IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

                           di concerto con

                       IL COMANDANTE GENERALE
                del corpo delle Capitanerie di porto

   Vista  la  legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato
degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica, e
successive modificazioni;
   Vista   la   legge  13  dicembre  1966,  n.  1111,  recante  norme
concernenti    gli    ufficiali   medici   in   servizio   permanente
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
guardia di pubblica sicurezza;
   Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n.  382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
   Vista   la   legge   20   settembre   1980,  n.  574,  concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
   Vista  la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di  servizio  per  gli  ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario   dell'Esercito   e  dei  Corpi  sanitari  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
   Vista  la  legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
   Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con  cui  sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  della  facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
   Vista  la  legge  5  febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
   Visto   il   decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
   Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
   Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, tra
l'altro,  requisiti  di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento  degli ufficiali nei ruoli normali della Marina, emanato
in  applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni;
   Vista  la  legge  20  ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento  recante  norme  in  materia di autonomia didattica degli
atenei e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 16
marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  i  limiti  di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
   Visto  il  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  5,  della  precitata legge 20
ottobre  1999,  n.  380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psicofisici;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di  documentazione  amministrativa,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1,  della  legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni
ed integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n.  313,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
pendenti;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il  codice  in materia di protezione dei dati personali, e successive
modificazioni ed integrazioni;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale   della   sanita'   militare,   integrata   con  il  decreto
dirigenziale   30   agosto  2007,  riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio   militare,   di  cui  all'annesso  al  sopracitato  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
   Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il  codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,  a  norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
   Vista  la  direttiva  applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del
decreto  20  settembre  2007  per  la  selezione,  l'arruolamento, il
reclutamento  e  l'impiego  dei  volontari  in ferma prefissata e del
personale  in  servizio  permanente  nelle  Forze armate dei soggetti
affetti  da  deficit  di G6PD, emanata dalla Direzione generale della
sanita' militare in data 11 gennaio 2008;
   Vista  la legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009);
   Vista  la  legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2009-2011;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 2007,
concernente  la  nomina  dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Raimondo
Pollastrini  a  Comandante  generale  del  Corpo delle capitanerie di
porto;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;
   Ravvisata  l'esigenza  di  indire  per  il  2009 tre concorsi, per
titoli  ed  esami,  per la nomina di nove Sottotenenti di vascello in
servizio  permanente  nei  ruoli normali della Marina, di cui tre del
Corpo  del genio navale, due del Corpo sanitario militare marittimo e
quattro del Corpo delle capitanerie di porto;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1.  Sono  indetti,  per  l'anno  2009, i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a Sottotenente di vascello in servizio
permanente nei ruoli normali della Marina:
    a)  concorso per la nomina di 3 (tre) Sottotenenti di vascello in
servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio navale;
    b)  concorso per la nomina di 2 (due) Sottotenenti di vascello in
servizio  permanente  nel  ruolo normale del Corpo sanitario militare
marittimo - medici;
    c) concorso per la nomina di 4 (quattro) Sottotenenti di vascello
in  servizio permanente nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie
di porto.
   2.  I  concorrenti,  qualora  in  possesso dei requisiti di cui al
successivo   articolo   3,  presentando  distinte  domande,  potranno
chiedere di partecipare a tutti i concorsi di cui al precedente comma
1.
   3.  In  caso  di  mancata  copertura  dei  posti in uno o piu' dei
concorsi  di  cui  al precedente articolo 1, comma 1, per mancanza di
concorrenti  idonei,  la Direzione generale per il personale militare
si  riserva  la  facolta',  in  relazione  alle  esigenze della Forza
annata,  di  portare i posti non ricoperti in aumento ad uno o a piu'
dei  concorsi  di  cui  al precedente articolo 1, comma 1, secondo la
relativa graduatoria di merito.
   4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale
militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere  o  rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione
dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso applicativo in ragione di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2009.
In tal caso l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale
comunicazione  mediante  avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale -
4ยช serie speciale.