IL SOPRINTENDENTE 
 
    Visto il regio decreto 5 settembre 1895, n. 612, di  approvazione
del regolamento dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze; 
    Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57, riguardante  l'istituzione
della scuola di restauro  presso  l'Opificio  delle  Pietre  Dure  di
Firenze; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 «Regolamento recante norme  per  lo  svolgimento  di  pubblici
concorsi»; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104:  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio  1997,
n. 294, concernente  l'approvazione  del  regolamento  recante  norme
sulla scuola di restauro  presso  l'Opificio  delle  Pietre  Dure  di
Firenze; 
    Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modifiche, concernente l'istituzione del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  recante  norme  in  materia  di  semplificazione  di
documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo  del  30  giugno  2003,  n.  196  in
materia di  tutela  delle  persone  ed  altri  soggetti  rispetto  al
trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 concernente  la
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
    Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n.  3  e  successive
modifiche, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno  2004,
n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per  i
beni e le attivita' culturali; 
    Visto il decreto Ministeriale 24 settembre 2004 di  articolazione
della struttura  centrale  e  periferica  dei  dipartimenti  e  delle
direzioni generali del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  novembre
2007, n. 233, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma  dell'art.  1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    Visto  il  decreto   ministeriale   7   ottobre   2008,   recante
disposizioni in materia di organizzazione dell'Opificio delle  Pietre
Dure di Firenze, quale istituto  dotato  di  autonomia  speciale  che
afferisce al segretariato generale ed in  particolare  l'art.  2  che
ribadisce l'operativita' della scuola  di  alta  formazione,  di  cui
all'art. 9  del  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  luglio  2009,
n. 91, recante la modifica al decreto del Presidente della Repubblica
26 novembre 2007, n. 233; 
    Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009, con  cui  e'  stata
ridefinita l'articolazione della struttura centrale e periferica  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
    Visto il codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive  modifiche  e
integrazioni, ed in particolare gli articoli 29 commi 7,  8  e  9,  e
182, come novellati dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n.  156  e
dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 (di seguito: «Codice»); 
    Visti i regolamenti attuativi dell'art. 29 commi 7,  8  e  9  del
codice, emanati con decreti ministeriali  26  maggio  2009  n.  86  -
concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori
e - n. 87, concernente la definizione di criteri di insegnamento  del
restauro di beni culturali; 
    Ritenuto  opportuno  riattivare  i  corsi   di   formazione   per
restauratore di beni culturali, in piena conformita' al nuovo modello
formativo disciplinato dalle predette disposizioni; 
    Considerata la nota a firma del segretario generale protocollo n.
2829 del 7 aprile 2010; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
              Posti a concorso - Contenuti formativi - 
                Titolo di studio - Oneri di frequenza 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per esami, per  l'ammissione  di
10 allievi, al corso quinquennale della  scuola  di  alta  formazione
dell'Opificio delle Pietre Dure (di seguito  denominato  OPD)  -  con
inizio  nell'anno  accademico  2010/2011  -  nei  seguenti  «Percorsi
formativi  professionalizzanti»  (il  numero  di  riferimento  e   la
denominazione sono quelli risultanti  dalla  tabella  dei:  «Percorsi
formativi  professionalizzanti»  -   Allegato   B   -   del   decreto
ministeriale n. 87/2009): 
      «2 - Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile;  manufatti
scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti in  materiali
sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti», 6 posti; 
      «4  -  Materiali  e  manufatti  ceramici,   vitrei,   organici;
materiali e manufatti in metallo e leghe», 4 posti. 
    Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in  300  crediti
formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti  dal  vigente
regolamento universitario, si svolge in conformita' a quanto previsto
dal decreto  ministeriale  n.  87/2009  e  conferisce,  in  esito  al
superamento dell'esame  finale,  avente  valore  di  esame  di  stato
abilitante alla professione di restauratore  di  beni  culturali,  un
titolo di studio equiparato al diploma di  laurea  magistrale,  della
classe di laurea che verra' definita con provvedimento del  Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, di concerto con  il
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  in  attuazione
dell'art.  1,  comma  4  del   decreto   ministeriale   n.   87/2009,
coerentemente con quanto disposto dall'art. 29, comma 9 del codice. 
    In relazione  a  quanto  sopra,  si  sottolinea  che  l'eventuale
mancata definizione della classe di laurea magistrale abilitante alla
professione di restauratore  di  beni  culturali,  nelle  more  della
attivazione nonche' della conclusione del corso, non puo'  comportare
responsabilita' alcuna dell'Opificio delle Pietre Dure. 
    Per ogni anno di corso gli  studenti  saranno  tenuti  a  versare
all'OPD una quota pro capite a titolo  di  parziale  rimborso  spese,
necessaria a coprire in parte le  spese  dell'attivita'  didattica  e
comprensiva  degli  oneri  relativi  alla  stipula  di  una   polizza
assicurativa infortuni e per la responsabilita' civile degli allievi.
Gli importi e le modalita' di pagamento di detta somma sono  indicati
nel sito web dell'OPD (http://www.opificiodellepietredure.it).