(Codice identificativo concorso: AM2C1T10) 
 
                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
    Visto il decreto del Ministro della pubblica  istruzione  del  20
maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  28  settembre
1987, n. 567; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  marzo  1989,
n. 116; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
    Vista  la  legge  n.   241/1990   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, concernente le nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche  ed
integrazioni, ed in particolare gli  articoli  4  e  20,  concernente
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174 ed  in  particolare  l'art.  3;  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'U.E. ai  posti  di
lavoro presso le Pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso agli impieghi pubblici; 
    Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.  198  -  Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Vista la legge n. 28/1999 ed in particolare l'art. 19 che prevede
l'esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti; 
    Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 
    Visto  il  decreto  legislativo  n.  165  del  30  marzo  2001  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto l'art. 40, comma 2, della legge 20 novembre 1980,  n.  574,
che prevede una  riserva  obbligatoria  del  2%  dei  posti  messi  a
concorso a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma
biennale di cui  all'art.  37,  comma  1,  della  suddetta  legge  n.
574/1980; 
    Visto il decreto legislativo n. 215/2001 ed in particolare l'art.
18, comma 6, e l'art. 26, comma  5-bis,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni che prevedono una riserva obbligatoria del 30% dei posti
messi a concorso a favore degli ufficiali  di  complemento  in  ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che  hanno  completato
senza demerito la ferma contratta; 
    Preso atto che in conformita' a  quanto  disposto  dall'art.  18,
comma 7 del decreto legislativo n. 215/2001 la  predetta  riserva  ha
operato parzialmente sugli altri concorsi banditi  da  questo  Ateneo
dando luogo a frazioni di posto che l'Amministrazione  ha  provveduto
ad accumulare; 
    Preso atto dell'art. 10 della legge n. 64/2001  «Istituzione  del
Servizio civile nazionale» e della legge n. 230/1998 «Nuove Norme  in
materia di obiezione di coscienza»; 
    Vista la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
    Visto il CCNL 1998/2001siglato il  9  agosto  2000  e  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  59  del  22  settembre  2000  ed   in
particolare  il  nuovo  sistema  di  classificazione  del   personale
articolato in quattro categorie B, C, D ed EP; 
    Visto il CCNL 2006-2009 siglato il 16 ottobre 2008 vigente;. 
    Visto il Regolamento per il  reclutamento,  la  progressione,  la
formazione e la  mobilita'  del  personale  tecnico-amministrativo  e
bibliotecario dell'Ateneo approvato dal consiglio di  amministrazione
del 25 settembre 2001 e reso esecutivo con d.D.A. rep. n. 1683 del  3
ottobre 2001; 
    Considerato che, in  applicazione  all'art.  34-bis  del  decreto
legislativo  n.  165/2001  l'Universita'  degli  studi  Roma  Tre  ha
comunicato con nota prot. n. 8268 del  12  marzo  2010  le  procedure
concorsuali che intende attivare, tra cui anche il concorso pubblico,
per esami, per la copertura di due posti  a  tempo  indeterminato  di
categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati  a  supporto  dei  servizi  dell'Amministrazione
centrale; 
    Preso atto  che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica non ha assegnato  alcuna  unita'
di personale per le esigenze segnalate dall'Universita'  degli  studi
Roma Tre e che pertanto,  ai  sensi  del  predetto  art.  34-bis  del
decreto  legislativo  n.  165/2001,  comma  4,  questo  Ateneo   puo'
procedere all'avvio della  procedura  concorsuale  per  le  posizioni
comunicate; 
    Visto il d.D.A. n. 1854 del 26 ottobre 2009  di  ricognizione  di
pianta organica di Ateneo; 
    Accertata la vacanza dei posti da  coprire  e  la  disponibilita'
finanziaria; 
    Verificato altresi' che non esiste alcuna graduatoria di concorso
a tempo indeterminato per la categoria di cui trattasi e che  occorre
pertanto procedere all'emanazione di apposito bando di  concorso  per
il posto in oggetto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Numero dei posti 
 
 
    Ai sensi dell'art. 3 del  Regolamento  per  il  reclutamento,  la
progressione, la formazione e  la  mobilita'  del  personale  tecnico
amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, e'  indetto  il  seguente
concorso  presso  l'Universita'  degli  studi  Roma   Tre:   concorso
pubblico, per esami, a due posti a tempo indeterminato  di  categoria
C,  posizione  economica  1,  area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed
elaborazione  dati  a  supporto  dei   servizi   dell'Amministrazione
centrale (codice identificativo concorso: AM2C1T10) di  cui  uno  con
riserva in favore dei volontari in ferma  breve  o  ferma  prefissata
congedati  senza  demerito  ai  sensi  dell'art.   18   del   decreto
legislativo n. 215/2001. 
    Sono ammessi al concorso anche coloro che non  beneficiano  della
riserva ex decreto legislativo n. 215/2001. 
    I candidati che intendano avvalersi  dei  benefici  previsti  dal
decreto legislativo n.  215/2001  debbono  farne  esplicita  menzione
nella domanda di partecipazione. 
    Qualora  nella  graduatoria  generale  di  merito  non  risultino
utilmente  collocati  candidati  che  abbiano  diritto  alla  riserva
succitata, sara' dichiarato vincitore il candidato  non  beneficiario
della riserva collocato in posizione utile.