IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269; Visto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni; Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante norme sugli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra; Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1997, n. 470, con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 14 novembre 2007; Ordina: Art. 1. Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2008 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare e per l'abilitazione nelle discipline statistiche. Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole universita' in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.