Art. 1. Requisiti di partecipazione e di assunzione Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 12 marzo 1999 n. 68 la Banca d'Italia indice una pubblica selezione, riservata ai disabili di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge, per l'assunzione in esperimento di 10 Vice assistenti. Sono richiesti i requisiti di seguito indicati. 1. Possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore) o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge. 2. Lo stato di disabile, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/99. 3. L'iscrizione nell'elenco dei disabili che risultano disoccupati di cui all'art. 8 della predetta legge. 4. Eta' non inferiore agli anni 18. 5. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge. 6. Idoneita' fisica alle mansioni da accertarsi da parte di enti pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie, secondo quanto previsto dal successivo art. 9. 7. Godimento dei diritti politici. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti ulteriori requisiti. 8. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza. 9. Adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 - inclusa l'equipollenza del titolo di studio - devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; gli altri alla data di assunzione. Il possesso del requisito di cui al punto 9 viene verificato durante le prove del concorso. La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego. La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da' seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d'impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di uno o piu' dei requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all'Autorita' giudiziaria.