IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
    Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n. 168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
    Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
    Visto  il  regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938,
n. 1269;
    Visto  l'ordinamento  didattico universitario approvato con regio
decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  8 dicembre  1956, n. 1378, che reca norme sugli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
    Visto  il  regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 2 aprile 1958, n. 323, recante norme sugli esami
di abilitazione all'esercizio delle professioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  3 dicembre 1985 con il quale e'
stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di odontoiatra;
    Vista  la legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento
della professione di tecnologo alimentare;
    Visto  il  decreto  ministeriale 18 novembre 1997, n. 470, con il
quale  e'  stato  approvato  il regolamento per gli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare;
    Udito  il  parere  del Consiglio universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 14 novembre 2007;
                               Ordina:
                               Art. 1.
    Sono  indette  nei  mesi  di giugno e novembre 2008 la prima e la
seconda  sessione  degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle  professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo
alimentare e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.
    Alle  predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito  il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito
per  ciascuna  sessione  dai  Rettori  delle  singole  universita' in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.