IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare


   Vista  la  legge  10  aprile  1954,  n.  113, concernente lo stato
giuridico    degli    ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;

   .   Vista   la   legge  11  dicembre  1969,  n.  910,  concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;

   Vista   la   legge   20   settembre   1980,  n.  574,  concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;

   Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;

   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri, i
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale  dell'Esercito,  modificato  dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112;

   Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;

   Visto   il   decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241 nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;

   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

   Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;

   Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento   degli  ufficiali,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni ed, in particolare, gli articoli 5 e 7;

   Visto  il  decreto  ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione  per  gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti
al  ruolo  dei  marescialli  delle  corrispondenze  tra Corpi, ruoli,
categorie  e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per
la  nomina  ad  ufficiale  in  servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Esercito,  emanato  in applicazione dell'articolo 5, comma 4 del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

   Visto  il  decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  i  titoli  di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento  dei  concorsi  per  il  reclutamento  degli ufficiali in
servizio  permanente  dei  ruoli  speciali  dell'Esercito, emanato in
applicazione  dell'articolo  3, comma 2 del piu' volte citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

   Visto  la  legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;

   Visto  il  decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;

   Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di sostegno
della  maternita'  e della paternita', a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53;

   Vista la legge 2 dicembre 2004, n. 299, concernente modifiche alla
normativa   in   materia  di  stato  giuridico  e  avanzamento  degli
ufficiali;

   Vista  la  legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla soppressione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;

   Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente il
codice   delle   pari   opportunita'   tra  uomo  e  donna,  a  norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

   Visto  il  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  5  della  precitata  legge 20
ottobre  1999,  n.  380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che  prevede, tra l'altro e in relazione alle esigenze di
impiego,   la  possibilita'  di  richiedere  nei  bandi  di  concorso
specifici requisiti psico-fisici;

   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale   della   sanita'   militare,   integrata   con  il  decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e
delle  infermita'  che  sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio
militare,  di  cui  all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114;

   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale  della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei
soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare, integrata con il
decreto dirigenziale 30 agosto 2007;

   Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, contenente modifiche
della direttiva tecnica concernente l'accertamento delle imperfezioni
e  delle  infermita'  che  sono  causa  di  non idoneita' al servizio
militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005;

   Vista  la  direttiva  applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del
decreto  20  settembre  2007  per  la  selezione,  l'arruolamento, il
reclutamento  e  l'impiego  dei  volontari  in ferma prefissata e del
personale  in  servizio  permanente  nelle  Forze armate dei soggetti
affetti  da  deficit  di G6PD, emanata dalla Direzione generale della
sanita'  militare  dell'11  gennaio  2008 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie prima - n. 15, del 18 gennaio 2008;

   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;

   Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente la
trasformazione  progressiva dello strumento militare in professionale
a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331
ed in particolare l'articolo 20, comma 2;

   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;

   Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato che per
gli  anni  2008  e  2009  ha  autorizzato  le assunzioni di personale
militare  connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di
cui  alla  legge  14  novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215 ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226;

   Vista  la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, che non
ha apportato modifiche alla predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   Vista  la  legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2009 - 2011;

   Ravvisata  la  necessita'  di  indire  tre concorsi, per titoli ed
esami,  per  il  reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel
ruolo  speciale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria, artiglieria,
genio,  trasmissioni  dell'Esercito, nel ruolo speciale dell'Arma dei
trasporti  e  dei  materiali  dell'Esercito  e nel ruolo speciale del
Corpo  di amministrazione e di commissariato dell'Esercito per l'anno
2009;

   Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente   le   funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali;

   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare,
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
    a) concorso per il reclutamento di 111 (centoundici) Sottotenenti
in  servizio  permanente  del  ruolo speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria,   artiglieria,  genio,  trasmissioni  dell'Esercito,  con
riserva  di  78  (settantotto)  posti  a favore degli appartenenti al
ruolo dei marescialli;
    b)  concorso per il reclutamento di 14 (quattordici) Sottotenenti
in  servizio  permanente del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e
dei materiali dell'Esercito, con riserva di 10 (dieci) posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
    c)  concorso per il reclutamento di 14 (quattordici) Sottotenenti
in   servizio   permanente   del   ruolo   speciale   del   Corpo  di
amministrazione  e  di commissariato dell'Esercito, con riserva di 10
(dieci) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli.

   2.  In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati  agli  appartenenti  al ruolo dei marescialli eventualmente
non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere
devoluti  a  favore  delle  altre  categorie di concorrenti di cui al
successivo  articolo  2,  comma  1, secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria.

   3.  In  ciascuno  dei  concorsi  di  cui  al precedente comma 1, i
vincitori  saranno  nominati  Sottotenenti  in servizio permanente ad
eccezione  di  quelli  provenienti dalla categoria degli ufficiali in
ferma prefissata di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera b)
e  degli  ufficiali  inferiori delle forze di completamento di cui al
successivo  articolo 2, comma 1, lettera c), i quali saranno nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado  rivestito  alla  data di scadenza del termine di presentazione
delle  domande  ed  iscritti  in  ruolo  -  al  superamento del corso
applicativo di cui al successivo articolo 15 - dopo l'ultimo dei pari
grado dello stesso ruolo.

   4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale
militare  la  facolta' di revocare o annullare il bando dei concorsi,
di  sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali, di modificare il
numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei
vincitori,  in  ragione  di  esigenze  attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2009. Qualora l'Amministrazione si avvalga di
tale  facolta',  provvedera'  a  darne formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ยช serie speciale.