IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla
cittadinanza e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione   della  difesa,  come  modificato  dal  decreto
ministeriale 24 novembre 2004, n. 326;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente «nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza», modificato ed integrato dalla
legge 2 agosto 2007, n. 130;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in   materia   di  autonomia  didattica  degli  atenei  e  successive
modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Vista  la legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni,
che prevede, tra l'altro, l'emanazione ai sensi della legge 23 agosto
1988,  n. 400, di un regolamento per disciplinare le modalita' per il
reclutamento  e  il  trasferimento  ad  altri  ruoli per sopravvenuta
inidoneita'   alle  specifiche  mansioni  del  personale  dei  gruppi
sportivi delle Forze di polizia e delle Forze Armate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  22 luglio  1987,  n. 411,  nella parte
relativa  alla  fissazione  dei limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi  per  il  reclutamento  del  personale  dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri;
    Visto  il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    emanato    in    applicazione
dell'articolo 1,  comma  5,  della  precitata  legge 20 ottobre 1999,
n. 380,  concernente  il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita'   al  servizio  militare,  con  annesso  elenco  delle
imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non idoneita', che
prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei
bandi  di  concorso  possano  essere  richiesti  specifici  requisiti
psico-fisici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  con  il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1,  della  legge  14 novembre  2000,  n. 331,  modificato con decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005,
n. 113,   concernente   il  regolamento  per  il  reclutamento  e  il
trasferimento  ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle
Forze Armate;
    Visti  i  decreti  legislativi 19 agosto 2005, n. 197 e 6 ottobre
2006,  n. 275,  recanti  disposizioni  integrative  e  correttive del
decreto   legislativo   8 maggio  2001,  n. 215,  che  disciplina  la
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale,
a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226;
    Viste  le  direttive  tecniche  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare riguardanti l'«accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al  servizio  militare»,  nonche' i criteri per «delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
    Visto  il  decreto  dirigenziale 6 dicembre 2005 recante adozione
delle    direttive    tecniche   riguardanti   l'accertamento   delle
imperfezioni  ed  infermita',  di  cui  all'articolo  2, comma 3, del
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e i criteri per delineare
il   profilo   sanitario  nel  reclutamento  dei  militari  atleti  e
istruttori;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso
ai  documenti  amministrativi,  in conformita' a quanto stabilito nel
capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  dirigenziale  emanato  in data 30 agosto 2007
dalla  Direzione  Generale  della  Sanita' Militare, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 207  in  data  6 settembre  2007, che apporta
modifiche   all'articolo   2,  lettera  d)  alla  «direttiva  tecnica
riguardante  l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di non idoneita' al servizio militare», in data 5 dicembre
2005, sopraccitata;
    Visto  il  decreto dirigenziale emanato in data 20 settembre 2007
dalla  Direzione  Generale  della  Sanita' Militare, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 224  in  data  26 settembre 2007, che apporta
modifiche  alla «Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario
dei   soggetti   giudicati  idonei  al  servizio  militare»  in  data
5 dicembre 2005, sopraccitata;
    Vista   la   direttiva   applicativa   dei  sopraccitati  decreti
dirigenziali  emanati dalla Direzione Generale della Sanita' Militare
in  data  30 agosto  2007  e  20 settembre  2007,  adottata  in  data
11 gennaio  2008 dalla predetta Direzione Generale, per la selezione,
l'arruolamento,  il  reclutamento  e l'impiego dei volontari in ferma
prefissata  e del personale in servizio permanente nelle forze armate
dei  soggetti affetti da deficit di «G6PD», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, serie prima, n. 15 in data 18 gennaio 2008;
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge
finanziaria 2008);
    Visto il foglio n. SMA123/P.14.02 in data 24 gennaio 2008, con il
quale   lo   Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  ha  rappresentato  la
necessita'  di  reclutare,  per  l'anno 2008, n. 9 volontari in ferma
prefissata quadriennale in qualita' di atleti per l'accesso al Centro
Sportivo dell'Aeronautica Militare;
    Fatta  riserva  per  l'Amministrazione la facolta' di revocare il
presente bando di concorso, annullare, sospendere o rinviare le prove
concorsuali,   nonche'   le   connesse   attivita'  di  reclutamento,
modificare  il  numero  dei posti di cui al successivo articolo 1 per
sopravvenute  esigenze  di  Forza  Armata,  annullare,  sospendere  o
rinviare  l'immissione  nel  ruolo  dei  volontari di truppa in ferma
prefissata   quadriennale  in  qualita'  di  atleta  nell'Aeronautica
Militare  dei  vincitori,  in  ragione  di  esigenze  attualmente non
valutabili  ne'  prevedibili,  ovvero di disposizioni contenute nella
legge  concernente  il  bilancio di previsione dello Stato per l'anno
2008   o  di  ulteriori  disposizioni  di  contenimento  della  spesa
pubblica:
                            D E C R E T A
                             Articolo 1
                          Posti a concorso
    1.  E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'accesso al
Centro  Sportivo dell'Aeronautica Militare di n. 9 volontari in ferma
prefissata  quadriennale,  in  qualita'  di  atleta,  ripartiti nelle
discipline/specialita' di seguito indicate:
      a) «TIRO CON L'ARCO»:
        -  n. 2  atleti  di  sesso  maschile  nella specialita' «arco
olimpico»;
        -  n. 2  atlete  di  sesso  femminile nella specialita' «arco
olimpico»;
      b) «GINNASTICA RITMICA D'INSIEME»:
        - n. 2 atlete di sesso femminile;
      c) «GINNASTICA ARTISTICA»:
        - n. 1 atleta di sesso maschile;
      d) «SCHERMA»:
        -   n. 1   atleta   di   sesso  femminile  nella  specialita'
«fioretto»;
      e) «EQUITAZIONE»:
        -  n. 1  atleta  di  sesso femminile nella specialita' «salto
ostacoli».
    2.  Qualora non dovessero essere ricoperti i posti per una o piu'
delle  specialita'  tra quelle sopra indicate l'Amministrazione della
Difesa  si  riserva  la  facolta'  di  devolvere  gli stessi ad altra
specialita' tra quelle indicate al precedente comma 1.
    3.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  Generale  per  il
Personale  Militare  la  facolta'  di  revocare  il presente bando di
concorso,  annullare,  sospendere  o  rinviare  le prove concorsuali,
nonche'  le  connesse attivita' di reclutamento, modificare il numero
dei  posti  di cui al precedente comma 1 per sopravvenute esigenze di
Forza Armata, annullare, sospendere o rinviare l'immissione nel ruolo
dei  volontari di truppa in ferma prefissata quadriennale in qualita'
di  atleta  nell'Aeronautica  Militare  dei  vincitori, in ragione di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  ovvero  di
disposizioni   contenute  nella  legge  concernente  il  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno 2008 o di ulteriori disposizioni di
contenimento  della  spesa  pubblica.  Qualora  l'Amministrazione  si
avvalesse di tale facolta', provvedera' a darne formale comunicazione
mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª serie
speciale.