(Cod. rif. 0901). 
                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
    Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 66; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente,  tra  l'altro,
l'autonomia delle Universita'; 
    Vista la legge 10  aprile  1991,  n.  125,  concernente  le  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni    ed    integrazioni,    concernente     l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'U.E.  ai  posti  di  lavoro  presso  le  pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo e successive  modifiche  introdotte  con  la
legge 16 giugno 1998 n. 191; 
    Visto  il  C.C.N.L.  comparto  universita',  sottoscritto  il  16
ottobre 2008 che riordina e presenta in modo sistematico ed  unitario
anche  tutte  le  disposizioni  di  fonte  negoziale   riferibili   a
contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin  qui  intervenuti
tra l'ARAN e le OO.SS. di Comparto; 
    Visto l'art. 1, comma 4 del C.C.N.L. comparto universita' del  12
marzo 2009, biennio economico 2008/09, ai sensi del quale, per quanto
non previsto dal contratto stesso, restano in  vigore  le  norme  del
C.C.N.L. comparto universita' del 16 ottobre 2008; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia   di   documentazione   amministrativa   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999  n.  509,  4  agosto
2000, 28 novembre 2000 e 22 ottobre 2004 n. 270; 
    Visti i decreti interministeriali del 2 aprile 2001  e  5  maggio
2004; 
    Visto l'art. 34-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Visti i Regolamenti di Ateneo relativi all'attuazione del  codice
di protezione dei dati personali utilizzati  dall'Universita'  ed  al
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati  rispettivamente
con decreto rettorale n. 5073 del 30  dicembre  2005  e  con  decreto
rettorale n. 1163 del 22 marzo  2006,  in  applicazione  del  decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto  l'art.  1,  commi  1  e  3  del  decreto-legge  n.  180/08
convertito nella legge n. 1 del 9 gennaio 2009 che detta disposizioni
per il reclutamento nelle Universita' e per gli Enti di Ricerca; 
    Vista la nota prot. n. 404 del 18 marzo 2009 con cui il  MIUR  ha
comunicato a questa Universita' che il rapporto tra assegni fissi  ed
F.F.O. rientra nel limite del 90%; 
    Vista la delibera n. 20 del 12 maggio 2009 del Senato accademico; 
    Vista la delibera n. 9  del  14  maggio  2009  del  Consiglio  di
amministrazione; 
    Vista la nota prot.  n.  98141  del  20  luglio  2009  di  questa
Universita',  trasmessa  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
Ufficio personale pubbliche amministrazioni, Servizio  mobilita',  in
applicazione dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 con cui si comunica che l'Amministrazione intende attivare  un
concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria  D,  posizione
economica D1, area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione  dati,
per le funzioni di addetto del Servizio prevenzione e protezione  nel
settore inerente le attivita' di laboratorio; 
    Visto che il termine dei sessanta giorni di cui all'art. 7, comma
4, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e' decorso infruttuosamente; 
    Vista la nota n. 99693 del 23 luglio 2009 trasmessa ai  Direttori
amministrativi delle Universita' e  degli  Istituti  Universitari  in
attivazione della mobilita'  interuniversitaria  di  cui  ai  vigenti
CC.CC.NN.LL. comparto Universita'; 
    Considerato, che anche la predetta  mobilita'  interuniversitaria
ha avuto esito negativo; 
    Visto in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, e  successive  modificazioni
ed integrazioni,  che  dispongono  che,  nei  pubblici  concorsi,  le
riserve di posti previste da leggi speciali in favore di  particolari
categorie di cittadini,  non  possono  complessivamente  superare  la
meta' dei posti messi a concorso  prevedendo,  in  relazione  a  tale
limite, una riduzione dei posti da riservare secondo legge in  misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva; 
    Vista  la  legge  del  12  marzo  1999,  n.  68,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro
dei disabili, ed in particolare l'art. 7,  comma  2,  che  dispone  a
favore dei predetti soggetti la statuizione di una riserva  di  posti
nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d'obbligo  e
fino al 50% dei posti messi a concorso; 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e  successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 18, comma  6,
che eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria a
favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata  di  durata
di cinque anni delle tre  Forze  armate,  congedati  senza  demerito,
anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte; 
    Visto il decreto legislativo  31  luglio  2003,  n.  236,  ed  in
particolare l'art. 11 che ricomprende nella sopracitata  riserva  del
30% anche gli ufficiali  di  complemento  in  ferma  biennale  e  gli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito  la
ferma contratta; 
    Considerato che non e' operante alcuna riserva in relazione  alla
unicita' del posto messo a concorso  pur  comportando,  in  relazione
alle categorie di cui ai decreti legislativi 8 maggio 2001, n. 215, e
31 luglio 2003, n. 236, una frazione di posto che sara' cumulata  con
le frazioni di posto gia' determinatesi e  che  si  determineranno  a
seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite  da  questo
Ateneo; 
    Visto  il  decreto  legislativo  n.  81  del  9  aprile  2008,  e
successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione  dell'art.  1
della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
    Visto il decreto rettorale n. 2477 del  18  luglio  2008  con  il
quale e' stato emanato il Regolamento di  Ateneo  per  l'accesso  nei
ruoli del personale tecnico-amministrativo; 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Indizione 
 
    E' indetto il concorso  pubblico,  per  esami,  ad  un  posto  di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica tecnico-scientifica
ed elaborazione  dati,  per  le  funzioni  di  addetto  del  Servizio
Prevenzione  e  Protezione  nel  settore  inerente  le  attivita'  di
laboratorio dell'Universita' degli  studi  di  Napoli  «Federico  II»
(cod. rif. 0901).