IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 4 del citato decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 3-bis del decreto legislativo del 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante disposizioni in materia di giustizia tributaria, che prevede l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio; Visto il successivo comma 5 nel quale e' previsto che «Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'art. 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, ad un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali»; Visto l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 545/1992, che prevede la formazione di elenchi, per ogni Commissione tributaria, di coloro che, appartenendo alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 dello stesso decreto, hanno comunicato la propria disponibilita' a ricoprire l'incarico di componente delle Commissioni tributarie provinciali e regionali; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, e successive modificazioni, relativo al Regolamento recante la disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione, vice presidente di sezione e giudice delle Commissioni tributarie provinciali e regionali; Visto l'art. 1 del suindicato decreto, in base al quale il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria da' comunicazione, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, delle vacanze che si verificano in seno alle Commissioni tributarie regionali e provinciali relativamente agli incarichi di presidente, presidente di sezione, vice presidente di sezione e giudice; Visti i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle Tabelle «E» e «F» allegate al decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992; Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2008, n. 251, con il quale e' stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, come risulta dalle tabelle A e B, allegate al medesimo decreto; Considerato che, all'esito della procedura concorsuale bandita il 18 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 545/1992 per l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti in servizio presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali per la copertura delle vacanze di vari posti di presidente, presidenti di sezione, vicepresidenti di sezione e giudici, sono rimasti vacanti ventiquattro posti di giudici presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 545/1992, occorre procedere alla copertura dei posti di giudici rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi svolti, e precisamente presso le Commissioni tributarie regionali della Calabria (3 posti), della Sardegna (2 posti) e della Sicilia (3 posti), e presso le Commissioni tributarie provinciali di Cagliari (1 posto), Catania (1 posto), Catanzaro (2 posti), Enna (2 posti), Nuoro (2 posti), Palermo (2 posti), Reggio Calabria (1 posto), Sassari (1 posto), Trieste (2 posti), Vibo Valentia (2 posti); Delibera: Art. 1. a) E' approvato l'allegato schema di domanda, corredato dalle relative istruzioni, per l'inserimento negli elenchi di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per la copertura dei posti vacanti di giudici nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali come di seguito indicato: ----> Vedere Tabella a pag. 1 <---- b) Sono, altresi', approvati la scheda meccanografica e il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, da allegare alla domanda di cui alla lettera a).