IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

   Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168, con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
   Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85 convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14   luglio  2008,  n.  121  recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge 24
dicembre 2007, n. 244»;
   Visto   il   regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,  recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»;
   Visto   il   regio   decreto  4  giugno  1938,  n.  1269,  recante
«Approvazione  del  regolamento  sugli studenti, i titoli accademici,
gli  esami  di  Stato  e  l'assistenza scolastica nelle Universita' e
negli Istituti superiori»;
   Visto  il  regio  decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni,   recante   «Disposizioni  sull'ordinamento  didattico
universitario»;
   Vista  la  legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»;
   Visto  il  decreto  ministeriale  9  settembre  1957, e successive
modificazioni,  recante  «Approvazione del regolamento sugli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
   Vista  la  legge 2 aprile 1958, n. 323, recante «Norme sugli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,
n.   980,  e  successive  modificazioni,  recante  «Approvazione  del
regolamento  per  gli  esami  di  Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di biologo»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.
195,   concernente  «Regolamento  recante  modifica  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione
del  tirocinio  ai  fini  dell'esame  di  Stato per l'esercizio della
professione di biologo»;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982,
n.   981,  e  successive  modificazioni,  recante  «Approvazione  del
regolamento  per  gli  esami  di  Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di geologo»;
   Visti  i  decreti  ministeriali  n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992,
concernenti  rispettivamente «Regolamento recante norme sul tirocinio
pratico   post-lauream   per  l'ammissione  all'esame  di  Stato  per
l'abilitazione   all'esercizio  della  professione  di  psicologo»  e
«Regolamento  recante  norme  sull'esame  di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo»;
   Vista  la  legge  10  febbraio 1992, n. 152, recante «Modifiche ed
integrazioni  alla  legge  7  gennaio  1976,  n.  3,  e  nuove  norme
concernenti  l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di
dottore forestale»;
   Visto  il  decreto  ministeriale  21  marzo  1997, n. 158, recante
«Regolamento  per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di dottore agronomo e dottore forestale»;
   Vista  la  legge  23 marzo 1993, n. 84, recante «Ordinamento della
professione   di   assistente   sociale   e   istituzione   dell'albo
professionale»;
   Visto  il  decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  sull'esame  di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di assistente sociale»;
   Visto   il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  concernente «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
   Visto    il   decreto   ministeriale   4   agosto   2000   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
   Visto   il   decreto   ministeriale   28   novembre  2000  recante
«Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»;
   Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
«Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica   degli   atenei,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509»;
   Visto   il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,   recante   «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
   Visto  il  decreto-legge  10 giugno 2002, n. 107, convertito nella
legge  1°  agosto  2002,  n.  173,  recante  «Disposizioni urgenti in
materia di accesso alle professioni»;
   Visto  il  decreto-legge  9  maggio 2003, n. 105, convertito nella
legge  11  luglio  2003, n. 170, recante «Disposizioni urgenti per le
universita' e gli enti di ricerca, nonche' in materia di abilitazione
all'esercizio di attivita' professionali»;
   Visto  l'articolo  1, comma 6, del decreto legge 28 dicembre 2006,
n.  300,  convertito  nella  legge  26  febbraio 2007, n. 17, recante
«Proroga   di   termini   previsti   da   disposizioni   legislative.
Disposizioni di delegazione legislativa e disposizioni diverse»;
   Udito  il  parere  del  Consiglio Universitario Nazionale espresso
nell'adunanza del 4 dicembre 2008;
                               Ordina:

                               Art. 1.


   Sono  indette  nei  mesi  di  giugno e novembre 2009 la prima e la
seconda  sessione  degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle  professioni  di  attuario e attuario iunior, chimico e chimico
iunior,  ingegnere  e  ingegnere  iunior,  architetto, pianificatore,
paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior,
biologo  e  biologo  iunior,  geologo  e  geologo  iunior, psicologo,
dottore   in   tecniche   psicologiche   per   i   contesti  sociali,
organizzativi  e  del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i
servizi  alla  persona  e  alla comunita', dottore agronomo e dottore
forestale,  agronomo  e  forestale  iunior  e  biotecnologo  agrario,
assistente sociale specialista e assistente sociale.
   Alle  predette  sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito  il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito
per  ciascuna  sessione  dai  rettori  delle  singole  universita' in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.