IL COMANDANTE GENERALE

   Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento della Guardia di finanza»;
   Visti  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.   670,   recante   «Approvazione   del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n.  752,  recante  «Norme  di attuazione dello statuto speciale della
regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di proporzione negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
   Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
   Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
   Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni,
recante  «Norme di principio sulla disciplina militare», e il decreto
del  Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e successive
modificazioni,   concernente   «Approvazione   del   regolamento   di
disciplina  militare,  ai  sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 11
luglio 1978, n. 382»;
   Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici», come modificato dal
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n.  574,  recante  «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
   Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante  «Nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  e  successive  modificazioni,  concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
   Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni  ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge  6  marzo  1992,  n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
   Viste  le  disposizioni contenute nel Foglio d'Ordini Speciale sul
reclutamento  degli  allievi  finanzieri,  datato 14 dicembre 1995, e
successive modificazioni;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante   «Misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
   Vista  la  legge  16  giugno  1998,  n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni  alle  Leggi  15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127,  nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e  di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
   Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo
per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;
   Visto  il  decreto  legislativo  31  gennaio  2000, n. 24, recante
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
   Visto  il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  nella  Guardia  di  finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
   Visto  il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n.  416631,  datato  15  dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni,  riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art.  3,  comma  4,  del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
   Vista  la  legge  23  agosto  2004,  n.  226, recante «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
   Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006, recante «Procedure di
selezione  relative  ai  concorsi  per l'accesso al ruolo appuntati e
finanzieri  del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze
armate,  in  servizio  o  in congedo», emanato ai sensi dell'art. 16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226;
   Visto  l'art.  3,  commi 89 e 98, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  recante  «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato» (Legge Finanziaria 2008);
   Vista  la  determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza  n.  98635,  datata 26 marzo 2008, registrata al Dipartimento
Ragioneria  Generale  dello  Stato  - Ufficio Centrale del Bilancio -
presso  il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008,
al  n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle
varie  Autorita'  gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni e
integrazioni;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 2008,
recante  «Autorizzazione  ad assumere personale a tempo indeterminato
per  la  Polizia  di  Stato,  l'Arma  dei Carabinieri, il Corpo della
Guardia  di  finanza,  il  Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo
forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge 24
dicembre 2007, n. 244»;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 6
agosto   2008,   recante   «Autorizzazione   ad   assumere   a  tempo
indeterminato,  personale  dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia  di  finanza,  del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale  dello  Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 523, della legge
n. 296 del 2006»;
   Ritenuto  di  dover riservare 5 dei posti da mettere a concorso ai
candidati  in  possesso  dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
   Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che,   alle  prove
concorsuali  successive  a quella scritta, venga ammesso un numero di
concorrenti  idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,
                             Determina:
                               Art. 1.
                       Posti messi a concorso
   1.  E'  indetto, per l'anno 2008, un pubblico concorso, per titoli
ed   esami,  per  il  reclutamento  di  197  allievi  finanzieri  del
contingente  ordinario  della Guardia di finanza, riservato, ai sensi
della  legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata
di  un  anno  (c.d. «VFP1») ovvero in rafferma annuale (c.d. «VFP1T»)
delle  Forze  armate  che,  se in servizio, abbiano svolto almeno sei
mesi  in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale
ferma.
   2.  Dei 197 posti disponibili, 70 sono destinati ai candidati che,
all'atto  della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione al
concorso,  chiedono  di  essere  ammessi  alla frequenza del corso di
specializzazione  «Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)», al termine
del corso di formazione per allievo finanziere.
   3.  Cinque  dei  197  posti  sono  riservati,  subordinatamente al
possesso  degli  altri requisiti prescritti dall'art. 2, a coloro che
siano  in  possesso  dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1976,  n. 752, riferito al
diploma  di  istruzione secondaria di primo grado o superiore, di cui
due per la specializzazione «Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)» e
tre per i rimanenti posti.
   4.  Qualora  taluno  dei  posti di cui al comma 2 non possa essere
ricoperto  per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti
in aumento agli altri posti disponibili per il contingente ordinario.
Parimenti,  qualora rimanga scoperto taluno dei posti disponibili per
gli  altri  candidati  del  contingente  ordinario,  gli  stessi sono
conferiti in aumento a quelli di cui al comma 2.
   5.  I posti riservati, di cui al comma 3, non coperti per mancanza
di  concorrenti  riservatari idonei, sono conferiti agli altri idonei
nell'ordine delle rispettive graduatorie.
   6. Lo svolgimento del concorso comprende:
    a)  prova  scritta,  consistente  in  un  questionario a risposta
multipla;
    b) prova di efficienza fisica;
    c) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
    d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
    e) valutazione dei titoli.
   7. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal
Comando Generale della Guardia di finanza.