IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle universita';
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e successive
modificazioni, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nel
pubblico impiego;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art.
51;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, e in particolare l'art.
19, che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili e relativo regolamento di esecuzione emanato
con decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n.
333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno
della maternita' e della paternita';
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 236
del 31 luglio 2003, che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei
posti messi a concorso a favore dei militari delle tre Forze armate
congedati senza demerito dalla ferma breve o quinquennale e degli
ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta;
Visto il regolamento in materia di accesso all'impiego e mobilita'
del personale tecnico-amministrativo, emanato da questa universita'
con D.R. n. 40/03 del 13 gennaio 2003 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia dei dati personali;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in particolare l'art.
1, comma 105;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
comparto universita' sottoscritto in data 27 gennaio 2005 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2005, che
integra il CCNL del 9 agosto 2000;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione, con
modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante, tra l'altro,
disposizioni urgenti per l'universita';
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge
28 gennaio 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, che disciplina le modalita' di esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge n. 296 de1 27 dicembre 2006 (legge finanziaria
2007);
Vista la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria
2008);
Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 28 febbraio
2007 e del 25 luglio 2007, con le quali e' stata approvata la
programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo per
il triennio 2007-2009 ed autorizzata, tra l'altro, la copertura di un
posto di categoria C - posizione economica Cl - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e parziale al 50%, per le esigenze del centro di
calcolo e deliberato il relativo impegno di spesa;
Considerato che e' stata data attuazione all'art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, con esito negativo;
Accertato che non esiste alcuna graduatoria di concorso efficace
per la categoria di cui trattasi e che pertanto occorre procedere
all'emanazione di apposito bando di concorso per il posto di cui
sopra;
Tenuto conto che questa amministrazione, nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 18, comma 6 e 7, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e dall'art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31
luglio 2003, ha cumulato frazioni di posto che determinano la riserva
in favore dei militari delle Forze armate congedati senza demerito
dalla ferma breve o quinquennale, degli ufficiali di complemento in
ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che abbiano
completato senza demerito la ferma contratta;
Decreta:
Art. 1.
Concorso e numero dei posti
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di categoria C - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati - posizione economica C1,
con supporto di lavoro a tempo parziale al 50%, per le esigenze del
Centro di calcolo dell'Universita' degli studi della Tuscia,
prioritariamente riservato ai soggetti beneficiari individuati
dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215/2001 e
dall'art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003.
Sono garantite pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.