IL DIRETTORE GENERALE
               per le risorse umane e l'organizzazione

   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686,  relativo  alle  norme  di  esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
   Vista  la  legge  7  agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata ed
integrata  dalla  legge  11  febbraio  2005, n. 15, concernente nuove
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n.  184,  concernente il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi;
   Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
   Considerato  che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile  con  l'esigenza  di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui sono tenuti i «funzionari amministrativi, consolari
e  sociali»,  in  quanto  le funzioni proprie dei suddetti funzionari
esigono  il  pieno  possesso  del requisito della vista, per prestare
servizio   sia   nella   sede   centrale   che  nelle  rappresentanze
diplomatiche e uffici consolari all'estero;
   Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n.  125,  che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
   Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
   Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
amministrazioni pubbliche;
   Visto  l'art.  1,  comma  1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente  del  Consiglio  n.  174/94,  ai  sensi del quale non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei
ruoli  del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si
accede  in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,   recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche;
   Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al  lavoro  dei  disabili  ed  in particolare l'art. 3 concernente la
quota  d'obbligo  occupazionale  a  favore  delle  suddette categorie
protette;
   Atteso  che  nell'organico  di  questa Amministrazione la predetta
quota d'obbligo risulta gia' coperta;
   Vista  la  legge  28  luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni
relative al personale del Ministero degli affari esteri;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
   Visto  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n. 270, recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  contenente  il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed in
particolare  gli  articoli  1,  35,  36,  37,  38 e 57, recanti norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
   Assolti  gli  obblighi di comunicazione di cui all'articolo 34-bis
del   sopracitato   decreto   legislativo  n.  165/2001,  concernente
disposizioni  in  materia  di mobilita' del personale delle pubbliche
amministrazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Visto  il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente
il   regolamento  di  attuazione  dell'articolo  20,  commi  2  e  3,
dell'articolo  21  e  dell'articolo  181,  comma  1,  lettera  a) del
succitato decreto legislativo;
   Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
   Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
   Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
   Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al
personale  del  comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio
1995;
   Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
1998-2001;
   Visto  il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero
degli affari esteri;
   Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
2002-2005  e  biennio  economico 2002-2003, sottoscritto il 12 giugno
2003;
   Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre
2007;
   Visto  il  decreto  del  direttore  generale  per il personale del
Ministero  degli  affari  esteri  18  settembre 2007, n. 031/296-bis,
relativo al nuovo sistema di classificazione del personale delle aree
funzionali in applicazione del citato C.C.N.L. del 14 settembre 2007;
   Vista  la  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  ed in particolare
l'articolo 39 come successivamente modificato ed integrato;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 1° marzo
2004,  n.  89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile
2004,  concernente  la rideterminazione delle dotazioni organiche del
Ministero degli affari esteri;
   Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)";
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)";
   Considerato  che  l'art.  3,  comma  106,  della  succitata  legge
finanziaria  2008 prevede che i bandi di concorso per le assunzioni a
tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere
una  riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso  per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno
tre  anni  di  esperienze  di  lavoro subordinato a tempo determinato
presso  pubbliche  amministrazioni  in  virtu' di contratti stipulati
anteriormente   alla   data   del   28  settembre  2007,  nonche'  il
riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso
le   pubbliche   amministrazioni  per  almeno  tre  anni,  anche  non
continuativi,  nel  quinquennio  precedente  al 28 settembre 2007, in
virtu'  di  contratti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa
stipulati anteriormente a tale data;
   Vista  la  circolare  n.  5  del  18  aprile  2008,  emanata dalla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica;
   Ritenuto  di  dover  applicare  una  riserva pari al 10% dei posti
messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato
almeno   tre  anni  di  esperienze  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato  presso  pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti
stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
   Ritenuto,  altresi',  di  dover  attribuire  un punteggio da 2 a 4
trentesimi a coloro che abbiano prestato servizio presso le pubbliche
amministrazioni  per  almeno  tre  anni,  anche non continuativi, nel
quinquennio  precedente  al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti
di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a
tale data;
   Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
gennaio  2007,  registrato  dalla Corte dei conti il 9 febbraio 2007,
reg. 2, f. 21, con il quale il Ministero degli affari esteri e' stato
autorizzato  ad avviare le procedure di reclutamento per la copertura
di venticinque posti nell'aerea funzionale C, posizione economica C2,
nel  profilo  professionale  "funzionario amministrativo, consolare e
sociale"  degli  uffici  centrali del Ministero degli affari esteri e
delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1.  E'  indetto un concorso pubblico per esami a venticinque posti
di  «funzionario  amministrativo,  consolare  e sociale» (terza area,
fascia  retributiva F3, ex Area funzionale C, posizione economica C2)
del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche
ed uffici consolari.
   2.  A  norma  dell'articolo  167  del decreto del Presidente della
Repubblica  5  gennaio 1967, n. 18, il 10% dei posti messi a concorso
e'  riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a
tempo indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici
consolari  e  gli  Istituti  italiani  di  cultura all'estero, ove in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
   3. A norma dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001,  n.  215,  cosi'  come  modificato  dall'articolo  11, comma 1,
lettera  c),  del  decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30%
dei posti messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o
prefissata  delle tre Forze Armate, congedati senza demerito, nonche'
agli  Ufficiali  di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in
ferma   prefissata  congedati  senza  demerito  delle  Forze  Armate,
compresa,   per  tale  specifica  figura  di  ufficiale,  l'Arma  dei
Carabinieri, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
   4.  Ai  sensi dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007
n.  244, e di quanto precisato nelle premesse, il 10% dei posti messi
a  concorso  e'  riservato  al  personale  non dirigenziale che abbia
maturato  almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo
determinato   presso  le  pubbliche  amministrazioni,  in  virtu'  di
contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
   5. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve ne
devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
   6.   I   posti   riservati,  se  non  utilizzati  a  favore  delle
sopraindicate  categorie  di  riservatari, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.