IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
   Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   Vista  la  legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed in particolare l'art.
5;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni ed integrazioni;
   Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazione
ed integrazioni;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visti i Contratti Collettivi Nazionali dei dipendenti del comparto
Universita' 1998-2001 e 2002-2005;
   Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  196  ed in
particolare  l'art. 39, comma 15 che prevede una riserva obbligatoria
del 20% a favore dei militari delle tre Forze Armate, congedati senza
demerito dalla ferma triennale o quinquennale;
   Considerato  che  l'art.  18,  comma  6  del decreto legislativo 8
maggio  2001,  n.  215  eleva  al  30%  la  riserva di posti disposta
dall'art.  39,  comma  15 del citato decreto legislativo 196/95 e che
tale  riserva  si  applica  ai  volontari  in  ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati
senza  demerito,  anche  al  termine  o durante le eventuali rafferme
contratte;
   Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2003,  n.  236  ed in
particolare  l'art.  11,  comma  1  lettera c) che introduce il comma
5-bis  all'art.  26  del  decreto  legislativo 215/2001 estendendo le
riserve  di  cui  all'art.  18,  commi  5 e 6 del decreto legislativo
215/2001 anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
   Visto  il  Regolamento in materia di accesso dall'esterno ai ruoli
del  personale  tecnico-amministrativo  -  a tempo indeterminato - di
questa  Universita'  approvato con decreto rettorale 17 gennaio 2001,
n. 15;
   Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2003, n. 196;
   Considerato  che  e'  stata  data  attuazione  a  quanto  disposto
dall'art.  19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 del personale del comparto
Universita'  e dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
   Vista  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo
Ateneo  del  23  maggio 2008 nella parte relativa alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale;
   Accertata la copertura finanziaria sul bilancio dell'Ateneo;
   Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.
1  posto  di  categoria  C  -  Posizione  economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati presso il Dipartimento di
Fisica di questo Ateneo riservato:
    ai  sensi  dell'art.  18,  comma  6  del  decreto  legislativo n.
215/2001  ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di  cinque  anni  delle  tre  forze armate, congedati senza demerito,
anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
    ai  sensi  dell'art.  26  comma  5-bis del decreto legislativo n.
215/2001  agli  ufficiali  di  complemento  in  ferma biennale e agli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
   La  partecipazione al concorso e' aperta anche ai candidati non in
possesso  dei  requisiti di cui al comma precedente. Solo nel caso in
cui  non  risultino  idonei  candidati  aventi  diritto alla riserva,
verra'  dichiarato  vincitore  il  candidato  non  appartenente  alle
categorie di cui sopra seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
   Il   grado   di  autonomia  e  il  grado  di  responsabilita'  che
caratterizzano  l'attivita' lavorativa sono stabiliti dalla Tabella A
allegata ai Contratti Collettivi di cui in premessa.
   L'Amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita'  tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.