto ministeriale 14 dicembre 1998, registrato alla
Corte  dei  conti  in data 10 febbraio 1999, registro n. 1, foglio n.
10;
    Vista  la  delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella   seduta   del  15 febbraio  2001,  ha  commisurato  il  limite
reddituale  lordo  necessario  per la fruizione della borsa di studio
all'ammontare della stessa;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
9 aprile  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 26 luglio 2001, n. 172;
    Visto  il  decreto  rettorale  7 maggio 2007, Rep. n. 1428, Prot.
n. 32928,  con  il  quale  e'  stato  emanato,  in  attuazione  delle
disposizioni  normative  contenute  nell'art. 4  della legge 3 luglio
1998,  n.  210, e nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, il
regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca;
    Vista  la  delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella  seduta  del  10 maggio  2007,  ha  determinato  l'importo  del
contributo   per   l'accesso  e  la  frequenza  ai  corsi  di  studio
universitari;
    Considerate  le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca  con  sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di
Salerno avanzate dalle strutture dipartimentali;
    Acquisito  il  parere  espresso  dal Nucleo di Valutazione, nella
seduta  del  2 maggio  2007, in ordine alla verifica dei requisiti di
idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti;
    Visto  il  decreto rettorale 4 gennaio 2007, rep. n. 41, prot. n.
383,  con  il quale e' stata nominata una commissione mista S.A./CdA,
con  il  compito  di  provvedere  alla  valutazione delle proposte di
istituzione  avanzate  dalle  strutture dipartimentali e di procedere
alla ripartizione delle borse di studio;
    Acquisito il verbale dei lavori della commissione mista S.A./CdA;
    Vista la delibera con la quale il senato accademico, nella seduta
del  10 luglio  2007, ha approvato l'istituzione del IX Ciclo - Nuova
serie  (XXIII  ciclo)  dei  corsi  di  dottorati di ricerca, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno;
    Vista  la  delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella   seduta   del   26 luglio  2007,  ha  determinato  le  risorse
economico-finanziarie da destinare ai predetti corsi, l'importo delle
borse di studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza;
    Attesa  la necessita' e l'urgenza di procedere all'emanazione del
bando di concorso,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Istituzione

    E' istituito il IX ciclo - Nuova serie (XXIII ciclo) dei corsi di
dottorato  di  ricerca  con  sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Salerno.
    Sono  indetti pubblici concorsi, per esami ovvero per titoli (per
il  solo  accesso  riservato  di cui all'art. 6), per l'ammissione ai
corsi  di  dottorato  di  ricerca  di  seguito  elencati (per ciascun
dottorato  sono  indicati:  la  durata  del corso, il coordinatore, i
posti  messi  a  concorso  e il numero delle borse di studio, le sedi
consorziate).
    I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti  provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private.

          ---->   Vedere Elenco da pag. 78 a pag. 80  <----