IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  Statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686,  relativo  alle  norme  di  esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
   Vista  la  legge  7  agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata ed
integrata  dalla  legge  11  febbraio  2005, n. 15, concernente nuove
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n.  184,  concernente il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi;
   Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
   Considerato  che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile  con  l'esigenza  di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali  cui  e' tenuto il «collaboratore tecnico per i servizi
di  informatica,  telecomunicazioni  e  cifra», in quanto le funzioni
proprie  del suddetto profilo esigono il pieno possesso del requisito
della  vista, per prestare servizio sia nella sede centrale che nelle
rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all'estero;
   Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n.  125,  che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
   Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
   Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
amministrazioni pubbliche;
   Visto  l'art.  1,  comma  1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente  del  Consiglio  n.  174/94,  ai  sensi del quale non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei
ruoli  del ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si
accede  in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,   recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche;
   Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al  lavoro  dei  disabili  ed  in particolare l'art. 3 concernente la
quota  d'obbligo  occupazionale  a  favore  delle  suddette categorie
protette;
   Atteso  che  nell'organico  di  questa Amministrazione la predetta
quota d'obbligo risulta gia' coperta;
   Vista  la  legge  28  luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni
relative al personale del ministero degli affari esteri;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  contenente  il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed in
particolare  gli  articoli  1,  35,  36,  37,  38 e 57, recanti norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
   Assolti  gli  obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in    materia    di   mobilita'   del   personale   delle   pubbliche
amministrazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Visto  il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente
il  regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21
e   dell'art.   181,  comma  1,  lettera  a)  del  succitato  decreto
legislativo;
   Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
   Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
   Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
   Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al
personale  del  comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio
1995;
   Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
1998-2001;
   Visto  il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del ministero
degli affari esteri;
   Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
2002-2005  e  biennio  economico 2002-2003, sottoscritto il 12 giugno
2003;
   Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre
2007;
   Visto  il  decreto  del  Direttore generale per le risorse umane e
l'organizzazione del ministero degli affari esteri 18 settembre 2007,
n.  031/296  bis,  relativo  al  nuovo sistema di classificazione del
personale  delle  aree funzionali in applicazione del citato C.C.N.L.
del 14 settembre 2007;
   Vista  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art.
39 come successivamente modificato ed integrato;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 1° marzo
2004,  n.  89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile
2004,  concernente  la rideterminazione delle dotazioni organiche del
ministero degli affari esteri;
   Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)»;
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»;
   Considerato  che  l'art.  3,  comma  106,  della  succitata  legge
finanziaria  2008 prevede che i bandi di concorso per le assunzioni a
tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere
una  riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso  per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno
tre  anni  di  esperienze  di  lavoro subordinato a tempo determinato
presso  pubbliche  amministrazioni  in  virtu' di contratti stipulati
anteriormente   alla   data   del   28  settembre  2007,  nonche'  il
riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso
le   pubbliche   amministrazioni  per  almeno  tre  anni,  anche  non
continuativi,  nel  quinquennio  precedente  al 28 settembre 2007, in
virtu'  di  contratti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa
stipulati anteriormente a tale data;
   Vista  la  circolare  n.  5  del  18  aprile  2008,  emanata dalla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
   Ritenuto  di  dover  applicare  una  riserva pari al 10% dei posti
messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato
almeno   tre  anni  di  esperienze  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato  presso pubbliche amministrazioni, in virtu' di contratti
stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
   Ritenuto,  altresi',  di  dover  attribuire  un punteggio da 2 a 4
trentesimi a coloro che abbiano prestato servizio presso le pubbliche
amministrazioni  per  almeno  tre  anni,  anche non continuativi, nel
quinquennio  antecedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti
di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a
tale data;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11
marzo  2008,  registrato  alla  Corte  dei  Conti  il 21 aprile 2008,
registro  n. 4, foglio n. 277, con il quale il Ministero degli affari
esteri  e'  stato autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento
per  la  copertura  di  trentasette  posti nella seconda area, fascia
retributiva  F3  (ex  B3),  profilo  professionale  di «collaboratore
tecnico  per  i  servizi  di  informatica, telecomunicazioni e cifra»
degli  Uffici  centrali  del  Ministero  degli  affari esteri e delle
rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari,
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1. E'  indetto  un concorso pubblico per esami a ventotto posti di
«collaboratore    tecnico    per    i    servizi    di   informatica,
telecomunicazioni e cifra» seconda area, fascia retributiva F3, degli
Uffici   centrali   del   ministero   degli  affari  esteri  e  delle
rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari.
   2.  A  norma  dell'art.  167  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  gennaio 1967, n. 18, il 10% dei posti messi a concorso
e'  riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a
tempo indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici
consolari  e  gli  Istituti  italiani  di  cultura all'estero, ove in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
   3. A norma dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001,  n.  215,  cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera
c),  del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti
messi  a  concorso  e'  riservato  ai  volontari  in  ferma  breve  o
prefissata  delle tre Forze armate, congedati senza demerito, nonche'
agli  Ufficiali  di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in
ferma   prefissata  congedati  senza  demerito  delle  Forze  armate,
compresa,   per  tale  specifica  figura  di  ufficiale,  l'Arma  dei
Carabinieri, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
   4.  Ai  sensi dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007
n.  244, e di quanto precisato nelle premesse, il 10% dei posti messi
a  concorso  e'  riservato  al  personale  non dirigenziale che abbia
maturato  almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo
determinato   presso  le  pubbliche  amministrazioni,  in  virtu'  di
contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
   5. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve ne
devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
   6.   I   posti   riservati,  se  non  utilizzati  a  favore  delle
sopraindicate  categorie  di  riservatari, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.