Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93  del  testo
unico sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto  31
agosto  1933,  n.  1592,  dell'art.   3   del   decreto   legislativo
luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 19 novembre  1990,
n. 341 e successive modificazioni, dell'art. 5, comma  9 della  legge
24 dicembre 1993, n.  537,  dell'art.  51,  comma  4 della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, della legge  3  luglio  1998,  n.  210  e  del
regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento
e  di  mobilita'  interna  per  la  copertura  di  posti  vacanti  di
professore  ordinario,  di  professore  associato  e  di  ricercatore
emanato con decreto rettorale n. 691 del 2 giugno 1999,  si  comunica
che presso la facolta' di scienze sociali di questo Ateneo e' vacante
un  posto  di  ricercatore  universitario,  per  il   settore   sotto
specificato,  alla  cui  copertura  la  facolta'  intende  provvedere
mediante trasferimento: 
      facolta' di scienze sociali - settore  scientifico-disciplinare
SECS-P/07 - Economia aziendale - un posto. 
    Gli  aspiranti  al  trasferimento  al  posto  anzidetto  dovranno
presentare le proprie domande direttamente al preside della  facolta'
di scienze sociali, sita in Chieti - via  dei  vestini  n.  31  - cap
66100, entro venti giorni dalla  pubblicazione  del  presente  avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Alla domanda dovranno essere allegati: curriculum  della  propria
attivita' scientifica, didattica e professionale, elenco  dei  titoli
posseduti alla data della domanda, pubblicazioni e  lavori  utili  ai
fini della valutazione da parte della facolta',  nulla-osta  concesso
dalla facolta' di appartenenza per il trasferimento in corso d'anno. 
    I candidati dovranno dichiarare il settore di reinquadramento, ai
sensi  del  decreto  ministeriale  4  ottobre   2000   e   successive
modificazioni,  la  retribuzione  in  godimento  con   la   data   di
assegnazione alla successiva classe stipendiale ed, infine, che hanno
ottemperato all'obbligo di permanenza per un  triennio  in  una  sede
universitaria, ai sensi dell'art. 3 della suindicata legge n. 210/98. 
    Ai ricercatori trasferiti sara' assegnato lo  stesso  trattamento
economico corrisposto ad un ricercatore di questo ateneo  con  uguali
anzianita' e regime di impegno.