IL DIRETTORE GENERALE 
              del personale, organizzazione e bilancio 
 
    Visto il regolamento per la Sanita' Marittima approvato con regio
decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i  regi  decreti  7
luglio 1910, n. 537 e 29 novembre 1925, n. 2288, ed, in  particolare,
le norme sugli esami di idoneita' ad esercitare le funzioni di medico
di bordo; 
    Visto  il  regio  decreto-legge  14  dicembre  1933,  n.  1773  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1952, n. 328, con il quale e'  stato  approvato  il  regolamento  per
l'esecuzione del codice della navigazione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976,
n. 479, con il quale viene elevato a 45 anni il limite  di  eta'  per
l'ammissione agli esami di idoneita' a medico di bordo; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed  integrazioni;  concernente  le  nuove   norme   in   materia   di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi ed il relativo regolamento di esecuzione; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 31  luglio  1997,  n.
353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  243
del 17 ottobre 1997, concernente il regolamento per  l'individuazione
degli  atti  e  dei  documenti  di  competenza  di  questo  Ministero
sottratti al diritto di accesso; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
n. 394, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme di
attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286; 
    Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  di
attuazione della  direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in  particolare  l'art.
3, comma quinto, cosi' come  integrato  dall'art.  2,  ottavo  comma,
della legge  16  giugno  1998,  n.  191,  che  vieta  alle  Pubbliche
amministrazioni di richiedere l'autenticazione  della  sottoscrizione
delle domande per la partecipazione a selezioni pubbliche nonche'  ad
esami per il conseguimento di abilitazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Sessione di esami 
 
 
    E' indetta la sessione di esami di idoneita' per il conseguimento
dell'autorizzazione all'imbarco in qualita' di medico di bordo.