IL COMANDANTE GENERALE Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Guardia di finanza»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, recante «Norme di principio sulla disciplina militare», e il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e successive modificazioni, concernente «Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 11 luglio 1978, n. 382»; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»; Viste le disposizioni contenute nel Foglio d'Ordini Speciale sul reclutamento degli allievi finanzieri, datato 14 dicembre 1995, e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle Leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006, recante «Procedure di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze armate, in servizio o in congedo», emanato ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226; Visto l'art. 3, commi 89 e 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge Finanziaria 2008); Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio - presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 2008, recante «Autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato per la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, recante «Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006»; Ritenuto di dover riservare 5 dei posti da mettere a concorso ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella scritta, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, Determina: Art. 1. Posti messi a concorso 1. E' indetto, per l'anno 2008, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 197 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservato, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1») ovvero in rafferma annuale (c.d. «VFP1T») delle Forze armate che, se in servizio, abbiano svolto almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma. 2. Dei 197 posti disponibili, 70 sono destinati ai candidati che, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, chiedono di essere ammessi alla frequenza del corso di specializzazione «Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)», al termine del corso di formazione per allievo finanziere. 3. Cinque dei 197 posti sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di primo grado o superiore, di cui due per la specializzazione «Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)» e tre per i rimanenti posti. 4. Qualora taluno dei posti di cui al comma 2 non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri posti disponibili per il contingente ordinario. Parimenti, qualora rimanga scoperto taluno dei posti disponibili per gli altri candidati del contingente ordinario, gli stessi sono conferiti in aumento a quelli di cui al comma 2. 5. I posti riservati, di cui al comma 3, non coperti per mancanza di concorrenti riservatari idonei, sono conferiti agli altri idonei nell'ordine delle rispettive graduatorie. 6. Lo svolgimento del concorso comprende: a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla; b) prova di efficienza fisica; c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; e) valutazione dei titoli. 7. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando Generale della Guardia di finanza.